Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35259

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di B. V. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 9-12-2010 per il reato di concorso in tentata estorsione continuata e aggravata, anche ex L. n. 203 del 1991, art. 7, in pregiudizio dei fratelli V., titolari dell’omonima società s.r.L. in (OMISSIS), il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 30.12.2010, confermava la misura intramuraria in atto, ritenendo comprovato il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato,in uno alle ritenute aggravanti ed alle esigenze cautelari,peraltro presunte ex art. 275 c.p.p., comma 3.
Avverso detta ordinanza il B., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame: 1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 273 c.p.p. ed agli artt. 81 cpv., 110, 56 e 629 cpv. c.p., sottolineando la carenza della gravità indiziaria in ordine all’unico episodio di tentata estorsione (n. 7) ascrittogli, per assoluto difetto logico-temporale di collegamento con i fatti asseritamente riconducibili alla cosca Piromalli, denunciando il vizio di motivazione per la manifesta illogicità e contraddittorietà di argomentazioni in ordine ai momenti essenziali del ragionamento probatorio secondo il costrutto accusatorio e, per altro verso, del tutto carente di argomenti in risposta alle controdeduzioni difensive di cui alla nota e memoria del 29.12.2010, con le quali, nel richiamare specifici elementi di prova, si è prospettata la non riconducibilità del fatto contestato alla vicenda estorsiva;
2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per insussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, in relazione all’indagato ricorrente, in assenza di qualsivoglia motivata considerazione riconducibile a tale metodo nella condotta asseritamente ascritta al predetto; Violazionedell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., in difetto di motivata sussistenza delle esigenze cautelari, apoditticamente assunte ex art. 275 c.p.p., comma 3 e smentite dall’assoluta incensuratezza del ricorrente, del tutto estraneo, come ribadito dalla memoria difensiva in atti, all’ambiente mafioso asseritamente riconducibile al clan Piromalli.
Con memoria difensiva tempestivamente prodotta dalla difesa (Avv. A. M.) si è ribadito il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di asserita sussistenza di gravità indiziaria in ordine al contestato reato di concorso in tentata estorsione aggravata e di configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso ex L. n. 203 del 1991, art. 7.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti, talora non immuni da altrettanto inammissibili riferimenti in punto di mero fatto, piuttosto riservabili alla competente sede dell’eventuale giudizio di merito ex art. 192 c.p.p..
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Ed invero, a smentita delle pur attente considerazioni difensive in ordine alla configurabllità del quadro indiziario di grave spessore a carico del ricorrente, va innanzitutto richiamata l’opportuna premessa operata nella ordinanza impugnata in ordine alle ragioni, tempi, modalità e caratteri della condotta estorsiva nei confronti dei fratelli V., anche per comprendere il denunciato protrarsi dei tempi, sottolineato dalla difesa nell’asserita condotta estorsiva, quale clemente di logica incompatibilità.
Per contro, risulta evidente la regione di tal protratto exursus attuativo della condotta dei responsabili del fatto (cfr. foll. 3/7 ordinanza impugnata), non senza trascurare le ragioni accertate dalle puntuali indagini di p.g. circa la meramente pretestuosa ragione della richiesta nell’intere se se del clan Piromalli, ne è trascurato l’altrettanto opportuno rilievo circa lo sconcerto attuativo della condotta delle vittime fratelli V., deterministi, peraltro, alla diversa denuncia dei fatti in loro danno.
Ciò posto, quanto alla posizione dell’odierno ricorrente,ferino restando ogni possibile sviluppo valutativo ed accertativo della sua responsabilità in sede di un eventuale giudizio di merito, resta impregiudicato il "fatto che, allo stato, sono state motivatamente e correttamente segnalate le ragioni a supporto del ritenuto quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine al reato ascrittogli (cfr. foll. 8-9-10-e 11 ordinanza impugnata).
Determinante, al riguardo, l’incontestata attendibilità delle dichiarazioni di V.F. in merito all’incontro con il ricorrente presso la sede della "Vadalà Due s.r.l.e degli esiti dell’attività investigativa in merito al riscontro della attendibilità delle dichiarazione della p.o. e della evidente pretestuosità dell’assunto dell’indagato in termini di implicito carattere di minaccia estorsiva verso la titolarità della cennata ditta (cfr. segnatamenre foll. 8-9 ordinanza impugnata).
A tanto va aggiunto, anche in punto di intuibile completamento logico- giuridico ai fini che ne occupa, ex sussistenza delle condizioni di cui all’art. 273 c.p.p., il richiamo al non certo "casuale" carattere di coincidenza temporale e quantitativa in relazione alla richiesta del clan Piromalli, come evircibile in atti,a prescindere dal pur significativo "ad calorandum" carattere di affinità (anche di interessi oltre che parentelare) tra il ricorrente ed il "(OMISSIS)" P., suo cognato.
Di qui il comprensibile richiamo al possibile carattere "rafforzativo" delle condotta del ricorrente all’azione del P. e dei suoi adepti (cfr.fol. 2).
Il carattere di ricorso a metodo mafioso con la conseguente correttezza, allo stato, della contestata aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7, trova adeguata risposta nell’impugnata ordinanza (fol.
2 cit), avuto riguardo ai caratteri modali della intera vicenda e segnatamente dell’azione del ricorrente in rapporto all’accertato inserimento in un contesto di sviluppo modale e temporale interessante la posizione del clan Piromalli operante nella zona, come da inconfutabili elementi emergenti dalle indagini di p.g. ed esiti di giudizi al riguardo.
La motivata sussistenza delle esigenze cautelari trova corretto ed adeguato supporto nella risposta motivazionale affetta dall’impugnata ordinanza (cfr.fol.12), non solo in punto di gravità dei fatti ma anche in relazione alla presunzione iuris tantum, stante il titolo del reato e l’aggravante del metodo mafioso, ex art. 275 c.p.p., comma 3.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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