Svolgimento del processo
Con atto (n. 6686/2005) la sig.ra D.F., assistente della Polizia di Stato, ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento in data 6.6.2005 di dimissione dal settimo corso per vice ispettori del ruolo dei vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con d.m. 23.11.1999.
Espone di aver superato tutte le prove di concorso di cui al predetto bando per il conferimento di n. 640 posti di allievo vice ispettore, di essere stata nominata allievo vice ispettore ed avviata alla frequenza del suddetto corso svoltosi presso la scuola di polizia di Nettuno.
Espone, altresì, che all’esito del corso di formazione le è stata notificata la determinazione oggetto di impugnativa, adottata in ragione del mancato superamento della prova finale del corso stesso sostenuta in data 3.5.2005, ai sensi dell’art. 16 del bando di selezione ed in applicazione della disposizione di cui all’art. 27 quater, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 335 del 1982.
Riferisce che la comunicazione di mancato superamento della prova scritta finale di cui all’art. 16 è pervenuta dopo che aveva sostenuto favorevolemente le prove orali e che la valutazione negativa delle prove scritte ad opera della Commissione d’eame è dipesa dalla circostanza che i codici di legge ammessi alla consultazione le sono stati forniti dall’Amministrazione lo stesso giorno della prova con un’ora e mezza di ritardo rispetto all’inizio della prova stessa, essendo risultati i testi di legge consegnati all’Amministrazione il giorno prima della prova scritta, non consentiti poiché corredati da annotazioni e commenti giurisprudenziali.
Riferisce, diversamente da quanto avvenuto nei riguardi degli altri candidati, di non aver potuto ritirare i codici ed i testi nuovamente forniti dall’Amministrazione il giorno antecedente allo svolgimento della prova scritta in quanto in permesso feriale.
Riferisce, infine, di alcune irregolarità procedimentali che si sarebbero svolte nel corso dello svolgimento della prova scritta e che avrebbero favorito alcuni candidati, lamentando, altresì, la scelta operata dalla Commissione d’esame dell’argomento della prova scritta.
Avverso il provvedimento di dimissione dal corso di formazione anzidetto la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione del principio di par condicio tra i candidati e della lex specialis; eccesso di potere sotto differenti profili; violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Lamenta di aver partecipato allo svolgimento della prova scritta in condizioni svantaggiate rispetto a quella degli altri partecipanti alla prova, essendo stati a lei consegnati i codici ed i testi di legge solo dopo l’inizio della prova scritta, con riflessi negativi sulla qualità dell’elaborato redatto.
Deduce l’insussistenza di un interesse dell’Amministrazione alla sua dimissione dal corso, essendo risultato ammesso alla relativa frequenza un numero inferiore di partecipanti (n. 611) rispetto a quello dei posti messi a concorso (n. 640), e l’omessa indicazione nella motivazione del provvedimento delle ragioni sottese alla sussistenza dell’interesse dell’Amministrazione alla sua esclusione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento ministeriale con cui è stata disposta la sua dimissione dal corso di formazione tecnico professionale per il conferimento di n. 640 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con d.m. 23.11.1999, adottato per mancato superamento della prova scritta dell’esame finale di cui all’art. 16 del d.m. 4.12.2003, n. 370, recante "Disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato".
Asserisce di aver partecipato alla predetta prova in condizioni svantaggiate rispetto ad altri candidati partecipanti alla prova scritta, atteso che i codici ed i testi di legge le sarebbero stati consegnati dalla Commissione d’esame circa un’ora e mezza dopo l’inizio della prova.
Lamenta, altresì, che nel corso della prova si sarebbero verificati alcune irregolarità che avrebbero favorito alcuni candidati ai quali sarebbe stato consentito di partecipare alla prova scritta nonostante fossero stati trovati nel corso del relativo svolgimento in possesso di materiale non ammesso,
Deduce, infine, l’omessa indicazione, nella motivazione nel provvedimento di dimissione dal corso, degli interessi pubblici e privati coinvolti dalla stessa determinazione, adottata dall’Amministrazione in senso a lei sfavorevole.
