Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35264

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di P. V. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 9-12-2010 per il reato di concorso in tentata estorsione continuata ed aggravata,anche ex L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno dei fratelli V., titolari di omonima s.r.l. in (OMISSIS), il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 13-01-2011, confermava la predetta misura intramuraria, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, peraltro, presunte ex art. 275 c.p.p., comma 3, stante la ribadita configurabilità a livello di gravità indiziaria della contestata aggravante del metodo mafioso.

Avverso tale ordinanza il P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, il difetto della motivazione, anche in punto di logicità, in ordine al ritenuto quadro di gravità indiziaria, nonostante numerosi profili di incongruenze valutative in ordine ai due episodi riferibili al ricorrente (cfr. n. 1 e 4), in difetto di motivata sussistenza tanto delle ritenute esigenze cautelari, quanto della contestata aggravante del metodo mafioso, in mancanza di significativo comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime caratteri intimidatori determinanti in punto di apprezzabile coartazione psicologica.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, contrariamente alle censure difensive, l’impugnata ordinanza risulta ineccepibilmente motivata in ordine alla gravità indiziaria, alla contestata aggravante del metodo mafioso ed alla perdurante sussistenza dell’esigenze cautelari, peraltro presunte ex art. 275 c.p.p., comma 3.

Dopo una corrotta, analitica ed opportuna premessa circa il "sistema" estorsivo riferibile alla condotta del ricorrente nei confronti dei fratelli V. (episodi sub 1) e 4) della contestazione), inquadrati inequivocamente nel contesto di una caratura operativo- modale di stampo mafioso in relazione al comprovato, costante coinvogimento del mandante in persona di P.G. ("(OMISSIS)"), l’impugnata ordinanza offre un quadro di logica, corretta e motivata risposta a supporto della fondatezza, allo stato, di un quadro di gravità indiziaria legittimante la misura coercitiva in atto.

Il coinvolgimento inequivoco del ricorrente in concorso con il coimputato L.R. (episodio sub 1) e con il figlio S. (episodio sub 4) accertato attraverso le dichiarazioni accusatorie delle p.o., trovar riscontro nel richiamo alla matrice di mandante della condotta riferibile al Pi., come puntualmente enunciato nell’impugnata ordinanza (cfr. foll. 11, 12, 13, 14 e 15).

Del pari e quale conseguenza di palese logicità ne deriva la gravità indiziaria circa la sussistenza dell1aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 (cfr.fol. 16).

Le esigenze cautelari,segnatamente riferite al concreto pericolo di recidivanza in relazione alla gravità dei fatti ed al reiterato comportamento illecito dell’indagato sono rappresentate correttamente e motivatamente, in uno con il carattere di presunzione iuris tantum ex art. 275 c.p.p., comma 3, dall’ordinanza impugnata (cfr.fol. 17), a smentita evidente delle controdeduzioni difensive in merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sonni a di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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