MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 19 maggio 2014, n. 95 Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al…

…d’identita’.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 30 aprile 2007, n. 112;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche’ modifiche del titolo VI del testo
unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, recante
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, per l’istituzione di un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del
credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identita’ ed
in particolare l’articolo 30-octies, comma 1, che prevede di darvi
attuazione con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 6 febbraio 2014;
Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo
schema di regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri e il conseguente nulla osta pervenuto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 3470 del 3 aprile 2014;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) «aderenti diretti»: i soggetti di cui all’articolo 30-ter,
comma 5, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141;
b) «aderenti indiretti»: i soggetti di cui all’articolo 30-ter,
comma 5, lettera d), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
che partecipano al sistema di prevenzione in base ad apposita
convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze;
c) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;
d) «documenti di identita’»: i documenti di identita’ e di
riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorche’
smarriti o rubati, di cui all’articolo 30-quinquies, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo;
e) «ente gestore»: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a. (Consap);
f) «frodi subite»: le operazioni disconosciute dai soggetti di
cui sono stati indebitamente utilizzati i dati relativi all’identita’
e al reddito e dagli stessi denunciate all’autorita’ giudiziaria;
g) «gruppo di lavoro»: il gruppo di cui all’articolo 30-ter,
comma 9, del decreto legislativo;
h) «INAIL»: l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro;
i) «INPS»: l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
l) «operazione»: la concessione di una dilazione o un
differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga
facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una
prestazione di carattere assicurativo, anche quando associata ad un
rapporto o altra operazione bancaria o finanziaria;
m) «titolare dell’archivio»: il Ministero dell’economia e delle
finanze.
2. Al presente regolamento e’ allegato l’elenco di cui al d.P.C.M.
14 novembre 2012, n. 252, che ne forma parte integrante.

Art. 2

Oggetto, finalita’ e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed
attuativa del sistema di prevenzione delle frodi di cui all’articolo
30-ter del decreto legislativo. In particolare sono disciplinate la
struttura del sistema di prevenzione, le tipologie di dati trattati,
le modalita’ di collegamento dell’archivio informatizzato con le
banche dati pubbliche, le fasi che caratterizzano la procedura di
riscontro, nonche’ la misura della contribuzione a carico degli
aderenti diretti, i criteri di determinazione e le relative modalita’
di riscossione della medesima.
2. Il sistema di prevenzione e’ istituito, nell’ambito del
Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di permettere la
verifica dell’autenticita’ dei dati contenuti nella documentazione
fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ricorra una delle
fattispecie previste dall’articolo 30-ter, commi 7 e 7-bis, del
decreto legislativo.
3. Il presente regolamento si applica nei confronti degli aderenti
diretti e indiretti.

Art. 3

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali, da parte del titolare
dell’archivio, dell’ente gestore e degli aderenti diretti e indiretti
e’ autorizzato esclusivamente per le finalita’ inerenti alla
prevenzione del furto d’identita’ nei settori del credito al consumo,
dei pagamenti dilazionati e differiti, dei servizi di comunicazione
elettronica e interattivi, nonche’ nel settore assicurativo.
2. Gli aderenti diretti partecipano al sistema di prevenzione
esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non
eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche finalita’
inerenti al settore commerciale di appartenenza.
3. Gli aderenti indiretti partecipano al sistema di prevenzione
esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non
eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche finalita’ di
cui all’articolo 4, comma 3.
4. Il titolare dell’archivio, l’ente gestore, e gli aderenti
diretti e indiretti adottano, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, tutte le misure necessarie ad assicurare un
elevato livello di protezione dei dati personali oggetto di
trattamento.
5. Il titolare dell’archivio sovrintende al rispetto degli
obblighi, da parte dell’ente gestore e degli aderenti diretti e
indiretti, relativi all’adozione delle misure di sicurezza di cui al
comma 4.

