Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35262

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di P. G. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 9-12-2010 in ordine al reato di concorso in tentata e starsene continuata ed aggravata, anche ex L. n. 203 del 1991, art. 7 in danno dei fratelli V.,titolari di omonima s.r.l. in (OMISSIS), il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 7.01.2011, confermava detta misura intramuraria ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai fatti contestati anche in punto di relative aggravanti segnatamente riferire a quella del metodo mafioso e la sussistenza delle esigenze cautelari,peraltro presunte ex art. 275 c.p.p., comma 3.

Avverso tale provvedimento il P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame a mezzo dei difensori:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione di legge con specifico" riferimento all’art. 273 c.p.p., comma 1 e artt. 274 e 275 c.p.p. anche in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in difetto di un compendio indiziario idoneo a legittimamente supportare l’ipotesi estorsiva in danno dei fratelli V., in carenza della stessa idoneità della condotta;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito anche alla ritenuta sussistenza del metodo mafioso in relazione alle modalità della condotta ascritta al ricorrente;

argomentazioni ribadite con rilevi proposti da altro difensore nel censurare la motivata configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso, illogicamente ritenuta sussistente nonostante le incompatibili circostanze di tempo e modalità dei fatti accertati allo stato delle indagini.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero la manifesta infondatezza delle censure difensive, talora meramente ripetitive di un unico vizio di legittimità in punto di asserito vizio di motivazione anche per la configurabilità dell’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 nel contesto della gravità indiziaria in ordine al reato di concorso in estorsione tentata ed aggravata in danno dei V., trova incontrovertibile conferma nell’articolato, corretto, logico e incensurabile supporto argomentativo offerto dall’impugnata ordinanza su detti aspetti riferiti alla fase de libertate in atto.

Con un puntuale richiamo alle altrettanto puntuali considerazioni già svolte dal GIP in sede di primigenia ordinanza applicativa della misura intramuraria (cfr. foll. 25 ss.gg.) e in questa sede utilizzabili per il carattere di osmosi contenutistico-argomentativa con la decisione di conferma del Tribunale del riesame, secondo consolidato indirizzo di questo giudice di legittimita l’impugnata ordinanza ha motivatamente ed ineccepibilmente argomentato le ragioni supportanti il quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine al reato ascrittogli, anche in relazione alla contestata aggravante del metodo mafioso (cfr. foll. 8-9-10-11-12 ordinanza impugnata).

Il significativo richiamo al carattere ineludibilmente estorsivo della richiesta con la non casuale specificazione fatta dai "visitatori" presso la ditta Vadalà e all’indirizzo dei relativi titolari: "ora le regole sono cambiate", nel contesto del clan Piromalli, colora, allo stato, di inequivoco carattere di gravità indiziaria la posizione del ricorrente in rapporto al reato contestato e sopratutto sottolinea il carattere di ricorso al metodo mafioso che legittima, almeno allo stato, la contestata aggravante speciale.

Le controdeduzioni difensive, pertanto, si risolvono in accenti meramente censori di fatti ed clementi per contro debitamente valutati e puntualmente motivati nell’impugnata ordinanza, illegittimamente spostando in questa sede di fase de libertate i caratteri valutativi e di critica probatoria che tipicizzano il giudizio di merito, ove e se questo sarà celebrato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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