T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19-10-2011, n. 8034 Esclusioni dal concorso

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che parte ricorrente:

– ha partecipato, superandolo, al concorso (indetto con d.d. 19.5.2004, pubblicato nella G.U., 4^ s.s., n.42 del 28.5.2004, 3° bando) per l’arruolamento, nell’ anno 2005, di 773 Vfb nelle FF.AA. con possibilità di immissione, al termine della ferma triennale, di 408 unità nella carriera iniziale della Polizia di Stato;

– è risultato in possesso del profilo di idoneità fisio- psico – attitudinale prescritto per l’impiego nella Polizia di Stato come accertato dalle competenti Commissioni del Ministero dell’Interno, collocandosi, nella graduatoria iniziale dei Vfb interessati all’immissione nella carriera iniziale di detta Forza di polizia, al 490° posto;

– è stato convocato, a mente dell’articolo 13 c. 3 del bando del concorso, nell’ultimo semestre della ferma triennale, dall’Amministrazione dell’Interno per la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti morali, di condotta e psicofisici, collocandosi nella relativa e finale graduatoria (approvata con d.d. del 6.11.2008) al 447° posto (idoneo non vincitore)

– è stato, di seguito al varo del d.P.C.M. 21.9.2010 (che ha autorizzato il finanziamento, per l’anno 2010, per l’assunzione, da parte del Ministero dell’Interno, delle unità indicate nella tabella allo stesso decreto allegata), e, pertanto, per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui al d.d. 6.11.2008 sopra citato (graduatoria da considerarsi valida ai sensi dell’art.2 c.8 del d.l.n.194/2009 convertito nella legge n.25/2010), riconvocato: A) in data 17.12.201, per una ulteriore verifica dei requisiti psico fisici richiesti agli appartenenti ai ruoli della P.S.; e B): in data 14.1.2011, a parziale modifica della prima lettera di convocazione, per l’accertamento, oltre che dei richiesti requisiti psico fisici, del profilo di idoneità attitudinale parimenti previsto per gli appartenenti alla P.S. (accertamento integrativo, quest’ultimo, resosi necessario, ad avviso dell’amministrazione dell’Interno, a causa della inidoneità attitudinale riscontrata in capo al ricorrente in relazione a concorso pubblico – distinto e diverso da quello per cui è causa – per il reclutamento di 360 allievi agenti della P.S. positivamente sostenuto dallo stesso ricorrente);

– è stato, di seguito a tale seconda verifica, giudicato, il 25.1.2011, idoneo in relazione al profilo psico fisico ed il successivo 27 gennaio, inidoneo in relazione al profilo attitudinale;

– si è gravato, col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, avverso detto provvedimento di esclusione nonché avverso la convocazione agli accertamenti attitudinali deducendo, fra l’altro, che – ricorrendo nella fattispecie in esame un caso di scorrimento della graduatoria e non una nuova procedura selettiva – l’unica normativa applicabile e vincolante è quella prevista dalla lex specialis concorsuale che, in nessuna sua disposizione, prevede un rinnovato accertamento dell’idoneità attitudinale già riscontrata, con giudizio qualificato "definitivo", nella fase iniziale del sostenuto concorso; per converso l’art.13 c.3 della lex specialis dispone il solo riscontro, nell’ultimo semestre della ferma triennale, del mantenimento dei prescritti requisiti morali, di condotta e psicofisici (e non anche attitudinali). Inoltre, aggiunge parte ricorrente, a tale verifica attitudinale non sono stati sottoposti gli altri idonei non vincitori che, come lui, hanno fruito dello scorrimento della graduatoria ma, diversamente da lui, non avevano sostenuto altro, successivo e distinto concorso per il reclutamento quale agente di polizia venendone esclusi per carenze attitudinali: deduzione questa che evidenzia la chiara disparità di trattamento commessa dalla P.A. nei suoi confronti;

– ha impugnato, con successivo atto di mm.aa. di gravame, i provvedimenti in epigrafe indicati;

Considerato che il ricorso introduttivo del giudizio si rivela, con riferimento alle deduzioni sovra sintetizzate, manifestamente meritevole di accoglimento inducendo a tale giudizio:

a) la considerazione che sia stata utilizzata, in quanto ritenuta, per le ragioni sopra specificate, tutt’ora valida, la graduatoria di cui al d.d. 6.11.2008, attraverso scorrimento della stessa e quindi senza dare vita ad una nuova, ed autonoma rispetto a quella già definita, procedura concorsuale ma operando un mero scorrimento della predetta graduatoria;

b) la disamina delle disposizioni inserite nel d.d. 19.5.2004 (con cui sono stati indetti tre bandi – al terzo dei quali ha partecipato il ricorrente – per l’arruolamento, per l’anno 2005, di V.f.b. triennale) nessuna delle quali prevede (a conferma, peraltro, di quanto disponeva l’art.10 c.3 del d.P.R. n.332 del 1997) che il candidato che abbia manifestato l’intendimento di accedere, a fine ferma triennale, nella carriera iniziale della P.S., sia sottoposto – una volta accertata, nella fase iniziale del concorso, la sua idoneità fisiopsicoattitudinale ad accedere nei ruoli della P.S., a ulteriore verifica del mantenimento di requisiti diversi da quelli psico fisici, morali e di condotta;

