Cass. civ. Sez. VI, Ord., 09-02-2012, n. 1907 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civi.:

Con ricorso notificato il 10 settembre 2010 il signor D.B. D. ha impugnato la sentenza 12 aprile 2010 della Corte d’appello di Roma nella parte in cui, nel dichiarare inammissibile il gravame proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per tardività, in quanto notificato oltre il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., aveva compensato per intero le spese del grado.

Deduce la violazione degli art. 24 Cost., art. 91 cod. proc. civ., comma 1, e art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nonchè la carenza di motivazione, nell’aver giustificato la compensazione con la rilevabilità d’ufficio della preclusione maturata.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, manifestamente infondato.

Alla presente causa promossa con atto di citazione notificato il 18 giugno 22, è applicabile l’art. 92 cod. proc. civ., nel testo originario ("se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti") emendato una prima volta L. 28 dicembre 2005, n. 263, ex art. 2, comma 1, in vigore dall’1 marzo 2006 e applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data ("Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione") e una seconda volta con la nuova dizione ("se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate dalla motivazione"), applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009 ( L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1).

Ne consegue che il riferimento alla superfluità della costituzione in giudizio delle parti appellate in un gravame contraddistinto dalla manifesta tardività, rilevabile d’ufficio, appare "prima facie", motivazione congrua, non contraria all’art. 92 cod. proc. civ., nè viziata da illogicità.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensore della parte, che non ha depositato memoria;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Motivi della decisione

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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