T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19-10-2011, n. 8024 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto n. 9919/2010 il sig. V.B. ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 967 del 16.12.2009 con la quale gli è stato conferito l’incarico di direttore dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL) nella parte in cui dispone che "detto incarico cesserà di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi di governo, salvo conferma da parte degli stessi", con conseguente suo diritto ad essere reintegrato nell’incarico di Direttore dell’ABECOL. Ha chiesto, altresì, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione regionale sulle numerose istanze e diffide presentate dal medesimo in data 29.7.2010 e 22.9.2010, nonchè l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere su tali istanze ex art. 2 della legge n. 241 del 1990 e 31, comma 2 del decreto legislativo n. 104/2010 e condanna della medesima al risarcimento del danno per il ritardo e l’inerzia a fronte delle istanze anzidette oltre al danno da dequalificazione professionale patito, e conseguente condanna e pagamento del trattamento economico a lui spettante in qualità di direttore dell’ABECOL, a far data dalla cessazione dell’incarico di Direttore regionale della Direzione affari istituzionali, enti locali e sicurezza.

Espone di non aver potuto svolgere le mansioni proprie della qualifica di Direttore dell’ABECOL, a far data dal luglio 2010, a seguito dell’applicazione ad opera della Regione Lazio della suesposta clausola contenuta nella deliberazione giuntale di cui all’epigrafe, impugnata in parte qua.

Riferisce, altresì, di aver inoltrato alla Regione Lazio istanze ed atti di diffida al fine di pervenire ad un definitivo chiarimento riguardo alla intervenuta sua decadenza dall’incarico conferitogli con la deliberazione odiernamente gravata, rimasti privi di seguito.

Pertanto, ha adito questo Tribunale deducendo le seguenti censure;

a) Violazione dei principi di continuità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento; violazione della legge regionale n. 1/2008 e del regolamento regionale n. 1 del 6.9.2002; diritto del ricorrente al trattamento economico di direttore dell’ABECOL; risarcimento dei danno per lesione dell’identità professionale.

Asserisce che la deliberazione della Giunta regionale n. 967/2010, nella parte in cui prevede la cessazione di diritto dall’incarico il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi di governo, salvo conferma da parte degli stessi, costituirebbe violazione del principio di continuità dell’aziona amministrativa, dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A, in quanto lesiva della dignità del dipendente il quale sarebbe oggetto di automatico allontanamento dal proprio ufficio in assenza di specifiche motivazioni e contestazioni connesse allo svolgimento dell’incarico medesimo.

Invoca l’applicazione dell’art. 1 del regolamento regionale n. 1 del 6.9.2002 (art. 162), secondo cui gli incarichi dirigenziali di direttore regionale hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette rinnovabili.

Asserisce, altresì, che gli sarebbe spettato il trattamento economico di direttore dell’ABECOL a decorrere dal 6.7.2010, data di cessazione dell’incarico di direttore della Direzione regionale affari istituzionali, enti locali e sicurezza.

b) Violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto diversi profili e risarcimento del danno per ritardata adozione di un provvedimento espresso ex art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Lamenta, a tale riguardo, la mancata adozione da parte della Regione resistente di atti o provvedimenti a fronte delle sue reiterate istanze volte ad ottenere la prosecuzione dell’incarico di Direttore dell’ABECOL, la pretesa a svolgere la corrispondente funzione, nonché la corresponsione del relativo trattamento retributivo.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che, in via preliminare ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività in quanto proposto oltre il prescritto termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a., nonché l’inammissibilità sia in ragione della proposizione, uno actu, di due differenti azioni giurisdizionali soggette a differenti riti, sia per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali.

Con atto propositivo di motivi aggiunti il sig. B. lamenta l’illegittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 28.1.2011 con cui si è deliberato di ricercare all’esterno dell’Amministrazione il soggetto al quale conferire l’incarico di Direttore dell’Abecol, nonché del relativo avviso pubblico.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene, al fine del decidere, di doversi pregiudizialmente pronunziare, sull’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’Amministrazione regionale.

Osserva, a tale proposito, che con il proposto gravame il dott. B. ricorre avverso la deliberazione della Giunta regionale del Lazio, in epigrafe indicata, con la quale gli è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ACOBEL, nella parte in cui dispone che "detto incarico cesserà di diritto il novantesimo giorno successivo all’insediamento dei nuovi organi di governo, salvo conferma da parte degli stessi", nonché per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione regionale e formatosi sulle numerose istanze e diffide presentate dal ricorrente stesso in data 29.7.2010 e 22.9.2010, ed infine per la condanna della Regione Lazio al risarcimento del danno per il ritardo e l’inerzia sulle istanze anzidette e del danno da dequalificazione professionale da lui patito con condanna al pagamento del trattamento economico spettantegli quale direttore dell’ABECOL a far data dalla cessazione dell’incarico di Direttore regionale della Direzione affari istituzionali, enti locali e sicurezza.

La Regione Lazio eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sotto un duplice profilo: in primo luogo, in considerazione della congiunta proposizione di due distinte azioni, l’una di accertamento, l’altra impugnatoria; in secondo luogo perché ritiene che, controvertendosi in materia di conferimento di incarico dirigenziale, ex art. 63, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, la questione rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

L’eccezione di inammissibilità deve ritenersi fondata limitatamente a quest’ultimo profilo.

Quanto al primo, non può condividersi l’eccezione d’inammissibilità del ricorso poichè propositivo, uno actu, di due azioni, l’una impugnatoria, volta all’annullamento, in parte qua, della deliberazione giuntale nell’epigrafe indicata, l’altra di accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulle anzidette numerose diffide inoltrate dal ricorrente, sulle quali l’Amministrazione regionale non ha effettivamente provveduto. Giova, a tale fine, rilevare che, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 104/2010, deve ritenersi sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale, ovvero ogni qual volta, come nel caso in esame, le domande cumulativamente avanzate siano soggette a riti diversi, si deve applicare quello ordinario.

Riguardo all’ulteriore profilo, secondo cui controvertendosi in materia di conferimento di incarico dirigenziale la cognizione della fattispecie sarebbe riservata al giudice ordinario, il Collegio ne ravvisa la fondatezza.

Rileva al riguardo che l’art. 68, d.lg. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 29, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (ora art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie ivi previste – relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a., incluse le controverse concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, restando ovviamente escluse tutte quelle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle p.a., le quali restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Ne discende, pertanto, che deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la decadenza da un incarico dirigenziale conferito, trattandosi di una controversia che non involge la legittimità o meno dell’esercizio di una potestà pubblica, ma la verificazione o meno di un fatto estintivo dei diritti nascenti da un contratto di prestazione d’opera.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti in causa, stante la peculiarità della fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Compensa integralmente, fra le parti in causa, le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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