Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35261

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale della libertà di Catania ha rigettato l’appello proposto da D.G. avverso il provvedimento di diniego emesso nei suoi confronti e relativo alla sua scarcerazione per decorrenza dei termini di fase.

2. Ricorre il D. personalmente e deduce che entro il termine di legge non è stato ordinato il rinvio a giudizio e che dunque è scaduto il termine di fase, e che comunque sul punto il tribunale ha motivato usando espressioni dubbiose.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L’imputazione del D. è quella di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, il cui termine di fase per le indagini e pertanto il termine di fase, per le indagini preliminari, è di un anno trattandosi di uno dei reati elencati all’art. 407 c.p.p..

3. Quindi il tribunale del riesame esattamente ha rigettato l’appello, poichè dalla esecuzione dell’ordinanza, avvenuta il 2.12.2009 il termine, al momento della emissione del decreto di rinvio a giudizio, che è del 29.11.2010, non era ancora scaduto.

4. Il ricorso non tiene conto di tali dati, compiutamente enunciati nella ordinanza impugnata e fa leva su una asserita mancata notifica del decreto di citazione a giudizio, la cui assenza non incide sulla permanenza della misura, ma semmai sulla partecipazione del D. al giudizio.

5. In conseguenza della inammissibilità il D. è da condannare al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

6. A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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