T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19-10-2011, n. 8033

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale ex art. 4 l.n. 1423/1956 adottato in data 11.03.2011 dalla Questura di Roma – Divisione Polizia Anticrimine (erroneamente denominato nell’epigrafe del ricorso "ordine orale di rimpatrio con foglio di via obbligatorio").

Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare: – l’assenza dei presupposti utili per adottare il provvedimento impugnato, in quanto l’interessato è stato denunciato ma non è mai stato emesso alcun provvedimento di condanna nei suoi confronti e, quindi, non può essere considerato "pericoloso per la sicurezza pubblica’; – la carenza di motivazione e di istruttoria in merito alla ricorrenza dei presupposti utili per adottare l’atto contestato.

Le censure avanzate dalla parte ricorrente sono infondate per le ragioni di seguito indicate: – dall’atto impugnato (datato 11.3.2011) emerge che nel corso degli ultimi due anni il ricorrente sarebbe stato denunciato all’A.G., in stato di libertà, per violenza privata, furto in concorso, danneggiamento aggravato in concorso ed invasione di terreni; – con ord. 23.6.2011 n. 5778 sono stati chiesti all’Amministrazione documentati chiarimenti; – con atti depositati il 69 ottobre 2011, l’Amministrazione ha documentato che nel corso degli ultimi due anni il ricorrente è stato effettivamente denunciato all’A.G. per violenza privata, furto in concorso di energia elettrica, danneggiamento aggravato in concorso ed invasione di terreni.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo rigetta;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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