Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-02-2012, n. 1902 Riassunzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nella controversia introdotta dal G. e dallo S. contro il V. per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il Tribunale di Palermo ha dichiarato estinto il processo in quanto riassunto oltre sei mesi dall’interruzione, dichiarata a seguito della sospensione dall’Albo del difensore degli attori.

La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado ed ha rimesso la causa al primo giudice, ritenendo mancante la prova circa il momento in cui il G. e lo S. avevano avuto conoscenza della sospensione dall’Albo del loro difensore e che, dunque, il termine per la riassunzione non era iniziato a decorrere e la riassunzione non poteva essere ritenuta tardiva.

La ragione del decidere può essere così sintetizzata: nella comparsa di costituzione e risposta si leggeva che il G. era costituito a mezzo degli avv.ti Masarà e Bongiorno con mandato conferito in calce all’atto di citazione, tuttavia la comparsa non recava la sottoscrizione dell’avv. Bongiorno; il predetto mandato conteneva una dicitura a timbro con nomina dell’avv. Masarà, in postilla era aggiunta la nomina dell’avv. Bongiorno e l’autentica di firma del G. era apposta dal solo avv. Masarà; quest’ultimo solo s’era costituito sia per il G., sia per lo S., mentre il Bongiorno non s’era mai presentato alle udienze, nè aveva spiegato attività difensiva per il G.; la mera aggiunta dell’avv. Bongiorno nella procura alle liti e nella comparsa di risposta non autorizzava a ritenere che al professionista fosse stato mai conferito un effettivo mandato, sicchè sia il G., sia lo S. risultavano difesi dal solo avv. Masarà; all’udienza del 24.4.1998, nella quale fu dichiarata l’interruzione del processo per la sospensione dall’albo dell’avv. Masarà, era presente il solo difensore del convenuto V., sicchè l’ordinanza di interruzione pronunziata in detta udienza non poneva il G. e lo S. (rimasti senza difensore) nella conoscenza legale dell’evento interruttivo; mancando la prova (incombente sul V.) del momento in cui questi ultimi avevano avuto conoscenza della sospensione dall’Albo del loro unico difensore, il termine per la riassunzione non era mai iniziato a decorrere.

Propone ricorso per cassazione il V. attraverso tre motivi.

Risponde con controricorso il G., il quale propone ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il quesito correlato al primo motivo chiede di sapere se le dichiarazioni della parte inserite nella procura autenticata fanno fede fino a querela di parte e se, nel caso in cui siano nominati due difensori con poteri congiunti o disgiunti la nomina di quello che non autentica la firma abbia piena validità, senza necessità di espressa accettazione.

Il quesito correlato al secondo motivo chiede che si pronunci il principio secondo cui l’avvocato, indicato nella procura alle liti e nella comparsa di costituzione che la richiama, ha conoscenza legale dell’ordinanza di interruzione del processo contenuta nel verbale di udienza cui non ha partecipato, quando la procura è autenticata da altro avvocato codifensore, nominato negli stessi atti ed entrambi con poteri di rappresentanza e difesa espressamente separati.

Il terzo motivo impugna la sentenza per vizio della motivazione per non avere riconosciuto – sul presupposto che lo S. ed il G. avevano svolto domande processuali solidali e congiunte – l’esistenza della prova presuntiva del fatto che lo S. venne a conoscenza dell’interruzione del processo nello stesso modo e nello stesso tempo in cui ne era venuto a conoscenza il G..

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La tesi difensiva è basata sul presupposto che il mero inserimento del nome dell’avv. Bongiorno nella procura alle liti rilasciata dal G. ed autenticata dal solo avv. Masarà (poi sospeso dall’Albo), nonchè nell’intestazione della comparsa di costituzione e risposta dello stesso G. (non sottoscritta dall’avv. Bongiorno), costituisca elemento sufficiente a far ritenere che quest’ultimo professionista abbia effettivamente svolto la difesa del convenuto; da questa premessa si fa derivare che, in considerazione del rapporto processuale unitario esistente tra i convenuti, sia il G. (che si assume essere difeso dall’avv. Bongiorno), sia lo S. erano stati posti nella legale conoscenza dell’evento interruttivo.

Tuttavia, siffatta tesi non ha fondamento nè logico, nè giuridico, posto che nella specie risulta affermato in sentenza (con un accertamento di fatto che non è neppure contestato dal ricorrente) che l’avv. Bongiorno, benchè menzionato nella procura alle liti e nell’intestazione della comparsa di costituzione e risposta, non risulta nè aver sottoscritto per autentica la procura, nè aver accettato l’incarico professionale, nè sottoscritto la comparsa stessa, nè aver svolto mai alcuna attività difensiva nel processo in favore del G. e, tantomeno, in favore dello S..

Correttamente, dunque, il giudice ha ritenuto che entrambi i convenuti, una volta sospeso dall’albo l’avv. Masarà, fossero rimasti sforniti di difesa, con conseguente impossibilità di ottenere legale conoscenza dell’evento interruttivo.

Occorre, altresì, aggiungere che, anche a voler ritenere valida la tesi difensiva sopra descritta, essa riguarderebbe la sola posizione del G., ma non anche quella dello S., il quale ultimo va comunque considerato all’epoca privo di difensore. Nè vale al riguardo il richiamo alla "presunzione" che la legale conoscenza da parte dell’avv. Bongiorno (che si assume aver difeso il solo G.) si estenderebbe dal G. stesso allo S. per effetto della comunanza della causa, in quanto in campo processuale non è nè prevista, nè ammessa la possibilità di provare la legale conoscenza attraverso tale mezzo.

In conclusione, il ricorso del V. deve essere respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato del resistente. Il ricorrente deve essere condannato a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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