Art. 4

Individuazione degli aderenti diretti
e degli aderenti indiretti

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, gli aderenti diretti sono tenuti a trasmettere al
Ministero dell’economia e delle finanze il formulario di cui
all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
2. Il titolare dell’archivio, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, istituisce, anche sulla
base delle indicazioni pervenute tramite i formulari, la lista
nominativa degli aderenti diretti. I medesimi aderenti sono tenuti a
comunicare con lo stesso mezzo, entro trenta giorni, le successive
variazioni. Gli aderenti diretti sono tenuti, altresi’, a stipulare
una apposita convenzione con l’ente gestore, sulla base di uno
schema-tipo da adottarsi su parere conforme del Garante per la
protezione dei dati personali, nonche’ a versare un contributo nella
misura indicata al successivo articolo 5, comma 3.
3. Gli aderenti indiretti sono individuati tramite apposita
convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze, da
stipularsi ai sensi dell’articolo 30-ter, comma 5, lettera d), del
decreto legislativo e partecipano al sistema di prevenzione, previo
conferimento di apposito incarico o delega da parte degli aderenti
diretti, allo scopo di offrire ai medesimi servizi riguardanti
l’invio all’ente gestore di richieste di verifica dell’autenticita’
dei dati oggetto di riscontro di cui all’articolo 9, di seguito
denominati «Dati». Nella medesima convenzione, da adottarsi previo
parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabilite le modalita’ di partecipazione al sistema di
prevenzione da parte degli aderenti indiretti nonche’ le modalita’ di
trattamento dei dati personali.
4. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento
sulla Gazzetta Ufficiale, la convenzione di cui al comma 3 viene resa
nota agli aderenti diretti mediante pubblicazione sul sito Internet
del Ministero dell’economia e delle finanze. Gli aderenti diretti
possono avvalersi dei servizi svolti dagli aderenti indiretti a
decorrere dalla data di pubblicazione della medesima convenzione.

Art. 5

Richiesta di verifica e pagamento del contributo

1. Gli aderenti diretti inviano all’ente gestore richieste di
verifica dell’autenticita’ dei Dati, secondo le modalita’ e i termini
stabiliti nel presente regolamento.
2. L’adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita
ad un singolo nominativo, comportano da parte degli aderenti diretti
il pagamento di un contributo all’ente gestore, previa stipula della
convenzione di cui all’articolo 4, comma 2, articolato in modo tale
da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione
dell’archivio centrale informatizzato istituito ai sensi
dell’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo, di seguito
denominato «Archivio», sia il costo pieno del servizio svolto
dall’ente gestore stesso.
3. La misura delle componenti del contributo e’ stabilita nel modo
seguente:
a) per l’adesione al sistema, gli aderenti diretti sono
assoggettati al pagamento pro quota, in parti uguali, di un
contributo, al netto dell’IVA, di complessivi 3.919.443,80 euro.
Fermo restando tale importo complessivo, per gli aderenti diretti il
cui valore dell’attivo dello stato patrimoniale, risultante
dall’ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, e’ superiore a euro 5.000.000.000,00, l’importo
del contributo puo’ essere incrementato fino al doppio di quello
stabilito;
b) per ciascuna richiesta di verifica, il singolo aderente
diretto e’ assoggettato al pagamento di un contributo, al netto
dell’IVA, di 0,30 euro.
4. Le somme complessivamente versate dagli aderenti diretti
affluiscono all’ente gestore, con modalita’ stabilite nella
convenzione di cui all’articolo 4, comma 2. Ai sensi dell’articolo
30-septies, comma 1, del decreto legislativo, l’ente gestore deve
tenere contabilita’ separata e fornire al Ministero dell’economia e
delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme
introitate ed ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto,
secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all’articolo
30-ter, comma 3, del decreto legislativo.
5. Gli aderenti diretti versano la componente del contributo di cui
al comma 3, lettera a), all’atto della stipula della convenzione di
cui all’articolo 4, comma 2, da sottoscrivere entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. A decorrere dalla data di avvio del sistema di prevenzione, gli
aderenti diretti non sono assoggettati al pagamento del contributo di
cui al comma 3, lettera b), fino alla concorrenza dell’importo
versato dagli stessi aderenti diretti ai sensi del medesimo comma 3,
lettera a).
7. Eventuali crediti nei confronti degli aderenti diretti in
relazione al mancato versamento del contributo sono riscossi mediante
procedura di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 17, commi
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n 46.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sia ai
soggetti di nuova costituzione che rientrano nella categoria degli
aderenti diretti, sia alle nuove categorie di soggetti individuate ai
sensi dell’articolo 30-ter, comma 6, del decreto legislativo.

