Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 28-09-2011, n. 35162 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Tratto a giudizio per rispondere del reato di maltrattamenti e lesioni (capo 3) commesso fino al (OMISSIS), di plurimi episodi di violenza sessuale in danno della moglie commessi nel mese di (OMISSIS) e in data (OMISSIS), nonchè per il reato di violenza privata commesso il (OMISSIS), il Sig. B. è stato condannato dal Tribunale di La Spezia alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione. Il Tribunale ha, altresì, condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Con la sentenza emessa in data 9 Giugno 2010, la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di La Spezia. In particolare, ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in relazione a tutti reati gli episodi di reato ex art. 609 bis c.p. contestati al capo 3) della rubrica e, quanto alla contestazione contenuta nel capo 1), a tutti gli episodi di analoga natura commessi anteriormente al (OMISSIS). Ha, invece, integralmente confermato la condanna per il reato di violenza sessuale commesso il (OMISSIS), nonchè, non essendo gli stessi oggetto di specifiche censure nei motivi di appello, per i reati previsti dagli artt. 610 e 572 c.p. e quindi, applicata all’imputato la previsione dell’art. 609 bis c.p., u.c., ha rideterminato la pena in tre anni di reclusione e confermato le statuizioni civili.

Avverso tale decisione ricorre il Sig. B. tramite il Difensore, in sintesi lamentando:

1) vizio di motivazione in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per avere i giudici di merito fondato la condanna in relazione al reato di violenza sessuale su una affermazione della persona offesa che questa non ha mai formulato;

2) violazione di legge in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) per avere i giudici di merito erroneamente respinto la richiesta di qualificazione del fatto come mero tentativo;

3) violazione di legge in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. c) per avere i giudici di merito erroneamente considerato non oggetto di impugnazione i reati di violenza privata e maltrattamenti;

4) violazione di legge in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) per avere i giudici di merito erroneamente calcolato l’aumento di pena per i reati di cui ai capi 2 e 3 senza applicare il meccanismo previsto dall’art. 81 cpv c.p..

Motivi della decisione

La Corte ritiene che i motivi di ricorso siano solo parzialmente fondati nei termini di seguito esposti.

1. Il contenuto del primo dei motivi impone alla Corte una premessa di ordine generale, nel senso che debbono trovare applicazione i principi interpretativi in tema di limiti del giudizio di legittimità e di definizione dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè in tema di travisamento del fatto che sono contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074. In tale prospettiva va, dunque, seguita la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte:

Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

Ritiene la Corte che risulti chiaramente priva di fondamento la censura secondo cui i giudici di merito avrebbero interpretato in modo del tutto illogico il materiale probatorio, non vedendosi davvero come possa prospettarsi l’esistenza di una incoerenza fra le conclusioni cui sono giunti quei giudici e la frase della persona offesa che lo stesso ricorrente riporta e dalla quale non emerge alcun elemento che possa far dubitare della correttezza e fondatezza dell’interpretazione che la Corte territoriale ne ha dato. Una volta escluso che la Corte di Appello abbia illogicamente argomentato in ordine al fondamento probatorio della decisione, non vi è alcun fondamento per la richiesta di annullamento della decisione avanzata dal ricorrente.

La conclusione cui è appena giunta comporta l’evidente infondatezza del secondo motivo di ricorso, il cui contenuto presuppone una inesatta ricostruzione dei fatti da parte della Corte territoriale che è stata adesso esclusa.

2. Risulta, invece, fondato appare il terzo motivo. Il contenuto del passaggio dei motivi di appello riportato dal ricorrente evidenzia come l’impugnazione intendesse estendere anche ai reati "minori" le contestazioni mosse alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale con riferimento alla contestazione principale e più grave.

La critica alla fondatezza degli elementi di prova e alla riconducibilità delle condotte alla sfera dell’illecito penale non può non avere come oggetto l’intera vicenda, e il pur sommario rinvio operato nel passaggio sopra richiamato deve essere inteso come espressione indubitabile della volontà di sottoporre ai giudici di appello la valutazione di tutte le accuse.

3. Una volta ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporterebbe il parziale annullamento con rinvio della sentenza impugnata, la Corte deve prendere atto che per i reati previsti dai capi B) e C) della rubrica risultano oggi spirati i termini massimi di prescrizione, che decorrono dal 13 dicembre 2002 e sono maturati il 13 giugno 2010.

All’estinzione dei reati consegue l’eliminazione della relativa pena, che i giudici di merito avevano fissato in sei mesi di reclusione a titolo di aumento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati ex artt. 572 e 610 c.p. perchè estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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