Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-02-2012, n. 1882 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso, depositato il 5.01.2001, C.G. proponeva opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione n. 1127 del 112.2000, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 19.736.450 a titolo di sanzioni amministrative per violazione di alcune disposizioni in materia di lavoro (assunzione senza il tramite della competente Sezione circoscrizionale per l’impiego; inosservanza dei termini previsti per la comunicazione alla stessa sezione; assunzione di lavoratori sprovvisti di libretto di lavoro; omessa consegna del prospetto paga all’atto del pagamento della retribuzione).

All’esito il Tribunale di Napoli con sentenza n. 688 del 2005 ha accolto l’opposizione, osservando che il verbale di accertamento- elevato in data 15.02.1996 e inviato a mezzo posta al ricorrente in Via Nevio n. 102/C 44 Napoli- era stato notificato nelle mani del portiere dello stabile in data 5.03.1996 senza accertamento e certificazione da parte dell’agente postale circa l’avvenuta ricerca di ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto in caso di assenza del destinatario, secondo l’ordine delle persone indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli ricorre con unico articolato motivo. L’intimato C. non si è costituito.

2. Con l’unico motivo del ricorso la DPL lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 139 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 7, nonchè vizio di motivazione.

Viene sostenuto che il giudice di primo grado è andato ultra petita, per avere d’ufficio rilevato il profilo dell’irregolarità della notificazione del verbale di accertamento.

Va rilevata in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perchè agli atti non vi è la cartolina di ritorno della raccomandata inviata a C.G., che nell’epigrafe del ricorso risulta domiciliato in Via (OMISSIS)0, mentre la notifica è stata effettuata, oltre che nell’anzidetta Via (OMISSIS), anche in Via (OMISSIS).

In ogni modo è inammissibile anche la doglianza anzidetta, con cui la DPL contesta l’impugnata sentenza per difetto di motivazione circa la nullità della notificazione del verbale di accertamento perchè eseguito a mani del portiere senza ricerca di ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto in assenza del destinatario.

Invero sotto tale aspetto il ricorso per cassazione, in violazione del principio di autosufficienza, si limita a richiamare la notifica del verbale di accertamento, ma non riporta nè trascrive tale atto, in tal modo impedendo in sede di legittimità di verificare la decisività della dedotta doglianza.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituito l’intimato C..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *