Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-09-2011) 28-09-2011, n. 35097

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 aprile 2010, la Corte d’Appello di Brescia, 2A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da C.M., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di tentata estorsione in concorso con B. A., R.S. e S.C. in danno di G.G., dal quale pretendeva con minacce la consegna di Euro 50.000,00 per un preteso risarcimento per la costituzione di una società (Soluzione Immobiliare srl) e condannato, esclusa l’aggravante contestata e la recidiva, alla pena di tre anni di reclusione e Euro seicento di multa con interdizione temporanea dai pubblici uffici nonchè al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civili C.M..

La Corte territoriale, rammentato che la complessa vicenda estorsiva si divideva in due fasi (la prima di cui era stato protagonista il solo C.; la asconda in cui a questi si erano affiancati i "barcellonasi" R. e B.) riteneva fondata (quanto alla prima fase) la prova della responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, avvalorate dalle testimonianze di P., geometra di cantiere che aveva riferito sulle assunzioni di operai incapaci cui venivano riconosciuti benefici economici inusuali, di L. (ancora sulle retribuzioni eccedenti le capacità degli assunti), di A.T. (direttore della filiale del Credito Bergamasco). La tesi difensiva, sull’esistenza dell’effettività del credito vantato, era destituita di fondamento perchè quanto rappresentato nelle lettere prodotta, sottoscritte da legali incaricati da C., non trovava riscontro ed anzi era smentita dalle altre risultanze dibattimentali. Quanto alla seconda fase, le dichiarazioni di G. sono avvalorate dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni, che danno atto dell’intervento dei "barcellonesi" ma sempre nell’interesse di C., nonchè dalle ammissioni di quest’ultimo in occasione dei suo interrogatorio conseguente al fermo sull’intromissione dei barcellonesi, e dalle dichiarazioni del coimputato S. logicamente coincidenti (queste ultime) con le conversazioni oggetto di intercettazione (in particolare quella ambientale effettuata a bordo del veicolo di G. che da conto di come B. fosse stato informato proprio da C. delle vicende alla base delle pretese di costui e di come B. agisse anche nell’interesse dell’imputato).

Il complesso probatorio (costituito anche dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra S., R. e B.) dava ragione del fatto che G. non era regista di alcun piano di vendetta ai danni di C., ma doppiamente vittima innanzi tutto di quest’ultimo e poi anche dei Barcellonesi.

La pena doveva essere confermata, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche per la oggettiva gravità delle condotte e per la capacità a delinquere manifestata.

Andavano in conseguenza confermate anche le statuizioni civili con ulteriore condanna alle spese sostenute nel grado.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 192 c.p.p. e agli artt. 56, 110 e 31 cpv. c.p., art. 629 c.p., comma 2: – per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonchè illogicità della motivazione per non avere la sentenza impugnata tenuto conto dei rilievi difensivi in ordine alla personalità della persona offesa e alle sue farneticazioni accusatoria; – per contraddittorietà della motivazione per travisamento in relazione alla seconda fase, la quale vede come protagonisti assoluti S., R. e B., l’assenza di C. nei contratti telefonici; – violazione degli artt. 32 bis, 132 e 133 c.p. nonchè mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per non avere il Giudice di primo grado, nel determinare l’entità della pena, operato un opportuno bilanciamento tra gravità del reato e le circostanze oggettive e soggettive favorevoli dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata ha, come primo argomento, affrontato proprio quello dell’attendibilità della persona offesa, particolarmente in ragione del fatto che ad un certo punto della vicenda G. aveva assunto l’iniziativa di sollecitare l’intervento dei "barcellonesi" grazie al collegamento con S. (che aveva lavorato alle sue dipendenze).

Lo scrupolo motivazionale si è quindi occupato di rinvenire nel complesso probatorio acquisito (senza trascurare le prove introdotte dalla difesa) gli elementi necessari a confermare tale valutazione di attendibilità. Il ricorrente concentra la sua critica solo sul dato probatorio costituito dall’avere G. assoldato tre sicari ai danni di C., "par rompergli le gambe". Si tratta di circostanza che la Corte territoriale non ha trascurato, ma che ha valutato in ragione degli sviluppi della vicenda.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale non ha "travisato" le dichiarazioni rese da C. in sede di interrogatorio di garanzia, perchè le ha riportate fedelmente avendo dato atto che questi ha raccontato dell’incontro avuto con i barcellonesi in quanto incaricati da G..

Ciò che la Coree territoriale ha valorizzato sono le dichiarazioni di S., sulla soluzione di mediazione assunta da B. (che aveva affermato di aver "sistemato tutto", circostanza riscontrata dalle conversazioni intercettate in cui si informava G. che C. si sarebbe "accontentato" di Euro ventimila).

La sentenza ha anche rammentato che, dopo l’intervento dei barcellonesi, C. reiterò, con minacce, la sua pretesa direttamente alla persona offesa cui fece seguito l’incendio di un rustico di proprietà del padre di G..

Tali passaggi argomentativi non sono stati oggetto di critica a quindi resistono come valida giustificazione della decisione adottata.

La circostanza che nelle conversazioni intercettate non sia mai intervenuto C. non è trascurata dalla Corte territoriale, la quale valorizza tuttavia il dato obiettivo, per il quale la persona offesa si trovò a dover rispondere di una doppia pretesa di contenuto estorsivo.

Nè la circostanza che C. sia rimasto estraneo alle conversazioni intercettate priva queste ultime di valore probatorio.

Ed invero "il contenuto di un’intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch’esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3, (vedi per tutte Cass. Sez. 5, 26.3- 3.6.2010 n. 21878).

I passaggi delle dichiarazioni rese da G.in dibattimento, riportate dal ricorrente, non sono trascurati dalla sentenza impugnata, che ha dato ampiamente atto dell’iniziativa assunta da quest’ultimo di rivolgersi a personaggi della malavita di Barcellona Pozzo di Gotto per acquietare le pretese dell’imputato.

Il ricorrente non condivide la lettura che ne ha dato la Corte territoriale, ma non può pretendere in questa sede una valutazione alternativa, volta che quella fatta propria dai giudici di merito è sorretta da motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

3. L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto mera reiterazione di analogo motivo di appello. Nessuna critica viene proposta all’accurata motivazione spesa sul punto dalla Corte Bresciana. Anzi si ribadisce il rimprovero al "Giudice di primo grado" di non aver operato opportuno bilanciamento tra gravità del reato e circostanze favorevoli all’imputate.

4. Il ricorso deve in conseguenza esser rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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