Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 28-09-2011, n. 35167

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30 Novembre 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato al Sig. M. la pena di due anni e due mesi di reclusione e Euro 600,00 di multa in relazione a due ipotesi di reato ex L. 20 febbraio 1958, n. 75, artt. 3 e 4 commessi tra il (OMISSIS), con la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4..

Avverso tale decisione il Sig. M. ha proposto ricorso lamentando, in sintesi:

1. violazione dell’art. 129 c.p.p. per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine alle ragioni evidenti di insussistenza dei reati;

2. violazione degli artt. 168 e 172 c.p. per avere il Tribunale illegittimamente disposto d’ufficio la sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza emessa il 2 ottobre 2010 divenuta irrevocabile il 10 novembre 2000. Tale decisione non tiene conto dell’avvenuta prescrizione della pena ex art. 172 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La decisione del giudice di merito di revocare la sospensione condizionale disposta con precedente sentenza può costituire oggetto di valutazione in sede di legittimità solo se risulti manifestamente carente nei presupposti o frutto di una errata applicazione delle disposizioni normative. Appare evidente dallo stesso del ricorso che nel caso in esame non difettano i presupposti formali della decisione e che la censura si dirige contro l’omessa rilevazione di una causa di estinzione della pena anteriormente irrogata.

Osserva sul punto la Corte che la valutazione circa l’estinzione della pena a seguito del decorso dei termini di legge presuppone un’attenta valutazione della posizione giuridica complessiva e di eventuali provvedimenti di cumulo (v. Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n. 23571 del 2008, Conti), nel rispetto dell’esigenza di "certezza delle situazioni giuridiche", che non possono "dipendere dalle contingenti determinazioni dell’autorità giudiziaria" (Prima Sezione Penale, sentenza n. 17346 del 2006, Petrella).

Consegue a tali principi che la materia introdotta dal ricorso risulta estranea alla sfera di valutazione di questa Corte e potrà essere oggetto di una complessiva valutazione in sede esecutiva.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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