Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35258

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. K.T. propone ricorso nei confronti dell’ordinanza del 10 febbraio 2011 del Tribunale di Torino con la quale è stato respinto il riesame proposto avverso la misura della custodia cautelare in carcere a lui applicata.

Si lamenta manifesta illogicità della motivazione per non aver il collegio ritenuto rilevante la deduzione relativa all’incertezza dell’attribuzione all’interessato delle utenze telefoniche intercettate. Si osserva che il primo giudice ha accolto solo in parte l’eccezione, limitando la rilevanza probatoria a carico dell’esponente ai contatti avuti con un’unica utenza, rispetto a quelle identificate nell’ordinanza impositiva, circoscrivendo tredici episodi autonomi verificatisi tra il 13 settembre e il 16 novembre, senza valutare che alcuni di questi non facevano parte dell’imputazione e ritenendo conseguentemente illogico che si fosse valutata la gravità del quadro indiziario e la correttezza della permanenza della misura custodiale. Gli episodi richiamati, gli unici facenti parte dell’imputazione, riguardano episodi a ridosso di altro episodio analogo verificatosi il 18 novembre 2009, per il quale l’interessato ha patteggiato la pena, sicchè rispetto ad ulteriori episodi intercorsi successivamente non si può sospettare il coinvolgimento del ricorrente, in quanto detenuto.

Per gli episodi residui si tratta di attività limitate ad un ristretto arco temporale, numericamente irrilevanti, in riferimento ai quali si eccepisce la violazione da parte del Tribunale del principio dell’immutabilità dell’imputazione, sollecitando l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per la genericità delle allegazioni.

L’esame del provvedimento impugnato consente invero di concludere per la completezza della motivazione con la quale il Tribunale, analizzando le conversazioni indicate nell’ordinanza impositiva, pur circoscrivendo quelle attribuibili all’interessato solo ad alcune di quelle considerate nell’ordinanza impositiva, le ha specificamente indicate come riguardanti lo spaccio di stupefacenti, circostanza non oggetto di contestazione nell’odierno ricorso, individuandole temporalmente in epoca del tutto compatibile con la fase antecedente all’arresto del ricorrente, per analoga medesima imputazione. La circostanza che alcune di quelle indicate non rientrino nell’epoca del commesso reato, non esclude, neppure nella prospettazione difensiva, che quelle consumate a novembre vi rientrino a pieno titolo, il che conferma la sussistenza della gravità indiziaria, sia pure circoscritta necessariamente all’epoca del commesso reato.

Per contro il dato di fatto valorizzato non consente, con il ridimensionamento dell’accusa, di pervenire ad una conclusione favorevole all’interessato sul punto dell’esclusione delle esigenze cautelari, poichè anche le condotte riconducigli all’imputazione sono numerose, se valutate in riferimento al ristretto arco temporale considerato e si iscrivono perfettamente in un quadro di costanza di condotta illecita, come è rivelato dall’episodio dell’arresto in flagranza per condotta analoga consumata il giorno dopo l’ultimo episodio del novembre 2009 considerato nel provvedimento impugnato.

La pervicacia nell’illecito, e quindi l’elevato pericolo di reiterazione è dimostrato dalla consumazione di ulteriore condotta illecita accertata a carico dell’interessato nel dicembre del medesimo anno, a seguito della scarcerazione del primo episodio, elemento valutato nel provvedimento impugnato, con motivazione esaustiva.

2. Gli elementi di fatti esposti impongono di valutare inammissibile il ricorso; nel consegue che, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali, e della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *