T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 18-10-2011, n. 1487 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti espongono di essere elettori residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, nonché (alcuni di loro) presentatori e candidati della lista elettorale "Per Castiglione S.M. Sindaco", esclusa dalle elezioni amministrative indette nel predetto Comune per il 15 e 16 maggio 2011 con decisione della Commissione Elettorale Circondariale, di cui questa Sezione ha accertato la legittimità con sentenza n. 724 del 22 aprile 2011, confermata dalla IV^ Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 2557/2011 del 29 aprile 2011.
1.1. Nel compiere le indagini e verifiche al fine di allestire le proprie difese nel giudizio instaurato dinanzi a questo Tribunale per la riammissione della lista alla competizione elettorale (poi definito con la ricordata sentenza n. 724/2011), gli esponenti sono venuti a conoscenza di fatti che avrebbero riguardato la formazione della lista concorrente denominata "Castiglione Oggi – L’Alternativa", collegata alla candidatura a Sindaco del sig. M.F. (detto "Il Mostro"), e che hanno formato oggetto di due distinti esposti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, la quale ha avviato le relative indagini.
1.2. In particolare, i ricorrenti lamentano che la sig.ra M.P.E., inizialmente candidata nella lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa", avrebbe sottoscritto in due copie una dichiarazione di rinuncia alla candidatura, consegnandole al candidato Sindaco della stessa lista, sig. M.F., affinché le depositasse presso gli Uffici preposti. Quest’ultimo, tuttavia, non avrebbe provveduto né a depositare l’atto di rinuncia, né ad espungere la sig.ra E. dalla lista dei candidati, ad onta delle rassicurazioni fornite sul punto al marito della sig.ra E.. Inoltre, il nome del candidato sig. M.L. sarebbe stato aggiunto a penna nella lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa", dopo che erano già state raccolte ed autenticate le sottoscrizioni dei presentatori della lista stessa, in violazione delle regole stabilite dagli artt. 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960, secondo cui la firma dei sottoscrittori di una lista deve essere apposta su moduli recanti l’indicazione dei nomi dei candidati che compongono la lista: regole che perseguono il fine di garantire che i sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare e della sua composizione.
1.3. Gli esponenti rilevano che la Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto, nel deliberare l’ammissione alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 del candidato sig. M.F. e della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa", al medesimo collegata, ha tuttavia cancellato dalla suddetta lista due candidati, rettificando in n. 9 il totale dei candidati in essa presenti: ciò significa che la lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa" è stata ammessa alla competizione elettorale con un numero di candidati alla carica di Consigliere comunale pari al minimo legale ex artt. 37, comma 1, e 71, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, nonché ex art. 2, comma 184, dellal. n. 191/2009. Pertanto – concludono – se la dichiarazione di rinunzia della sig.ra E. fosse stata depositata e/o se non vi fosse stata l’aggiunta tardiva ed illegittima, in lista, della candidatura del sig. M.L., la Commissione Elettorale avrebbe dovuto ricusare la lista de qua e non ammetterla alla competizione elettorale, perché contenente un numero di candidature inferiore al minimo legale.
1.4. Ad avviso dei ricorrenti, dalle riferite circostanze deriva l’illegittimità di tutti gli atti successivi del procedimento elettorale, ivi compreso il verbale di proclamazione degli eletti, con conseguente annullamento delle elezioni e loro ripetizione in condizioni di legittimità. Ciò, in base al principio secondo cui l’annullamento degli atti compiuti durante lo svolgimento del procedimento elettorale travolge gli atti posteriori, se il vizio che ne ha provocato l’annullamento si rifletta oggettivamente su di essi: sul punto, i ricorrenti evidenziano come la presentazione ed ammissione – in tesi, contra legem – di una delle sole due liste elettorali concorrenti avrebbe compromesso la correttezza della competizione, influenzandone l’esito, in quanto avrebbe inciso sulla volontà dell’elettorato e sulla libertà di voto. In altre parole nel caso di specie, poiché la proclamazione degli eletti forma oggetto di impugnazione insieme all'(asseritamente) illegittima ammissione della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa", la conseguenza dell’annullamento di tutte le operazioni elettorali ed il loro rinnovo sarebbero inevitabili: la declaratoria di illegittimità dell’ammissione della lista elettorale in parola, infatti, comporterebbe, con l’annullamento dell’ammissione stessa, l’annullamento per illegittimità derivata e direttamente conseguente dell’atto di proclamazione degli eletti e di tutte le successive operazioni elettorali, non potendo trovare spazio il principio secondo cui l’illegittima ammissione all’elezione di un candidato implica l’annullamento della sola elezione di tale candidato.
