Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-09-2011) 28-09-2011, n. 35096

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14 gennaio 2011, la Corte d’Appello di Catanzaro, 1 sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Paola appellata da B.G., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di truffa e falso ai danni della Zurigo Compagnia di Assicurazioni per avere ottenuto classe di merito ottimale con conseguente condizione di pagamento vantaggiosa mediante allegazione di documentazione di attestazione di rischio falsa ed era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di otto mesi di reclusione e cento Euro di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile con condanna in favore di quest’ ultima al versamento di provvisionale di Euro 700,00 e alla rifusione delle spese processuali.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle risultanze documentali. Escludeva rilievo alla presentazione di querela contro tale C.G.. Riteneva congrua la pena inflitta e generica la doglianza relativa alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena anche al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla procedibilità dei reati contestati per tardività della querela e comunque per carenza dei requisiti prescritti per la procura speciale preventivamente rilasciata al dott. B.;

erronea applicazione dell’art. 485 c.p. con riferimento alla sussistenza del reato di falso in scrittura privata funzionale alla configurazione della truffa, stante la grossolanità della falsa attestazione e la mancata presentazione della stessa da parte del ricorrente, il quale per l’espletamento della pratica assicurativa si era rivolto al Rag. C.G. di San Sebastiano al Vesuvio;

– mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi probatori dei reati contestati, perchè la sentenza impugnata li ha ritenuti documentalmente provati senza tenere conto che nel fascicolo processuale manca il verbale di perquisizione e che la denuncia-querela narra fatti ai quali il denunciante non è stato presente; – violazione dell’art. 640 c.p. perchè nel caso non ricorre la necessaria sequenza "artificio-induzione in errore- profitto", in quanto l’attestato di rischio presentato alla Zurich non è stato utilizzato nell’arco di tre mesi dalla data dell’apparente rilascio da parte della AXA Assicurazioni sicchè l’azione era inidonea a ledere il bene protetto; – erronea applicazione degli artt. 163, 164, 165 e 133 c.p. e vizio di motivazione sul calcolo della pena, perchè dalla lettura della sentenza impugnata risulta che illegittimamente il beneficio della sospensione condizionale è stato subordinato al risarcimento del danno nonostante non sussistessero le condizioni di cui all’art. 165 c.p., comma 2 e in assenza di qualsiasi valutazione prognostica sul futuro comportamento dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità per la parte in cui denuncia, per la prima volta in questa sede, la tardività della querela, perchè, come pacificamente ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità, il termine per proporla decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza dell’illecito.

Va invero ribadito che "il dies a quo del termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l’amministratore unico, a cui spetta il potere di querela, sono in grado di impartire le disposizioni per la concreta individuazione del querelando e non il diverso e antecedente momento nel quale l’informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni periferiche della società" (Cass. Sez. 5, 19.4-8.6.2010 n. 21889).

Il relativo accertamento, di natura fattuale, doveva quindi essere oggetto di rilievo nella competente sede di merito.

L’ulteriore questione, che attiene all’assenza dei requisiti prescritti nella procura speciale preventivamente rilasciata al dott. B., è manifestamente infondata.

Vero è che "La procura speciale, preventivamente rilasciata per la proposizione della querela, deve, a pena di inammissibilità, contenere 11 riferimento a specifici reati oppure l’indicazione delle situazioni in cui il mandatario debba attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela. (Nella fattispecie concreta, la procura contenente il semplice conferimento del potere di presentare querele o denunce penali è stata considerata non rispettosa dell’art. 122 cod. proc. pen. e art. 37 disp. att. cod. proc. pen.: Cass. Sez. 5, 17.3-30.6.2010 n. 24687).