Art. 6

Comunicazione delle informazioni

1. Gli aderenti diretti sono tenuti a comunicare al titolare
dell’archivio le informazioni di cui all’articolo 11, secondo le
modalita’ e i termini stabiliti nel presente regolamento.

Art. 7

Accesso e alimentazione dell’Archivio da parte
degli aderenti diretti

1. Gli aderenti diretti accedono all’Archivio per la verifica dei
Dati di cui all’articolo 9 e per l’immissione delle informazioni di
cui all’articolo 11, secondo quanto previsto dall’articolo 14.
2. Gli stessi aderenti diretti accedono altresi’ all’Archivio per
la consultazione delle informazioni, secondo quanto previsto
dall’articolo 15.
3. Le modalita’ relative al collegamento informatico dell’Archivio
con le banche dati detenute dagli enti e amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 10 sono contenute nel documento tecnico di cui
all’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
4. Le istruzioni tecniche per il funzionamento dell’Archivio,
comprendenti i livelli di fornitura del servizio, sono contenute in
un manuale operativo redatto dal Ministero dell’economia e delle
finanze. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento
sulla Gazzetta Ufficiale, il manuale operativo viene reso noto agli
aderenti diretti e indiretti mediante pubblicazione sul sito Internet
del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle
ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.

Art. 8

Struttura dell’Archivio

1. L’Archivio e’ strutturato in sei livelli:
a) il primo livello contiene le liste nominative degli aderenti
diretti, la normativa di riferimento ed ogni altro elemento di
carattere divulgativo. Il contenuto del primo livello e’ pubblicato
sull’apposito sito Internet del Ministero dell’economia e delle
finanze;
b) il secondo livello contiene l’elaborazione dei dati
statistici, in forma aggregata e anonima, concernenti i casi il cui
riscontro ha evidenziato la non autenticita’ di una o piu’ categorie
di Dati presenti nelle richieste di verifica ed e’ accessibile agli
aderenti diretti. L’accesso al secondo livello puo’ essere altresi’
consentito agli aderenti indiretti e ad altri enti interessati,
previa autorizzazione del titolare dell’archivio;
c) il terzo livello contiene l’interfaccia informatica che
consente agli aderenti diretti di inviare richieste di verifica
dell’autenticita’ dei Dati in loro possesso al fine di operare,
tramite l’interconnessione di rete, il riscontro con quelli detenuti
nelle banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche. Il terzo
livello e’ accessibile agli aderenti diretti e indiretti;
d) il quarto livello contiene le informazioni relative alle frodi
subite da parte degli aderenti diretti di cui all’articolo 11, comma
1, e le segnalazioni relative ai soggetti che hanno subito frodi di
cui all’articolo 19. Il quarto livello e’ accessibile agli aderenti
diretti, secondo quanto previsto dall’articolo 15 e dall’articolo 19.
e) il quinto livello contiene le informazioni relative al rischio
di frodi di cui all’articolo 11, comma 2. Il quinto livello e’
accessibile agli aderenti diretti, secondo quanto previsto
dall’articolo 15;
f) il sesto livello contiene le segnalazioni di specifiche
allerta preventive trasmesse dal titolare dell’archivio agli aderenti
diretti, nonche’ i risultati di specifico interesse.
2. Gli aderenti indiretti non possono accedere oltre il terzo
livello dell’Archivio.