1.5. Sotto diverso e concorrente profilo, i ricorrenti sostengono che l’annullamento dell’ammissione della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa", di per sé considerato, comporterebbe in ogni caso il rinnovo delle operazioni elettorali. A sostegno di un simile assunto, invocano l’art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, a tenor del quale, per i Comuni sino a 15 mila abitanti, nel caso di elezioni amministrative in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, occorre che tale lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e che (requisito cumulativo) il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, essendo in caso contrario l’elezione nulla. Nel caso di specie – da ricondurre alla previsione de qua qualora la lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa" fosse stata esclusa per le ragioni denunciate dai ricorrenti e quindi anche in esito all’annullamento dell’ammissione della stessa – il secondo quorum richiesto dall’art. 71, comma 10, cit. non sarebbe stato raggiunto, giacché la percentuale dei voti dell’unica lista rimasta (cioè quella collegata alla candidatura a Sindaco del sig. G.F., risultato vincitore) sommata al numero di schede bianche e nulle sarebbe, rispetto al numero di aventi diritto al voto, pari al 48,78% e quindi inferiore al minimo (il 50%) previsto dalla legge. Solo grazie ai voti riportati dalla lista collegata alla candidatura del sig. M.F. – che, però, per quanto poc’anzi visto in merito all’illegittimità dell’ammissione di detta lista, non potrebbero essere conteggiati – è stato raggiunto il quorum legale, mentre la richiesta di non conteggio di tali voti, riportando il totale dei votanti sotto il minimo del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, porterebbe alla declaratoria di nullità delle elezioni.
1.6. Da ultimo, va evidenziato che, per gli esponenti, il T.A.R. avrebbe cognizione sulle irregolarità sostanziali denunciate e potrebbe pervenire direttamente alla (richiesta) pronuncia di annullamento, riguardando tali irregolarità il carattere illegittimo e fraudolento ascrivibile alla presentazione della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa", nonché l’alterazione e successiva manipolazione della lista già formata, tali da portare ad un deposito (da parte di privati) di un atto falso. In subordine – per il caso che siffatta ricostruzione non fosse condivisa – i ricorrenti hanno chiesto l’assegnazione di un termine ex art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010(cd. codice del processo amministrativo), per la proposizione della querela di falso dinanzi al competente g.o., non senza sottolineare i dubbi circa la legittimità costituzione del citato art. 77, comma 1, in relazione agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost., per l’ostacolo frapposto alla rapida definizione del giudizio elettorale dalla preclusione, a carico del g.a., dell’accertamento (anche solo in via incidentale) dell’eventuale falsità degli atti del procedimento elettorale.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Castiglione della Pescaia, depositando una memoria con controdeduzioni ex art. 130, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010 ed eccependo la palese infondatezza del gravame, nonché, in via subordinata, l’intervenuta promozione, in altro giudizio, della questione di costituzionalità dell’art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, nella parte in cui, per l’elezione di Sindaco e Consiglio comunale nei Comuni fino a 15 mila abitanti, include i cittadini iscritti alla cd. A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all’estero) nel numero degli aventi diritto al voto, per il calcolo della percentuale di votanti non inferiore al 50%, ai fini della validità del voto ottenuto dall’unica lista ammessa e votata.
2.1. Si è costituita, altresì, la Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva (per non avere un interesse giuridicamente apprezzabile alla difesa degli atti impugnati). Ha, poi, eccepito la carenza di interesse dei ricorrenti, nonché la preclusione dell’adito T.A.R. a conoscere della questione di falso sollevata con il ricorso e, in ogni caso, l’infondatezza di questo.