Osserva il Collegio che con d.m. 23.11.1999 è stato indetto un concorso pubblico per il conferimento di n. 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato il cui bando ha previsto lo svolgimento di prove preliminari, di accertamenti psico fisici ed attitudinali, nonché di prove d’esame consistenti un una prova scritta ed in un colloquio.
Osserva, altresì, che ai fini del conseguimento della qualifica di vice ispettore i candidati risultati vincitori della procedura selettiva sono tenuti a frequentare un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi (art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 335/1982) le cui modalità di svolgimento e la disciplina dei relativi esami intermedi e finali sono stati demandati, ai sensi dell’art. 27 ter del D.P.R. n. 335/1982 ad apposito regolamento del Ministro dell’interno da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988.
Con d.m. 4.12.2003, n. 370 è stata, dunque, definita la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato ed in particolare sono state stabilite le modalità di svolgimento delle prove d’esame e dei criteri di formazione delle graduatorie finali di merito.
In attuazione delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale, gli esami e le ulteriori prove del corso di formazione devono intendersi superati qualora il candidato abbia conseguito per ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30 (art. 9, comma 4) e che analogo punteggio è espressamente richiesto (art. 16, comma 4) anche con riferimento alle prove dell’esame finale che gli allievi vice ispettori sono tenuti a sostenere al termine del corso anzidetto.
L’esame finale del corso di formazione (art. 16) risulta articolato in un esame scritto ed in un esame orale e pratico, avente ad oggetto le materie del piano di studio afferente al corso di formazione.
E’, inoltre, espressamente prescritto che "gli esami s’intendono superati se l’allievo consegue il punteggio di almeno 18/30 in ciascuno di essi (comma 4)" e che (comma 5) "L’allievo che non consegue il punteggio complessivo minimo anche in uno solo degli esami indicati al comma 1 è dimesso dal corso".
Orbene, da una disamina delle norme appena richiamate emerge che il mancato conseguimento in ciascuna prova dell’esame finale, da sostenere all’esito del corso di formazione, di un punteggio pari a 18/30, comporta le dimissioni dal corso di formazione del candidato.
A tale proposito, risulta per tabulas che la ricorrente ha conseguito una valutazione della prova scritta di punti 14/30, ossia in misura decisamente inferiore al punteggio minimo richiesto dal suindicato d.m. n. 370/2003, e, dunque, tale da rendere applicabile, nei suoi riguardi, la disposizione appena citata, che prevede la dimissione dal corso in caso di mancato superamento anche di una sola prova (art. 16, comma 5).
Da ciò discende che, il provvedimento di dimissioni, oggetto di impugnativa, risulta conforme alle disposizioni normative che disciplinano il succitato procedimento selettivo.
Con specifico riguardo al dedotto profilo di illegittimità con cui la ricorrente lamenta di essere stata svantaggiata rispetto agli altri candidati nello svolgimento della prova scritta in ragione della circostanza per cui i codici ed i testi di legge ammessi a consultazione le sarebbero stati consegnati in un orario successivo all’inizio della prova stessa, deve osservarsi, in primo luogo, che l’omessa consegna alla ricorrente dei nuovi codici, distribuiti invece dall’Amministrazione il giorno prima della prova a tutti i restanti candidati, è dipesa dalla circostanza per la quale la sig.ra F. risultava in tale giorno essere in congedo.
Ritiene, a tale riguardo, il Collegio, che l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio decisamente inferiore rispetto a quello minimo richiesto ai sensi del citato art. 16 del d.m. n. 370/2003 non può, secondo canoni di logicità e di ragionevolezza, farsi dipendere in misura così determinante dalla circostanza secondo cui la consegna dei codici e dei testi di legge sarebbe intervenuta, dopo l’inizio dello svolgimento della prova scritta, anche perchè la consultazione di tali codici e testi di legge per il tempo decorrente dalla consegna fino alla conclusione della prova stessa, risulta essere stata in ogni caso sufficiente a fornire l’ausilio necessario, con ciò ritenendosi che lo scarso punteggio riportato non possa essere ricondotto al ritardo con il quale i codici sono stati a lei consegnati.