Considerato che tale argomentazione – a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione nelle proprie memorie difensive – non è contraddetta, ma anzi è confermata, dalla disposizione del secondo periodo dell’art.2 del bando di concorso (che dopo aver delineato i requisiti e condizioni per l’ammissione all’arruolamento, fra i quali il prescritto profilo di idoneità fisiopsicoattitudinale, precisa che i predetti requisiti "devono essere posseduti alla data di scadenza del termine delle domande di partecipazione all’arruolamento previste da ciascun bando e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione"); e ciò in quanto un’esegesi non meramente letterale ma sistematica della disposizione in esame consente di cogliere che essa, avendo riguardo ai requisiti per poter partecipare a ciascuno dei tre arruolamenti banditi col d.d. 19.5.2004, si riferisce all’arruolamento nelle FF.AA. e cioè nell’E.I., nella M.M. e nella A.M. dove ogni candidato deve necessariamente svolgere la ferma triennale prima di essere destinato alla Forza di Polizia ove ha chiesto di accedere. Altrimenti detto il mantenimento del possesso dei requisiti di cui trattasi costituisce condizione necessaria per l’arruolamento nelle FF.AA. ove viene espletato il triennio di ferma e non anche (costituisce condizione necessaria) per la successiva e finale immissione nella carriera iniziale della Forza di Polizia cui il Volontario ha manifestato intenzione di accedere; tant’è che lo stesso periodo dell’art.2 in commento specifica, di seguito alla parte sopra virgolettata e richiamata, quali dei requisiti enumerati dalla lettera "a" alla lettera "n" nel primo periodo, vanno mantenuti "al momento dell’effettiva incorporazione presso l’Arma dei CC e il Corpo della GdF" con ciò dando atto:

a) che solo alcuni de requisiti enumerati dalla lettera "a" alla lettera "n" del primo periodo dell’art.2 del bando vanno, ai fini dell’immissione in alcune carriere iniziali delle FF.di Polizia, posseduti anche al momento dell’effettiva e concreta destinazione a tali Forze;

b) che ai fini dell’immissione nella carriera iniziale della P.S. non è prescritto che l’idoneità attitudinale, già accertata nella fase iniziale del concorso, sia posseduta anche al momento dell’effettiva incorporazione nella P.S.; e ciò a differenza di quanto espressamente previsto – con riguardo all’incorporazione presso l’Arma dei CC e il Corpo della GdF – per alcuni dei requisiti (in ogni caso diversi da quelli attitudinali) enumerati nel primo periodo dell’art.2 in commento;

Considerato, inoltre ed a conferma della tesi esegetica sopra delineata, che l’art.13 c.3 della lex specialis dispone il solo riscontro, nell’ultimo semestre della ferma triennale, del mantenimento dei prescritti requisiti morali, di condotta e psicofisici (e non anche attitudinali);

Considerato ancora:

– che l’evocazione, nelle controdeduzioni rassegnate dalla p.a e depositate il 27.8.2011, del parere del Consiglio di Stato del 4.10.2010 e del precedente dello stesso Consesso n.7978/2010, si rivela non pertinente al contenzioso in esame avendo avuto tali pronunce riguardo alla possibilità per la p.a. di sottoporre ad accertamento attitudinale il dipendente già in costanza di servizio e non il candidato che intende accedere ai ruoli della P.S.;

– che la circostanza (rilevata dalla p.a. nella citata memoria) che l’idoneità attitudinale non costituisca una dote immutabile nel tempo e sia suscettiva di subire variazioni apprezzabili anche in senso sfavorevole al soggetto interessato, costituisce – è pur vero – un principio scientificamente consolidato; ma tanto, da un lato, lascia impregiudicato il fatto che la lex specialis (in perfetta antitesi con tale principio) preveda la verifica, nell’ultimo semestre della ferma breve, del mantenimento dei soli requisiti psico fisici e non anche di quelli attitudinali; mentre d’altro lato evidenzia la dedotta discriminazione di trattamento perpetrata nei confronti del ricorrente che è stato sottoposto a tale verifica diversamente da quanto accaduto agli altri idonei (i quali pure potrebbero aver subito, per circostanze di varia natura, mutamenti significativamente apprezzabili all’attitudine servizio di polizia);

Considerato pertanto:

– che le doglianze sopra scrutinate si rivelano manifestamente fondate con assorbimento delle residue censure;

– che sussistono nel caso di specie i presupposti che consentono di addivenire ad una definizione del gravame con sentenza in forma semplificata: evenienza questa della quale sono state informate le parti presenti che non hanno manifestato l’intendimento di proporre alcuna delle iniziative di cui all’art.60 del C.p.a.;

Considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del C.p.a., accoglie, come da motivazione il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità attitudinale oggetto del verbale di notifica del 27.1.2011 emesso nei confronti della ricorrente.

Dichiara improcedibile il ricorso per mm.aa.

Condanna la soccombente amministrazione al pagamento delle spese di lite che, forfetariamente, liquida in Euro2000,00 a beneficio della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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