2.2. Si sono costituiti, ancora, i controinteressati sigg.ri M.F., F, L M e G C, depositando una memoria di costituzione e risposta con cui hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità per più versi del ricorso, ed in particolare per l’indimostrabilità dell’assunto su cui i ricorrenti basano le loro domande (e cioè che gli elettori della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa", nell’ipotesi dell’esclusione di questa, non si sarebbero in alcun caso recati a votare). Nel merito, hanno contestato la fondatezza delle irregolarità sostanziali nella presentazione della lista denunciate dai ricorrenti, confutando gli elementi addotti a sostegno di siffatta denuncia e concludendo per la reiezione del gravame.
2.3. Infine, si sono costituiti i controinteressati sigg.ri G.F., F.T., E.N., D.B., P.R., M.G., W.M., C.L. e S.M., eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché, a fronte del dato dei votanti effettivamente realizzatosi (51,21% degli aventi diritto al voto), ogni deduzione circa gli effetti derivanti dall’eventuale esclusione della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa" sul raggiungimento del quorum partecipativo ex art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, sarebbe del tutto inconferente, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è pacificamente impossibile ricostruire ab externo il processo psicologico formativo della volontà degli elettori. Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato, anche perché la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 71, comma 10, cit. porterebbe ad escludere dal conteggio degli aventi diritto al voto per il quorum partecipativo gli elettori iscritti all’A.I.R.E. (che, nel caso del Comune di Castiglione della Pescaia, superano numericamente – 237 contro 157 – coloro che hanno votato per la lista elettorale di cui si chiede l’esclusione).
2.4. Con decreto presidenziale n. 377/2011 del 1° giugno 2011 sono stati effettuati gli adempimenti ex art. 130, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 104/2010 ed è stata disposta istruttoria, ordinandosi il deposito della documentazione elencata dal decreto, attinente alla presentazione della lista elettorale "Castiglione Oggi – L’Alternativa" ed alla competizione elettorale per cui è causa. La Prefettura di Grosseto ha ottemperato, depositando il 29 giugno 2011 la documentazione richiesta.
2.5. All’udienza pubblica del 6 ottobre 2011, dopo ampia discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Il Collegio ritiene di dover scrutinare, anzitutto, le eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti Amministrazioni e dai controinteressati, dando la priorità all’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto e, poi, rispettando l’ordine logicogiuridico desumibile dall’art.77, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010, secondo cui, ove la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale viene dedotta la falsità, il Collegio pronuncia sulla controversia. A tale stregua, pertanto, la questione dei limiti di cognizione di questo giudice amministrativo circa i profili di falsità lamentati dai ricorrenti, va esaminata in subordine al rigetto delle questioni sollevate dalle Amministrazioni resistenti e dai controinteressati in ordine alla non riconducibilità della fattispecie per cui è causa alla sfera applicativa dell’art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, e, comunque, al regolare raggiungimento, nella predetta fattispecie, del quorum partecipativo di cui al citato art. 71, comma 10: infatti, solo ove tali eccezioni venissero respinte, si porrebbe la questione della rilevanza, ai fini della decisione del ricorso, delle irregolarità sostanziali (basate su vere e proprie falsità) in esso denunciate e, quindi, dei limiti che incontra questo giudice amministrativo nella cognizione delle suddette falsità.
3.1. Ciò premesso, deve essere prioritariamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto, in quanto, per giurisprudenza consolidata, nei giudizi elettorali dinanzi al g.a. l’individuazione dell’Amministrazione, cui spetta la qualità di parte necessaria, va fatta in base al criterio dell’imputazione dei risultati della consultazione elettorale (e non già a quello dell’imputazione formale degli atti contestati) con la conseguenza che, in relazione alle elezioni comunali, parte necessaria è il Comune, e non l’Amministrazione statale di cui fanno parte gli organi preposti agli adempimenti preliminari: più in particolare, la Commissione Elettorale Circondariale, organo per propria natura neutrale, non è parte necessaria del giudizio impugnatorio avente ad oggetto il verbale di proclamazione degli eletti, dovendo la relativa legittimazione passiva essere ricondotta, in tal caso, al solo Ente locale interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4851; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2 marzo 2007, n. 201). Dalla qualità di organo neutrale della Commissione Elettorale Circondariale si desume il difetto di legittimazione passiva di tale organo, che deve, pertanto, essere estromesso dal giudizio (T.A.R. Liguria, Sez. II, 25 novembre 2009, n. 3464).
