Cons. Stato Sez. V, Sent., 19-10-2011, n. 5623 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B. F., agendo in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore, ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Campania indicata in epigrafe, resa sul ricorso per l’accesso ad alcuni atti del Comune di Battipaglia.

Più precisamente, il B., in data 4 ottobre 2010, aveva presentato istanza di accesso al Comune di Battipaglia per prendere visione della documentazione prescritta dal regolamento locale disciplinante la pubblicità delle spese elettorali e delle situazioni patrimoniali, relativa al sindaco ed ai componenti della giunta comunale.

Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso, sul presupposto che il Comune avrebbe dimostrato con i documenti depositati in giudizio, di aver reso pubblici, mediante l’inserimento nell’apposito sito internet, tutti gli atti disponibili dei quali era chiesta l’esibizione e compensava integralmente le spese di giudizio.

Secondo l’appellante, la sentenza del TAR sarebbe parzialmente errata, poiché nel sito internet non sarebbero stati pubblicati tutti i documenti oggetto della domanda di accesso, mancando la dichiarazione della situazione patrimoniale di due assessori e perché non vi sarebbero i presupposti per l’integrale compensazione delle spese.

In via pregiudiziale pone la questione di incostituzionalità dell’art. 95, comma 6 c.p.a. per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’appello, atteso che il B. ha deciso di stare in giudizio personalmente.

Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.

L’appello va dichiarato inammissibile.

L’art. 22, comma 2 del c.p.a. stabilisce che "per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori".

Tale disposizione trova applicazione anche nei giudizi in materia di accesso, atteso che l’art. 95, comma 6, c.p.a. stabilisce che " ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1 ", che prevede la possibilità di difesa personale delle parti, tra l’altro, nei giudizi in materia di accesso, così escludendo in maniera tassativa la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia di accesso davanti al Consiglio di Stato.

Poiché l’appellante ha agito in giudizio senza l’assistenza del difensore, l’appello va dichiarato inammissibile.

Invero l’appellante assume l’illegittimità costituzionale dell’art. 95, comma 6, c.p.a. per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione per eccesso di delega, avendo il codice amministrativo abrogato l’art. 25, comma 5 bis della l. n. 241 del 1990 in base al quale "Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore…" e per irragionevolezza dell’assistenza obbligatoria del difensore.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Non sussiste eccesso di delega, atteso che l’art. 44. della l. n. 69 del 2009 (recante la delega al Governo per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori) indica tra i principi e criteri da seguire, la revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano.

Ne consegue che è conforme alla legge delega la previsione del d. lgv. n. 104 del 2010, in base alla quale per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio, anche per i giudizi in materia di accesso agli atti amministrativi, il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Quanto alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, è sufficiente richiamare l’ordinanza n. 03406/2011 della quarta sezione del Consiglio di Stato, resa su caso analogo (istanza della parte ad essere autorizzato, previa eventuale disapplicazione delle disposizioni di legge interne in materia, o previa questione di legittimità costituzionale).

Come affermato nella suddetta ordinanza, non è irragionevole la disposizione qui in questione sull’obbligatorietà dell’assistenza tecnica, atteso che il giudizio sull’accesso agli atti amministrativi verte su profili squisitamente tecnici, relativi alla ostensibilità (o meno) di documenti amministrativi.

Non vi é nemmeno lesione del diritto di difesa, atteso che esso si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico – giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa "personale" devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (cfr., Corte costituzionale, sentenza 3 ottobre 1979 n. 125, resa sulle norme del codice di procedura penale che prevedono la difesa tecnica obbligatoria; Corte costituzionale, sentenza 22 dicembre 1980 n. 188, che ha ulteriormente affermato che "spetta al legislatore, considerate le peculiarità strutturali e funzionali ed i diversi interessi in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento, il dettare le concrete modalità per l’esercizio del diritto di difesa, alla condizione, s’intende, che esso venga, nelle diverse situazioni processuali, garantito a tutti su un piano d’uguaglianza ed in forme idonee").

In sintesi, la Corte costituzionale, quanto alla difesa tecnica, ha evidenziato che l’obbligatorietà della nomina del difensore non significa affatto un vincolo a svolgere determinate attività processuali; ma significa semplicemente predisposizione astratta di uno strumento ritenuto idoneo a consentire, in qualsiasi momento, l’esercizio del diritto inviolabile – e come tale irrinunciabile – di difesa, senza pregiudizio dell’elasticità dei rapporti fra imputato e difensore e soprattutto senza pregiudizio della piena autonomia delle scelte difensive, positive o negative, la cui incoercibilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l’immediato risvolto dell’inviolabilità del diritto in questione.

Anche la Commissione europea dei diritti dell’uomo ha avuto occasione di affermare che il diritto all’autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (ric. 722/60).

Per le ragioni esposte, essendo manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell’art. 95, comma 6, c.p.a., l’appello va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di giudizio, non essendosi costituite le parti intimate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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