Art. 9

Dati oggetto di riscontro

1. I Dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di
verifica di cui all’articolo 5, comma 1, relativi ai documenti di
identita’, sono composti da:
a) elementi identificativi del soggetto che richiede di
effettuare l’operazione:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) sesso;
4) cittadinanza;
5) domicilio fiscale;
6) provincia;
7) codice avviamento postale;
8) riscontro dell’esistenza in vita.
b) elementi identificativi dei documenti di identita’:
1) tipologia di documento;
2) numero del documento;
3) data di rilascio del documento;
4) data di scadenza del documento;
5) ente che ha rilasciato il documento;
6) provincia del comune che ha rilasciato il documento;
7) numero di serie del supporto plastico;
8) riscontro della presenza del documento nell’archivio dei
documenti smarriti o rubati.
2. I Dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di
verifica, relativi alle tessere sanitarie, ai codici fiscali, alle
partite IVA e ai documenti che attestano il reddito, riferibili alle
persone fisiche, sono composti da:
a) numero della tessera sanitaria;
b) data di rilascio della tessera sanitaria;
c) data di scadenza della tessera sanitaria;
d) numero del codice fiscale;
e) numero della partita IVA;
f) data di attribuzione della partita IVA;
g) anno dell’ultima presentazione della dichiarazione dei
redditi;
h) riscontro della fascia di reddito entro la quale la persona
fisica e’ collocata.
3. I Dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di
verifica, relativi alle posizioni contributive previdenziali ed
assistenziali, sono composti da:
a) data di inizio del rapporto di lavoro;
b) tipologia del rapporto di lavoro;
c) qualifica;
d) periodo di competenza del prospetto di paga;
e) imponibile previdenziale del prospetto di paga;
f) numero posizione contributiva previdenziale del datore di
lavoro;
g) numero posizione assicurativa del datore di lavoro;
h) nominativo del datore di lavoro o del rappresentante legale;
i) numero del codice fiscale del datore di lavoro;
l) numero della partita IVA del datore di lavoro.

Art. 10

Procedura di riscontro dell’autenticita’ dei Dati

1. I Dati di cui all’articolo 9 sono assoggettati a riscontro,
mediante procedure telematiche compatibili, con quelli detenuti nelle
banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche nel modo seguente:
a) gli elementi identificativi di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera a), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle
banche dati dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’interno;
b) gli elementi identificativi di cui all’articolo 9, comma 1,
lettera b), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle
banche dati del Ministero dell’interno e del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) gli elementi identificativi di cui all’articolo 9, comma 2,
sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati
del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle
entrate;
d) gli elementi identificativi di cui all’articolo 9, comma 3,
sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati
degli istituti INPS e INAIL.
2. L’ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di
collegamento dell’Archivio alle banche dati degli enti e
amministrazioni pubbliche.

Art. 11

Informazioni

1. Le informazioni relative alle frodi subite sono composte da:
a) elementi identificativi dell’aderente diretto e data della
segnalazione;
b) elementi identificativi del soggetto che ha disconosciuto
l’operazione:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) sesso;
4) cittadinanza;
5) codice fiscale;
c) elementi identificativi del documento di identita’ e del
documento che attesta il reddito utilizzati per l’operazione
disconosciuta:
1) tipologia di documento di identita’;
2) numero del documento di identita’;
3) data di rilascio del documento di identita’;
4) data di scadenza del documento di identita’;
5) ente che ha rilasciato il documento di identita’;
6) documento di identita’ smarrito o rubato;
7) tipologia di documento di reddito utilizzato;
d) elementi identificativi dell’operazione disconosciuta:
1) data dell’operazione;
2) tipologia dell’operazione;
3) importo dell’operazione;
4) modalita’ di rimborso dell’operazione;
5) finalita’ dell’operazione;
6) data in cui e’ stata disconosciuta l’operazione;
7) motivo del disconoscimento;
8) estremi della denuncia presentata all’Autorita’ giudiziaria
dal soggetto che ha disconosciuto l’operazione;
e) elementi identificativi dell’esercizio commerciale dove e’
stata effettuata l’operazione disconosciuta:
1) ragione o denominazione sociale;
2) indirizzo;
3) provincia;
4) codice avviamento postale;
5) partita IVA.
2. Le informazioni relative al rischio di frodi sono composte da:
a) elementi identificativi dell’aderente diretto e data della
segnalazione;
b) elementi identificativi del soggetto che richiede di
effettuare l’operazione:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) sesso;
4) cittadinanza;
5) codice fiscale;
c) elementi identificativi del documento di identita’ e del
documento che attesta il reddito presentati dal soggetto:
1) tipologia di documento di identita’;
2) numero del documento di identita’;
3) tipologia di documento di reddito presentato;
d) elementi identificativi dell’operazione:
1) data della richiesta relativa all’operazione;
2) tipologia dell’operazione;
3) importo dell’operazione;
4) modalita’ di rimborso dell’operazione;
5) finalita’ dell’operazione;
6) operazione autorizzata o negata;
e) elementi identificativi dell’esercizio commerciale dove e’
stata presentata la richiesta di effettuare l’operazione;
1) ragione o denominazione sociale;
2) indirizzo;
3) provincia;
4) codice avviamento postale;
5) partita IVA;
f) causale della comunicazione:
1) raggiungimento del parametro di cui all’articolo 12, comma
1.