3.2. Venendo all’esame delle ulteriori questioni preliminari più sopra accennate, il Collegio ritiene di dover dare risposta positiva al quesito se la fattispecie per cui è causa possa essere fatta rientrare nella sfera applicativa dell’art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, respingendo l’eccezione a tal proposito formulata dalla difesa comunale e dai controinteressati. Ritiene, tuttavia, di dover altresì dare risposta positiva all’interrogativo se, nel caso di specie, il "quorum partecipativo" di cui all’art. 71, comma 10, cit. (partecipazione alle elezioni di un numero di votanti non inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune) sia stato validamente raggiunto, con il corollario di dover accogliere, da questo punto di vista, l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dei ricorrenti alla sua decisione. Il valido raggiungimento del quorum in esame, infatti, rende irrilevante l’accertamento delle falsità documentali lamentate dai ricorrenti (in disparte la questione di quale sia il giudice competente a conoscerne): infatti, da tale accertamento potrebbe derivare – come dimostra la stessa giurisprudenza invocata dai ricorrenti -, in base al principio della conservazione degli atti, esclusivamente l’accertamento dell’illegittimità dell’ammissione della lista elettorale "Castiglione Oggi – L’Alternativa" e, per l’effetto, l’annullamento dell’ammissione della citata lista e l’annullamento dell’elezione dei candidati ivi inseriti. Ma si tratta di un risultato, per il cui ottenimento gli odierni ricorrenti non vantano alcun interesse, mirando essi, invece, ad ottenere l’annullamento integrale delle elezioni (con conseguente loro rinnovo): un effetto che, tuttavia, non possono conseguire, trattandosi di effetto che non deriva ex se dall’annullamento dell’ammissione e, quindi, dall’esclusione ex post della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa", come il sig. M.F., e gli altri candidati eletti di tale lista costituitisi in giudizio, correttamente eccepiscono nella loro memoria difensiva. (Un simile effetto si sarebbe invece verificato laddove la lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa" avesse riportato la vittoria nelle elezioni ed il sig. M.F. fosse stato, perciò, eletto Sindaco: circostanza, tuttavia, non avvenuta nella vicenda de qua).
3.3. Il Collegio ritiene applicabile al caso di specie l’art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, ad onta delle obiezioni formulate in proposito dalla difesa comunale e dai controinteressati: l’efficacia retroattiva della sentenza di annullamento – nell’eventualità di accoglimento del ricorso e, quindi, di annullamento dell'(illegittima) ammissione della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa" – infatti, condurrebbe a ricreare una situazione identica a quella prevista dall’art. 71, comma 10, cit., in cui è ammessa e votata una sola lista (quella collegata al candidato Sindaco sig. F.G.). È, dunque, erronea l’obiezione per cui nelle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 le liste ammesse e votate sono state due, diversamente dalla fattispecie regolata dalla disposizione de qua: detta obiezione, si ribadisce, trascura l’efficacia ex tunc della sentenza di accoglimento emessa dal g.a. nel giudizio impugnatorio (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4563), da cui consegue (agli effetti, come meglio si dirà infra, della proclamazione degli eletti e della formazione del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, non dell’effettivo raggiungimento del quorum partecipativo) la riproposizione, ab initio, di una situazione in cui è ammessa e votata – e quindi va a comporre, con i propri eletti, l’intero Consiglio comunale – una sola lista, cioè la fattispecie a cui si riferisce l’art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000.
