T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19-10-2011, n. 8036 Carenza di interesse sopravvenuta

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– con il presente gravame, la ricorrente impugna il giudizio con il quale la Commissione medica, nominata con D.M. nr. 333B/12E.2.08/F1 datato 13 luglio 2009, per l’accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 21 novembre 2008, l’ha giudicata "non idoneo al servizio di Polizia" per "deficit staturale";

– con atto depositato in data 27 gennaio 2010 si è costituita l’Amministrazione intimata;

– con ordinanza n. 3539/2011 il Tribunale ha disposto una verificazione;

– in data 8 settembre 2011 l’Amministrazione ha prodotto una nota dalla quale risulta che "non è stato possibile procedere alla verificazione" in quanto la ricorrente "non si è presentata";

– nel corso dell’odierna camera di consiglio, il difensore della ricorrente – dopo aver rappresentato che quest’ultima ha utilmente partecipato ad un concorso indetto in epoca successiva a quello sopra indicato – ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso;

Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35 c.p.amm.;

Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità del caso – sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10914/2009, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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