Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-02-2012, n. 1899

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Tribunale di Ferrara condannò in solido il deputato S. e la RTI a corrispondere al magistrato C. una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno da lesione dell’onore e della reputazione, con riferimento ad alcune espressioni utilizzate dallo S. nel corso di una trasmissione televisiva;

la sentenza fu impugnata in via principale dallo S. ed in via incidentale dal C.;

nel giudizio d’appello si costituì la RTI e lo S. produsse copia di una dichiarazione con la quale la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabile ex art. 68 Cost., le sue dichiarazioni costituenti oggetto di altro procedimento civile introdotto da un diverso magistrato per espressioni utilizzate nella stessa trasmissione televisiva;

la Corte d’appello di Bologna, preso atto della menzionata deliberazione della Camera dei deputati, respinse la domanda del C., il quale propose ricorso per cassazione, svolto in quattro motivi, criticando l’affermata insindacabilità delle dichiarazioni del convenuto;

al ricorso ha resistito la sola RTI con controricorso;

questa Corte, con ordinanza n. 16110 dell’8 luglio 2010, sollevò conflitto d’attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, la quale, con sentenza del 20 giugno 2011, ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il presente giudizio costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nelle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68 Cost., comma 1;

cessata la causa di sospensione, la causa è stata trattata e discussa nell’odierna udienza.

Motivi della decisione

che a seguito della sentenza della Corte costituzionale, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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