DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2014 Disposizioni inerenti la disciplina delle uniformi del Dipartimento della protezione civile, nonche’ la dotazione della bandiera di istituto

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo ed ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 199, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile» e s.m.i.;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»,
ed in particolare, le disposizioni di cui all’art. 5, commi 3, 3-bis
e 3-quater, concernenti la Commissione nazionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto l’art. 10-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
novembre 2011, n. 231 recante regolamento di attuazione dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativamente
all’individuazione delle particolari esigenze connesse
all’espletamento delle attivita’ del Dipartimento della protezione
civile, nel conseguimento delle finalita’ proprie dei servizi di
protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7
novembre 2012, recante la riorganizzazione del Dipartimento della
protezione civile;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio
2004, recante «Foggia della cravatta a corredo della bandiera
nazionale in dotazione al Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
ottobre 2002, recante «Adozione di un emblema rappresentativo da
parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Ravvisata la necessita’ di porre il personale del Dipartimento
nella condizione di essere prontamente individuato nell’espletamento
delle operazioni di protezione civile, da un’uniforme indossabile
anche in altre attivita’ legate al servizio d’istituto;
Considerata la necessita’ di dotare il Dipartimento della
protezione civile di una bandiera di istituto;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1

Principi generali

1. L’uniforme del personale del Dipartimento della protezione
civile, e’ individuata con decreto del capo del Dipartimento della
protezione civile, che ne distingue la foggia, le caratteristiche
stagionali e le modalita’ di utilizzo.
2. I capi di vestiario, l’equipaggiamento e gli accessori sono
assegnati come dotazione individuale al personale che presta
servizio, a diverso titolo, presso il Dipartimento della protezione
civile.
3. Con il decreto di cui al comma 1 e’, altresi’, determinata la
dotazione minima spettante al personale, anche in ragione della
specifica funzione svolta nonche’ del contesto operativo d’impiego.

Art. 2

Acquisto e fornitura

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede, imputando le
spese ai propri capitoli di bilancio, all’acquisto, alla fornitura ed
al rinnovo delle uniformi al personale dipendente, nonche’ alla loro
sostituzione nei casi di deterioramento per causa di servizio o per
variazione di taglia.
2. All’atto della cessazione dal servizio, o del passaggio ad altra
amministrazione o ente, il personale e’ tenuto a restituire
all’Amministrazione gli effetti di vestiario e di equipaggiamento in
propria dotazione, nonche’ gli accessori, se caratterizzanti
l’uniforme. I beni non piu’ riassegnabili per palese deterioramento
possono essere trattenuti, a domanda dell’interessato, previa formale
autorizzazione del capo del Dipartimento.

Art. 3

Utilizzo della divisa

1. L’uso dell’uniforme e’ prescritto nei seguenti ambiti:
a) nell’espletamento dell’attivita’ di emergenza;
b) nel corso di sopralluoghi nei territori interessati dagli eventi
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., fatte salve
diverse direttive impartite dal capo del Dipartimento;
c) nello svolgimento di esercitazioni di protezione civile;
d) nelle riunioni istituzionali in ambito tecnico operativo;
e) nelle cerimonie ufficiali;
f) ogni qual volta ne sia ravvisata l’opportunita’ dal capo
Dipartimento, ovvero dal dirigente della struttura di appartenenza.
2. E’ fatto obbligo al personale del Dipartimento della protezione
civile di indossare la divisa con dignita’ e decoro.
3. E’ fatto divieto di alterare la divisa con capi di vestiario,
accessori, materiale di equipaggiamento e altri oggetti non
regolamentati, ad esclusione e compatibilmente con i dispositivi di
protezione individuale, che pregiudichino la funzionalita’ della
divisa volta al riconoscimento del personale. Ove previsto, dovranno
essere indossati unitamente all’uniforme i dispositivi di protezione
individuale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 28 novembre 2011, n. 231.
4. Fatte salve le prescrizioni dipartimentali sull’uso delle
decorazioni nelle cerimonie, e’ vietato applicare sull’uniforme
distintivi, fregi, insegne onorifiche ed altri emblemi.

Art. 4

Bandiera d’istituto e stendardo
del Dipartimento delle protezione civile

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e’ dotato della bandiera di istituto.
2. La bandiera d’istituto si compone di un drappo, di un puntale,
di un’asta, di una cordoniera e di una cravatta. La foggia della
cravatta e’ determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 maggio 2004.
3. Il drappo, in seta pura tessuto in un solo telo, misura cm 100
in altezza e cm 150 in lunghezza ed e’ suddiviso in tre pali uguali
di colore verde, bianco e rosso.
4. Il puntale, in ottone, e’ costituito da un codolo a sezione
quadrata sostenente una punta di lancia modellata a traforo entro la
quale, fra ornamenti mistilinei, e’ saldata la stella piena a cinque
raggi.
5. Sulla faccia del codolo opposta al drappo sono incisi l’anno di
concessione della bandiera d’istituto e le benemerenze conferite al
Dipartimento della protezione civile.
6. L’asta e’ in legno rivestito di velluto azzurro ed e’ perlata a
spirale con bullette di ottone d’oro battute a mano. E’ provvista di
tallone in ottone ed e’ divisa in due parti, riunibili attraverso uno
snodo, anch’esso in ottone.
7. La cordoniera, dorata, e’ annodata alla base della freccia.
Ciascun segmento misura cm 67 di lunghezza e termina con una nappa
alta cm 10.
8. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabilite le
caratteristiche nonche’ le modalita’ d’uso e di esposizione, da parte
del Dipartimento, del proprio stendardo, inteso come un drappo di
bianco caricato dell’emblema di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 ottobre 2002.

Art. 5

Custodia ed uso della bandiera

1. La bandiera d’istituto del Dipartimento della protezione civile
e’ custodita nell’ufficio del capo del Dipartimento e viene spiegata:
a) alla presenza ufficiale del capo dello Stato;
b) in occasione di cerimonie ufficiali;
c) in altre circostanze stabilite dal capo del Dipartimento della
protezione civile.
Art. 6

Trasporto, riparazione e rinnovazione della bandiera

1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera di istituto del
Dipartimento della protezione civile e’ racchiusa nella custodia e
viaggia secondo le indicazioni impartite dal capo del Dipartimento.
2. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera di
istituto e’ a cura del Dipartimento della protezione civile.

Art. 7

Oneri

1. L’attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
registrazione prev. n. 1722

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