Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-02-2012, n. 1889

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 28.10.09 la Corte d’appello di Campobasso rigettava il gravame interposto dalla I.V.R.I. – Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.r.l. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di C.P. P. intesa ad ottenere ex art. 2103 c.c., il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato, dal 1.8.02, nel 3^ livello CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata per aver svolto le mansioni di operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la I.V.R.I. – Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A. (incorporante la predetta S.r.l., sede di Campobasso) affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il C..

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, nella parte in cui la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di nullità del ricorso, coltivata in appello, per avere il C. omesso di indicare nell’atto introduttivo di lite le mansioni che, secondo la previsione della lett. a) dell’art. 29 cit. CCNL, avrebbe dovuto espletare quale guardia giurata di 4^ livello; tale clausola contrattuale – prosegue la società ricorrente – disciplina l’impiego nella centrale operativa di guardie giurate di livello inferiore al 4^ Super e non, contrariamente a quanto asserito nell’impugnata sentenza, l’impiego nella centrale operativa di guardie giurate di livello inferiore al 3^, così dimostrandosi che non esiste collegamento tra la lett. a) del cit. art. 29 e l’ulteriore disposizione dello stesso articolo che, descrivendo le mansioni svolte dalle guardie giurate di 3^ livello, annovera quelle di operatore unico di centrale operativa con autonomia di decisione.

Il motivo è infondato perchè, lungi dall’evidenziare una carenza del ricorso tale da renderlo inintelligibile o comunque tale da non consentire al giudice di prendere cognizione, fin dalla prima udienza, dei termini della materia del contendere, si risolve – in sostanza – in una critica all’interpretazione del testo negoziale accolta in sede di merito.

E’ appena il caso di ricordare che, per costante insegnamento di questa S.C. (cfr., da ultimo, Cass. 8.2.2011 n. 3126, ord.), affinchè nel rito del lavoro si abbia nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l’esame complessivo dell’atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia del tutto impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.

Nel caso di specie – al contrario – l’impugnata sentenza ha dato atto (con motivazione immune da vizi logico-giuridici) che il ricorso del C. indicava in modo chiaro e completo l’oggetto della domanda e gli elementi di fatto (oltre che le ragioni di diritto) posti a suo suffragio (espletamento in via continuativa delle mansioni di operatore unico di centrale operativa con responsabilità decisionale, mansioni superiori a quelle proprie del 4^ livello cit.

CCNL riconosciutogli, invece, dalla I.V.R.I.).

2- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., con riferimento all’art. 29 cit. CCNL del 1.5.2001, per avere la Corte territoriale violato la lettera del testo negoziale, che prevede, accanto alla figura di operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale, inquadrato nel III livello, anche la distinta figura dell’operatore unico di centrale operativa, privo dei requisiti di unicità ed autonomia decisionale, con mansioni inferiori svolte da guardie giurate di livello inferiore al 4^ Super; in subordine – prosegue la società ricorrente – l’impugnata sentenza ha disatteso la chiara previsione del cit. art. 29 lett. a) nella parte in cui riconosce, alla guardia giurata di livello inferiore al 4^ Super che venga adibita alla centrale operativa, solo il diritto ad un’indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione di 4^ livello Super e quella relativa al livello di appartenenza, aumentata del 33,58%; in ulteriore linea gradata, conclude la ricorrente, il lavoratore avrebbe avuto diritto – semmai – all’inquadramento nel 4^ livello Super, non nel 3^.

Il motivo è infondato: pur se l’art. 29 cit. CCNL del 1.5.2001 prevede, accanto alla figura di operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale, inquadrato nel 3^ livello, anche la distinta figura dell’operatore unico di centrale operativa, privo dei requisiti di unicità ed autonomia decisionale, per il quale può riconoscersi l’inferiore livello 4^ Super, nondimeno in concreto l’impugnata sentenza ha ravvisato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, un’autonomia decisionale nell’attività svolta dal C., di guisa che ogni ulteriore censura a riguardo si muove sul terreno dell’apprezzamento della prova, estraneo alla presente sede.

In altre parole, per quanto ai sensi del cit. CCNL la figura dell’operatore di centrale operativa possa anche non comportare necessariamente l’inquadramento nel 3^ livello, tuttavia ad esso va ricondotta – come correttamente statuito dalla sentenza impugnata – se è arricchita dagli ulteriori requisiti dell’unicità e dell’autonomia decisionale, ravvisati nelle mansioni espletate dal C., che secondo i giudici del merito doveva pur sempre valutare il caso concreto e, in autonomia, decidere quali procedure applicare.

Quanto alla violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., essa viene dedotta, in realtà, solo come effetto dell’interpretazione del testo negoziale pretesa dalla ricorrente, che -pur non erronea – comunque risulta inlnfluente alla stregua dei rilievi sopra svolti.

3- Con il terzo motivo ci si duole di vizio di motivazione in ordine al requisito della autonomia decisionale che connota l’addetto alla centrale operativa di 3^ livello e che difetta, invece, in quello di 4^ livello Super, requisito da individuarsi nella facoltà di adottare autonome decisioni in eventuali situazioni anomale non contemplate dai regolamenti e dalle procedure aziendali e nel potere di adottare ordini di servizio nei confronti del personale gerarchicamente sott’ordinato; a tale riguardo – prosegue la società ricorrente – la Corte territoriale, dopo aver distinto fra l’agire con autonomia e l’agire in esecuzione di regolamenti ed ordini servizio, ha poi contraddittoriamente ritenuto che l’autonomia decisionale non sia esclusa dall’applicazione di regolamenti e procedure e dal ricorso ai superiori.

Il motivo è infondato perchè non vi è alcuna contraddizione logica fra l’agire con autonomia decisionale e il rispettare regolamenti ed ordini di servizio aziendali; anzi, l’affermazione dell’impugnata sentenza è conforme all’insegnamento di questa S.C. secondo cui l’autonomia decisionale d’un lavoratore, persino se appartenente alla categoria dirigenziale, è compatibile con il doveroso rispetto delle disposizioni impartitegli dai superiori e/o di quelle prefissate in appositi regolamenti od ordini di servizio aziendali.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 50,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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