3.4. Il Collegio ritiene, tuttavia, che la retroattività della sentenza di annullamento, discendente da un eventuale accertamento delle irregolarità sostanziali nella presentazione della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa" denunciate nel ricorso, non possa incidere sulla validità del raggiungimento del quorum partecipativo previsto dall’art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267 cit.: ciò, per una serie di ragioni, che di seguito si espongono. Viene, in particolare, in discussione la ratio della disposizione de qua, che è volta a garantire il pluralismo e, con esso, le libertà democratiche e la rappresentanza nella collettività locale e quindi vuole evitare che, attraverso meccanismi di pressione indebita o di tipo analogo, che scoraggino la presentazione di altre liste, una minoranza di detta collettività possa appropriarsi dell’intera rappresentanza popolare, a detrimento dalla maggioranza dei cittadini. Nel contempo, vuole garantire che, anche al di fuori di simili meccanismi, nell’ipotesi di presentazione "fisiologica" di una sola lista elettorale, vi sia una rappresentanza il più ampia possibile dell’intera collettività locale, di cui la predetta lista, ammessa e votata, sia effettivamente espressione. Secondo il Collegio, tale ratio non è inficiata, nel caso di specie, da un'(eventuale) esclusione ex post di una delle due liste ammesse, giacché la volontà degli elettori del Comune di Castiglione della Pescaia – a presidio della quale è posta la norma suddetta – sotto l’esclusivo profilo della scelta di recarsi o no alle urne, non può ritenersi viziata dall'(eventuale) illegittimità dell’ammissione della lista e, quindi, non può essere travolta da un'(eventuale) successiva esclusione di questa. Invero, nel voto espresso dagli elettori della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa", si debbono riconoscere due coesistenti manifestazioni di volontà: l’una, preliminare, di recarsi a votare, rifiutando opzioni alternative (ed in specie, l’opzione dell’astensione dal voto), l’altra, di esprimere il proprio voto in favore di quella lista. Il fatto che, poi, venga accertata l’illegittimità dell’ammissione della lista in discorso incide su quest’ultima manifestazione di volontà, ma, di per sé, non può incidere sulla prima manifestazione di volontà. In altre parole, il Collegio condivide il ragionamento effettuato al riguardo da taluni dei controinteressati, secondo cui, nel caso di accertamento dell’illegittimità dell’ammissione della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa", i voti ricevuti dai candidati di questa dovrebbero essere reputati invalidi nel loro effetto specifico di imputazione ai candidati successivamente esclusi (con efficacia ex tunc), dovendo, però, essere reputati validi ai fini della determinazione del quorum partecipativo di cui all’art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000.
3.5. Nel senso della suesposta conclusione, è decisivo l’argomento dell’impossibilità di ricostruire gli effetti derivanti dall’esclusione della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa" sulla volontà degli elettori della stessa, nei termini in cui li ipotizzano i ricorrenti. Certamente, l’esclusione di tale lista sarebbe idonea ad inficiare, con efficacia ex tunc, la manifestazione di volontà espressa dei suddetti elettori in favore della lista in parola. Tuttavia, non si può dire quali effetti detta esclusione avrebbe avuto, se tempestiva, sulle altre manifestazioni di volontà ricavabili dal comportamento espresso dai predetti elettori con la loro scelta di votare la lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa": la volontà di non votare l’altra lista ammessa, e poi risultata vincitrice, e, prima ancora, la volontà di recarsi alle urne e prendere parte alle elezioni, cioè, a ben vedere, le due volontà giudicate rilevanti dall’art. 71, comma 10 cit. ai fini dei due quorum dalla disposizione stessa previsti. Non si può escludere, infatti, che, nel caso della tempestiva esclusione della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa", gli elettori di siffatta lista avrebbero deciso ugualmente di recarsi al voto, magari per depositare scheda bianca o (meno verosimilmente) per votare la lista risultata poi vincitrice. Sotto questo profilo, la scelta di recarsi alle urne è altrettanto significativa della volontà di votare la lista che, in ipotesi, sarebbe stata illegittimamente ammessa, quanto della volontà di rifiutare l’opzione alternativa dell’astensione dal voto: e questa seconda volontà in nulla potrebbe essere inficiata – deve ribadirsi – dalla circostanza di un (eventuale) accertamento dell’illegittimità dell’ammissione della lista elettorale "Castiglione Oggi – L’Alternativa" e dal conseguente annullamento dell’ammissione stessa, pur se con efficacia retroattiva. Donde il corollario di dover considerare, in ogni caso, validamente raggiunto il quorum partecipativo ex art. 71, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000.