Art. 12

Rischio di frodi

1. Si configura il rischio di frodi che comporta la comunicazione
delle informazioni di cui all’articolo 11, comma 2, quando viene
raggiunto il seguente parametro: tre o piu’ incongruenze rilevate in
sede di riscontro dell’autenticita’ dei Dati forniti dal soggetto che
richiede di effettuare l’operazione.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’
individuato, previo parere del gruppo di lavoro e sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, ogni altro parametro di rischio
di frodi idoneo al perseguimento delle finalita’ del decreto
legislativo.

Art. 13

Periodo di monitoraggio delle informazioni
sul rischio di frodi

1. L’aderente diretto comunica al titolare dell’archivio, mediante
l’invio delle informazioni di cui all’articolo 11, comma 2,
l’apertura del periodo di monitoraggio. Tale periodo, necessario ai
predetti aderenti diretti ad accertare l’effettiva sussistenza del
rischio di frode, non puo’ superare i quindici giorni.
2. Nel caso di operazione autorizzata di cui all’articolo 11, comma
2, lettera d), n. 6), l’aderente diretto comunica all’ente gestore
l’esito del periodo di monitoraggio di cui al comma 1 in termini di
«accertamento della frode subita» o di «conclusione del monitoraggio
senza ulteriori provvedimenti». Sulla base di tale comunicazione,
l’ente gestore riqualifica come informazioni ai sensi dell’articolo
11, comma 1, le informazioni relative al rischio di frodi, ovvero
provvede alla loro cancellazione.
3. Nel caso di operazione non autorizzata dall’aderente diretto o
di mancata segnalazione circa la conclusione del monitoraggio,
decorsi i termini di cui al comma 1, l’ente gestore provvede
d’ufficio alla cancellazione delle informazioni di cui all’articolo
11, comma 2.

Art. 15

Consultazione delle informazioni da parte
degli aderenti diretti

1. La consultazione delle informazioni di cui all’articolo 11,
comma 1, da parte degli aderenti diretti non richiede la preventiva
autorizzazione da parte del titolare dell’archivio.
2. La consultazione delle informazioni di cui all’articolo 11,
comma 2, da parte degli aderenti diretti richiede la preventiva
autorizzazione da parte del titolare dell’archivio. Tale
autorizzazione e’ rilasciata di volta in volta agli aderenti diretti
che risultano aver comunicato, con regolarita’ e completezza, le
informazioni di cui all’articolo 11, comma 2.

Art. 16

Controllo sul corretto funzionamento dell’Archivio

1. Il titolare dell’archivio sovrintende al corretto funzionamento
dell’Archivio e all’osservanza delle disposizioni che regolano le
modalita’ di trasmissione dei Dati e di immissione delle
informazioni.

Testo non u Art. 17

Permanenza dell’iscrizione delle informazioni relative alle frodi
subite

1. Le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, restano
iscritte nell’Archivio per tre anni dalla data di ricevimento.

Art. 18

Gruppo di lavoro

1. Il gruppo di lavoro si riunisce, di norma, quattro volte l’anno.
2. Le riunioni del gruppo di lavoro sono presiedute dal componente
designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. La segreteria
del gruppo di lavoro e’ assicurata dall’ente gestore.
3. Per la partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro non e’
dovuto alcun compenso ne’ rimborso spese a qualsiasi titolo
spettante.
4. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti puo’
richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di
lavoro.