Altrettanto privi di consistenza devono ritenersi, ad avviso del Collegio, quei profili di doglianza concernenti sia le presunte irregolarità a favore di altri candidati, in quanto mere asserzioni prive di riscontro formale e non adeguatamente comprovate dalla ricorrente stessa, sia l’omessa valutazione e comparazione degli interessi coinvolti dal provvedimento di dimissione, posto che lo stesso trova fondamento nel regolamento disciplinante le modalità di svolgimento dei corsi e delle prove d’esame per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato, rispetto al quale l’Amministrazione non era tenuta a svolgere alcuna comparazione di interessi coinvolti dal provvedimento di dimissioni dal corso.
Con atto propositivo di motivi aggiunti, la ricorrente deduce l’illegittimità del telegramma di comunicazione della sua dimissione dal corso di formazione, del relativo decreto ministeriale del 6.6.2005, nonché del d.m. 4.12.2003, n. 370, recante disciplina e modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato (artt. 1 e 16) nella parte in cui, tra l’altro, prevedono il conseguimento di un punteggio minimo (18/30) per il superamento delle prove d’esame.
Per quel che concerne la sua dimissione dal corso, lamenta, in particolare, l’illegittima applicazione al procedimento selettivo, indetto con d.m. del 23.11.1999, delle disposizioni contenute nel d.m. 4.12.2003, poichè adottate successivamente alla data di indizione della selezione stessa e, per tale ragione, ad essa non applicabili.
La censura non è suscettibile di accoglimento.
Osserva il Collegio che il concorso per il conferimento di n. 640 posti di vice ispettori della Polizia di Stato è stato indetto nell’anno 1999, e, dunque, antecedentemente all’entrata in vigore del d.m. 4.12.2003, sopra indicato.
Occorre rilevare che, la normativa vigente alla data di indizione della procedura selettiva (art. 52 e 53 della legge n. 121/1981) prevedeva che i vincitori venissero ammessi a partecipare al corso di formazione preordinato alla loro formazione tecnicoprofessionale e che gli allievi ispettori, che avessero ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, venissero nominati ispettori in prova ed immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. Il successivo art. 54 prevedeva le ipotesi di dimissione dal corso tra cui il mancato superamento degli esami del corso, con conseguente relativa dichiarazione di inidoneità al servizio di polizia.
Rileva, ai fini del decidere, il Collegio che il corso di formazione di durata di 18 mesi al quale sono stati ammessi i candidati che hanno superato le prove del concorso indetto nel 1999, tra cui l’odierna ricorrente, ha avuto inizio in data 9.12.2003, ossia successivamente al predetto decreto ministeriale 4.12.2003 che ha disciplinato le modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato.
Ciò premesso, tenuto conto dell’articolazione procedimentale prodromica alla nomina alla qualifica di vice ispettore aggiunto discipinata dall’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 335/1982, secondo cui i vincitori del concorso pubblico per la nomina a vice ispettore di Polizia devono frequentare un corso di formazione, il prospettato profilo di doglianza deve ritenersi infondato.
Difatti, l’applicazione delle disposizioni contenute nel d.m. 4.12.2003 alla fase procedimentale che ha avuto inizio il 9.12.2003, relativa allo svolgimento del corso di formazione ed alle susseguenti prove finali d’esame successivi alla conclusione del concorso pubblico indetto con d.m. 23.11.1999, deve ritenersi legittimamente intervenuta in forza del principio "tempus regit actum", per il quale l’amministrazione è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell’adozione del provvedimento definitivo, quand’anche sopravvenuta, e non già quella che vigeva al momento dell’avvio del relativo procedimento, salvi i diritti quesiti di coloro che siano già risultati vincitori delle rispettive procedure.
In particolare, nei casi in cui una procedura selettiva si divida in varie fasi tra loro coordinate e che siano comunque dotate di una certa autonomia, lo ius superveniens può trovare applicazione, secondo un orientamento giurisprudenziale, solo per quelle sottofasi che, all’atto della sua entrata in vigore, non si siano, come nel caso in esame, ancora realizzate (TAR Lazio, Sez. I, 8.3.2011, n. 2085; Sez. I 20.5.2005, n. 4014).
Pertanto, ne discende che il ricorso deve essere respinto..
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati, stante la peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.