Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore generale di Brescia ha proposto ricorso nei confronti della sentenza di applicazione di pena concordata a carico di O.D., emessa dal Tribunale di quella città in data 8 febbraio 2011 per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 poichè risulta contestata la recidiva reiterata, che impediva l’accoglimento della richiesta di pena concordata, secondo quanto disposto dall’art. 444 c.p.p., comma 1 bis.

Si osserva che è ostativo a tale procedimento la presenza di un precedente, non essendo necessario che l’interessato sia stato già dichiarato recidivo, ciò in ragione sia della disgiuntiva o che distingue la condizione di delinquenti abituali professionali per tendenza dai recidivi, sia della considerazione che solo per i casi di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere il codice penale prevede una dichiarazione del giudice, mentre nel caso di recidiva si fa direttamente luogo ad un aumento di pena a carico dell’imputato che si trovi nelle condizioni previste dalla norma.

In ogni caso, non essendo stata esclusa dal giudice la recidiva, al contrario essendosi ritenuta l’aggravante equivalente alle circostanze attenuanti generiche, i suoi effetti non potevano che essere ostativi al concesso procedimento speciale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, in quanto la recidiva contestata, che nella specie non risulta esclusa, ma al contrario valutata equivalente alle ritenute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, non consente l’accesso al rito alternativo per la chiara disposizione escludente contenuta nell’art. 444 c.p.p., comma 1 bis.

Risulta invero del tutto pacifico (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, imp. Calibe, Rv. 247840) che ai fini dell’interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" disposta dalla norma richiamata "nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4", non occorra una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata; si è infatti autorevolmente ritenuto che l’indicazione testuale contenuta nella norma deve rapportarsi ad una imprecisione tecnica, dovuta alla congiunta considerazione di situazioni diverse, quali quelle derivanti dalla dichiarazione di abitualità, professionalità e di tendenza nel reato, che sono invece sottoposte al diverso regime dichiarativo.

Ne consegue che, ricorrendo l’ipotesi preclusiva dell’accesso al rito alternativo, la sentenza impugnata debba essere l’annullata;

conseguentemente si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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