Art. 19

Servizio telefonico e telematico

1. Il servizio gratuito, telefonico e telematico e’ deputato, ai
sensi dell’articolo 30-ter, comma 8, del decreto legislativo, a
ricevere le segnalazioni dei soggetti che hanno subito o temono di
aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identita’.
2. Le segnalazioni relative ai soggetti che hanno subito frodi sono
composte da:
a) data della segnalazione;
b) elementi identificativi del soggetto segnalante:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) sesso;
4) cittadinanza;
5) codice fiscale;
6) copia del documento di identita’;
c) descrizione della tipologia di frode subita;
d) copia della denuncia rilasciata dall’Autorita’ giudiziaria.
3. L’ente gestore verifica la completezza delle segnalazioni di cui
al comma 2 e, in caso di riscontro positivo, provvede ad immetterle
nell’Archivio.
4. Le segnalazioni di cui al comma 2 restano iscritte nell’Archivio
per tre anni dalla data di ricevimento.
5. La consultazione delle segnalazioni di cui al comma 2 da parte
degli aderenti diretti non richiede la preventiva autorizzazione del
titolare dell’Archivio.
6. Le segnalazioni relative ai soggetti che temono di aver subito
frodi non sono iscritte nell’Archivio. L’ente gestore fornisce
un’informativa al soggetto interessato relativamente alle
amministrazioni pubbliche e agli enti, pubblici e privati presso i
quali rivolgersi, al fine di prevenire il configurarsi della
fattispecie di cui al comma 2.

fficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.Art. 20

Accesso ai Dati ed alle informazioni da parte del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno e delle Forze di
polizia

1. Le Forze di polizia e il Dipartimento della pubblica sicurezza
di cui all’articolo 30-quater, commi 2 e 3, del decreto legislativo
accedono alle informazioni contenute nell’Archivio, attraverso un
collegamento tra il predetto Archivio ed il Centro elaborazione dati
del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121. Il collegamento deve rispondere a procedure
telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del predetto
Centro e dello stesso Archivio e nel rispetto degli standard previsti
dal Sistema pubblico di connettivita’, secondo le intese fra il
Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di pubblica sicurezza, e
deve essere realizzato nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Eventuali risultati di specifico interesse di cui all’articolo
30-quater, comma 3, del decreto legislativo, diversi dalle
informazioni di cui al comma precedente, derivanti dalla gestione
dell’Archivio, utili ai fini dell’analisi dei fenomeni criminali e di
cooperazione, anche internazionale, di polizia sono comunicati dal
titolare dell’archivio, anche d’iniziativa, ovvero su richiesta del
gruppo di lavoro al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione
centrale della polizia criminale -, secondo modalita’ da stabilirsi
previe intese tra il Dipartimento del Tesoro e la predetta Direzione
centrale.

Art. 21

Scambio di dati con l’Unita’ di informazione finanziaria della Banca
d’Italia

1. I risultati di specifico interesse di cui all’articolo
30-quater, comma 3, del decreto legislativo, ove rilevanti, sono
comunicati dal titolare dell’archivio, anche d’iniziativa, ovvero su
richiesta del Gruppo di lavoro all’Unita’ di informazione finanziaria
della Banca d’Italia, secondo modalita’ da stabilirsi previe intese
tra il Dipartimento del tesoro e l’Unita’ di informazione finanziaria
della Banca d’Italia.

Art. 22

Scambio di dati con il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza

1. I risultati di specifico interesse di cui all’articolo
30-quater, comma 3, del decreto legislativo, ove rilevanti, sono
comunicati dal titolare dell’archivio, anche d’iniziativa, ovvero su
richiesta del gruppo di lavoro al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza, secondo modalita’ da stabilirsi
previe intese tra il Dipartimento del tesoro e il medesimo Nucleo.
2. In aderenza a quanto previsto dall’articolo 30-quater, comma 4,
del decreto legislativo, il titolare dell’archivio puo’ avvalersi, in
presenza di significativi riscontri, della collaborazione del Nucleo
speciale di polizia valutaria, anche ai fini dell’approfondimento
delle segnalazioni di cui all’articolo 30-ter, comma 7, ultimo
periodo, del decreto legislativo. Il Dipartimento del tesoro ed il
Nucleo speciale di polizia valutaria stabiliscono periodicamente le
modalita’, i termini ed i contenuti della collaborazione, ivi
compresi gli indici di anomalia di cui il titolare dell’archivio
tiene conto ai fini della richiesta di collaborazione del suddetto
Nucleo.
3. Nel rispetto delle finalita’ stabilite dal decreto legislativo,
il Nucleo speciale di polizia valutaria puo’ avvalersi della
collaborazione degli altri reparti della Guardia di finanza.

Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni riguardanti le informazioni si applicano decorsi
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Le disposizioni riguardanti gli aderenti diretti di cui
all’articolo 30-ter, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo
si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
3. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2014

Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registrazione
prev. n. 1993

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