Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-07-2011) 28-09-2011, n. 35271 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.F., a mezzo del suo difensore, ha rinunciato al ricorso presentato avverso l’ordinanza sopra indicata, con cui il Tribunale del riesame di Roma aveva confermato il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari, disposto il 14.4.2011 dal giudice per le indagini preliminari, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen..

La rinuncia è giustificata dalla sostituzione, da parte del g.i.p., degli arresti domiciliari con la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di ufficiale giudiziario.

La rinuncia esprime la sopravvenuta mancanza d’interesse dell’Indagato a coltivare l’Impugnazione proposta.

Di tanto va preso atto con la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza d’interesse.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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