Tanto perchè non è condivisibile la tesi secondo la quale l’art. 37 disp. att. c.p.p. sia una norma speciale rispetto all’art. 122 c.p.p. e che, pertanto, vada interpretata nel senso che non vi sarebbe la necessità di indicare nella procura i fatti ai quali la procura si riferisce. "Tale interpretazione non è consentita dal tenore letterale del citato art. 37 che stabilisce la possibilità di rilasciare una procura speciale in via preventiva con riferimento proprio alla procura speciale prevista dall’art. 122 c.p.p.. In effetti non di norma speciale si tratta, ma di disposizione che amplia la portata dell’art. 122 c.p.p. per fare fronte alle necessità delle così dette strutture complesse che prevedano vari luoghi ove si eserciti l’attività di una società. Ed allora, come stabilito dall’art. 37 citato, le procure speciali possono essere rilasciate nella eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce.

Orbene, come già stabilito dalla Suprema Corte (Cass., Sez. 5, 6 – 18 luglio 2007, n. 28595, PG Firenze in processo Grancea Verdeata), l’oggetto della procura è costituito dal mandato a proporre querela – atto al quale la procura si riferisce – per specifici fatti. Il legislatore, come è lecito desumere dal combinato disposto dell’art. 37 disp. att. c.p.c. e art. 122 c.p.p., infatti, vuole che la volontà della parte lesa di rimuovere gli ostacoli alla procedibilità per un determinato reato sia del tutto chiara e specifica, ovvero riferita a fatti specificamente indicati nella procura. Orbene è del tutto evidente che specificità non significa, e non può significare quando si tratti di procura preventiva, la indicazione precisa dei fatti per i quali venga poi esercitata la querela, cosa che non sarebbe ovviamente possibile non essendosi ancora i fatti verificati; una siffatta interpretazione sarebbe, per quel che concerne la procura a proporre querela, abrogatrice del più volte citato art. 37 disp. att. c.p.p.. E una tale interpretazione non è consentita perchè l’interprete ha il dovere di dare un significato positivo alle norme". "Appare, pertanto, necessario indicare nella procura tutti gli elementi utili alla individuazione della volontà del mandante in suo possesso al momento del rilascio della procura speciale preventiva. Insomma è necessario che il mandante precisi per quali specifici reati intende che venga proposta querela o in quali particolari situazioni il mandatario debba opportunamente attivarsi".

Nel caso in esame la procura speciale (pagg. 31 e segg. del fascicolo di primo grado) è stata conferita al dott. B. con la dettagliata indicazione dei reati per i quali il potere relativo è affidato. Fra essa vi è espressa menzione dei reati di truffa e falso.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè la questione dell’asserita grossolanità del falso è proposta per la prima volta in questa sede, nella quale non è consentito alcun accertamento che attenga al merito, e perchè la sentenza impugnata ha compiutamente giustificato il convincimento di irrilevanza della tesi difensiva sul significato probatorio della querela proposta dal ricorrente contro tale C.S..

3. Il terzo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, mediante la sollecitazione di controllo degli atti, accertamento di merito come tale non consentito in questa sede. Peraltro non è spiegata quale sarebbe la rilevanza della mancata acquisizione del verbale di perquisizione e quale uso, sul piano probatorio, sarebbe stato fatto della querela.

4. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso, perchè con esso si torna a sollecitare un accertamento di merito finalizzato alla pretesa inidoneità dell’azione (tardiva utilizzazione del falso attestato di rischio), come tale non consentito in questa sede.

5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena anche al risarcimento del danno, nonostante non ricorressero le condizioni di cui all’art. 165 c.p., comma 2.

Il comma 1 del citato articolo consente infatti al giudice di assoggettare il riconosciuto beneficio anche al risarcimento del danno in favore della parte civile. Dell’esercizio di tale potere la Corte territoriale ha dato congrua giustificazione avendo dato conto della particolare callidità dello stratagemma truffaldino e quindi della particolare cautela del giudizio prognostico.

6. Al momento della pronuncia della sentenza impugnata (14.1.2011) i reati non erano prescritti, perchè a tale data il termine massimo di sette anni e mezzo non era ancora decorso, la polizza essendo stata sottoscritta il 15 gennaio 2004. 7. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro. Segue la condanna alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione in favore della parte civile Zurich, Insurance PLC delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.271,00 oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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