3.6. In contrario, non potrebbe argomentarsi dal carattere retroattivo della sentenza di annullamento: ed infatti, se è vero (come si è visto nei paragrafi precedenti) che detta retroattività, eliminando con efficacia ex tunc dalla competizione elettorale la lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa" e quindi i voti da questa ottenuti, porta a ricondurre la fattispecie in esame a quella esplicitamente disciplinata dall’art. 71, comma 10, cit. (ammissione e votazione di una sola lista), si potrebbe sostenere che la medesima retroattività comporti l’elisione ab origine dei voti ottenuti dalla lista de qua anche ai fini del quorum partecipativo di cui al citato art. 71, comma 10. Una simile obiezione, tuttavia, finirebbe per contrastare con la stessa ratio della disposizione in parola, come sopra individuata, la quale, per quanto si è esposto ai paragrafi precedenti, impone – anche a tutela della scelta della non astensione manifestata dagli elettori della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa" – di considerare in ogni caso validamente espressi i voti di tali elettori ai fini del predetto quorum partecipativo. In tal modo, non si violerebbe la ricordata efficacia retroattiva della sentenza di annullamento, atteso che – sul piano puramente descrittivo – la situazione presenta analogie con quella che si ha in materia espropriativa, quando è annullata in sede giurisdizionale la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. L’efficacia retroattiva dell’annullamento non può far ignorare che in tal caso – diversamente dall’ipotesi in cui la dichiarazione stessa manchi – vi è stato un esercizio di potere amministrativo: esercizio che non è valido ai fini di imprimere al bene il vincolo derivante dalla dichiarazione di p.u. (in ciò si esprime l’efficacia retroattiva dell’annullamento), ma che è, nondimeno, considerato rilevante dalla costante giurisprudenza (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2113; T.A.R. Toscana, Sez. III, 15 marzo 2010, n. 659) ai fini del riparto della giurisdizione nelle relative controversie risarcitorie. È, infatti, consolidata opinione, quella per cui sono devolute alla giurisdizione del g.a. le controversie aventi ad oggetto comportamenti collegati all’esercizio, sebbene illegittimo, di un pubblico potere, indipendentemente dalla considerazione dell’idoneità dell’atto a produrre o meno i propri effetti, in quanto anche nell’ipotesi di annullamento od inefficacia del provvedimento presupposto (costituito dalla dichiarazione di p.u.) il comportamento dannoso deve considerarsi connesso all’esercizio di un pubblico potere (T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 659/2010, cit.): è evidente che ad eliminare una simile connessione non basta – nel pensiero dalla giurisprudenza ora riportata – la natura retroattiva della pronuncia di annullamento dell’atto presupposto. Analogamente, nel caso ora in esame, l’efficacia retroattiva che deriverebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso, sarebbe idonea ad eliminare gli effetti del voto espresso dagli elettori della lista "Castiglione Oggi – L’Alternativa" sotto il profilo dell’attribuzione dei voti ai candidati di detta lista e, dunque, dell’elezione di questi ultimi, ma non sotto il diverso profilo della volontà, manifestata da tali elettori, di recarsi alle urne.
4. Alla luce di ciò che si è detto, disposta l’estromissione dalla causa della Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto, deve concludersi nel senso dell’inammissibilità del gravame per carenza di interesse dei ricorrenti alla sua decisione, non potendo gli stessi, per quanto esposto nei paragrafi precedenti ed in particolare nel paragrafo 3.2, conseguire il risultato che si sono prefissi, cioè quello dell’annullamento delle elezioni amministrative e del loro rinnovo.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore delle parti controinteressate, mentre sono integralmente compensate nei confronti del Comune di Castiglione della Pescaia e dell’estromessa Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dispone previamente l’estromissione dalla causa della Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto;
b) dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti indivisamente al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore dei controinteressati sigg.ri F.G., T.F., N.E., B.D., R.P., G.M., M.W., L.C.E.M.S., ed Euro 2.500,00(duemilacinquecento/00) in favore dei controinteressati sigg.ri F.M., D.G.F., M.L. e C.G., per complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), più accessori di legge.
Compensa integralmente le spese nei confronti del Comune di Castiglione della Pescaia e della Commissione Elettorale Circondariale di Grosseto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *