Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-02-2012, n. 1901 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La promissaria acquirente S. citò in giudizio i promittenti venditori A. e L. perchè fosse trasferito l’immobile ex art. 2932 c.c., previa verifica dell’avvenuta cancellazione dell’ipoteca su di esso gravante, oppure perchè fosse dichiarato risolto il contratto preliminare.

Il Tribunale di Verbania, ritenuta non provata la cancellazione dell’ipoteca, dichiarò risolto il contratto (pur qualificando la domanda come di recesso ex art. 1385 c.c.) e condannò i convenuti a versare all’attrice una somma pari al doppio dell’importo della caparra versata.

Impugnata la sentenza in via principale dalla S. ed in via incidentale dai L. – A., la Corte di Torino ha dichiarato risolto il contratto preliminare (escludendo versarsi in una ipotesi di recesso) ed ha ridotto l’importo spettante alla Se. in considerazione del fatto che al pagamento del doppio della caparra ostava la qualificazione della domanda ex art. 1453 c.c., anzichè art. 1385 c.c..

Propone ricorso per cassazione la S. attraverso tre motivi.

Rispondono con controricorso l’ A. e la L., i quali propongono ricorso incidentale attraverso due motivi.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE DELLA S..

Il primo motivo censura il punto della sentenza nel quale, interpretando la domanda originaria, s’afferma che la S. chiese che il trasferimento dell’immobile ed il previo pagamento del saldo del prezzo fossero disposti solo se si fosse accertato che l’ipoteca era stata cancellata, non che il trasferimento dell’immobile ed il previo pagamento del saldo del prezzo fossero sottoposti a condizione che le ipoteche venissero cancellate.

Il motivo è inammissibile.

Occorre osservare che se, con questo motivo, la parte ha inteso denunziare l’omessa pronunzia rispetto ad una propria domanda ritualmente formulata, ella avrebbe dovuto impugnare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’art. 112 c.p.c.; se avesse voluto criticare l’interpretazione data dal giudice alla domanda, ella avrebbe dovuto argomentare intorno ai canoni ermeneuti legali eventualmente violati. Invece, la questione risulta inutilmente posta sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, peraltro (in violazione del principio d’autosufficienza) senza neppure trascrivere le parti dell’atto introduttivo dal quale potrebbero trarsi le conclusioni alle quali la parte stessa aspira.

Altrettanto inammissibile, per difetto di specificità, è il secondo motivo, che, senza alcuna critica al relativo punto della sentenza, si limita a rilevare che "stante la pacifica pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del sig. A. … lo stesso avrebbe dovuto essere condannato unitamente alla moglie … a pagare il doppio dell’importo delle caparre versate". Al rilievo non è aggiunto altro che la trascrizione di una massima giurisprudenziale.

Per le stesse ragioni è inammissibile il terzo motivo, che concerne il rigetto della domanda della S. a conseguire dalla controparte le somma corrispondente alle spese sopportate per la ristrutturazione dell’immobile. Anche in questo caso, il motivo non contiene alcuna specifica censura all’articolato punto della sentenza (in sintesi: le spese sono state sostenute per migliorare l’immobile posseduto e dunque possono essere richieste non ex art. 1223 c.c., bensì ex art. 1150 c.c., a titolo di indennità), limitandosi, genericamente ed inutilmente, a ripetere che "tale domanda poteva e può essere considerata legata alla pronuncia sull’inadempimento … ma poteva e può anche ritenersi svincolata dalla stessa e quindi accoglibile indipendentemente".

IL RICORSO INCIDENTALE. Il primo motivo censura il punto della sentenza in cui s’afferma che, a fronte dell’inadempimento dei promittenti venditori, la S. non era tenuta a concludere il contratto definitivo.

Il secondo motivo critica la sentenza nel punto in cui afferma che la rinuncia da parte della S. ad ogni eccezione ed il riconoscimento dell’obbligo di dare corso all’acquisto dell’appartamento (contenuti nel verbale di consegna dell’immobile, redatto contestualmente al preliminare) erano correlati al contenuto del verbale stesso e, dunque, al gradimento delle sole qualità materiali del bene, non implicando, invece, alcuna modificazione della clausola contrattuale relativa all’obbligo di cancellazione delle ipoteche.

Entrambi i motivi sono inammissibili. In realtà essi, invece che una critica svolta sotto il profilo dei vizi deducibili con il ricorso per cassazione, contengono generiche affermazioni di principio (nonchè, soprattutto, l’integrale riproduzione di massime giurisprudenziali e di brani dottrinali), che non solo non tengono conto delle concrete e puntuali argomentazioni addotte dal giudice (difettando, pertanto, di specificità), per quanto fanno riferimento ad atti processuali senza neppure adempiere all’onere di autosufficienza.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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