Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 28-09-2011, n. 35164

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9 Luglio 2008, il Tribunale di Roma ha applicata all’imputato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena di due mesi e venti giorni di reclusione e Euro 100,00 di multa in relazione al reato ex art. 349 c.p. accertato il (OMISSIS).

Ricorre avverso tale decisione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma lamentando l’esistenza di violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 649 c.p.p. in quanto la sentenza impugnata ha ad oggetto una condotta che già è stata posta a fondamento della sentenza di condanna emessa dal Tribunale in Roma in data 11 Aprile 2007 e divenuta irrevocabile il 2 Giugno 2007.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

E’ stata, infatti, acquisita agli atti la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11 Aprile 2007 e divenuta irrevocabile il 2 Giugno 2007 e la lettura del capo di imputazione e della motivazione rendono evidente che si è in presenza del medesimo fatto storico e della medesima imputazione oggetto della sentenza impugnata in questa sede.

In applicazione della regola fissata dall’art. 649 c.p.p., l’azione penale non avrebbe dovuto essere avviata o proseguita nell’ambito del presente procedimento e la sentenza di condanna deve quindi essere annullata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per preclusione da precedente giudicato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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