T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 354

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 01.03.2011 e depositato in data 23.03.2011, il ricorrente impugna il diniego del permesso di soggiorno pronunciato dal Prefetto di Piacenza per essere stato destinatario il ricorrente di una condanna per la violazione dell’art. 14, comma 5 ter del d.lgs. 28671998 s.m.i.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo che il ricorso sia respinto.

Alla camera di consiglio del 06.04.2011 l’istanza cautelare è stata accolta.

In data 09.06.2011 la Questura di Reggio Emilia ha depositato un nota nella quale dichiara di avere provveduto a concludere, insieme ad altri, il procedimento amministrativo relativo al ricorrente, e di avere rilasciato i permessi di soggiorno richiesti. Tuttavia, non è stato prodotto in giudizio né dall’amministrazione né dal ricorrente il titolo di soggiorno per cui non vi è luogo per dichiarare cessata la materia del contendere. Inoltre, non vi è stata, da parte del ricorrente, alcuna dichiarazione in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Conseguentemente, alla pubblica udienza del 05.10.2011, il ricorso è passato in decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

In primo luogo, occorre rilevare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con due sentenze del 10.5.2011, rispettivamente n. 7 e n. 8, ha definitivamente chiarito che il delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter, del d.lgs. 286/1998, non è ostativo all’emersione dei lavoratori stranieri di cui all’art. 1ter della legge 102/2009, visto che il suddetto reato appare incompatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio (di cui alla direttiva 2008/115/CE), come del resto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza 28.4.2011, in causa C61/11 PUU.

Di tale ultima pronuncia, preme riportare un passo significativo (punto 58), nel quale si legge che: "Ne consegue che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale".

La scrivente Sezione intende aderire alle conclusioni alle quali è giunta l’Adunanza Plenaria nelle citate decisioni, così come ritiene di richiamare anche il condivisibile precedente del T.A.R. Lombardia, Sezione IV, n. 771 del 22.3.2011, nel quale è stata ancora sostenuta, con dovizia di argomenti, l’impossibilità per l’Amministrazione di negare l’emersione in caso di condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del d.lgs. 286/1998.

Per effetto dell’accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento con lo stesso impugnato.

Sussistono giusti motivi, viste anche le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, per compensare interamente fra le parti le spese di causa, mentre l’amministrazione resistente deve restituire al ricorrente, in quanto parte vittoriosa, il contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EmiliaRomagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Condanna l’amministrazione a rifondere il contributo unificato nella misura versata dalla ricorrente ai sensi del d.P.R. 30.05.2002 n. 115 come modificato, da ultimo, dalla L. 14.09.2011 n. 148.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Italo Caso, Consigliere

Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

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