T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 19-10-2011, n. 8056 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Espone il sig. A.S. di aver presentato in data 9.12.2004 richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria ex art. 32, comma 35, lett.a) del D.L. n. 269 del 2003, relativamente alle opere edilizie residenziali realizzate in Monterotondo, Loc. Reviola, zona agricola E 2, ultimate in data anteriore al 30 marzo 2003, versando gli oneri concessori e di condono.

Riferiscono i ricorrenti che in data 21.2.2006, considerato l’uso come civile abitazione del manufatto ed essendo privo di fondamenta, hanno comunicato al Comune, ai sensi dell’art.35 della L. n. 47 del 1985 l’intenzione di realizzare le opere relative alla demolizione e ricostruzione dell’edificio per l’adeguamento sismico. In data 24.2.2006, la Regione Lazio, Assessorato LL.PP., Servizio Zone sismiche 1 e 2 ha comunicato l’avvenuto deposito del progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto da parte degli interessati, in assenza di una pronuncia e riscontro da parte del Comune.

I ricorrenti così hanno proceduto alla demolizione in conformità all’istanza proposta e il Comune in data 19 aprile 2006 ha comunicato l’avvio del procedimento di autotutela, attesi gli asseriti profili di violazioni urbanistiche.

Riferiscono gli istanti che con successive note hanno provveduto a trasmettere al Comune documenti integrativi dell’istanza di condono inoltrata nel dicembre 2004 nonché altra documentazione a corredo della richiesta.

A ciò è seguito il parere favorevole in data 24.11.2006 della Regione Lazio ai fini della normativa in materia di zone sismiche.

Il Comune in data 16.4.2007 ha adottato nei confronti dei ricorrenti il diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere in questione, in quanto non suscettibile di sanatoria, atteso che la demolizione effettuata dai ricorrenti avrebbe fatto venir meno l’oggetto stesso del condono.

2. Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso deducendo articolati motivi di 1) e 2) Violazione o falsa applicazione di legge degli artt. 3 e 22 del DPR n. 380 del 2001, in relazione all’art.32 del DL 30.9.2003, n. 269, conv. con mod. nella Legge n. 326 del 2003 e della L.R. 8.11.2004, n. 12 nonché alla L.n. 47 del 1985 e, in particolare, all’art.35 nonché O.M.P.C. 3274/2003 e succ. mod., gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati sul fabbricato senza modifica di volumi, sagoma,prospetti e superfici senza modificazione di destinazione d’uso sono realizzabili, ai sensi dell’art.22 del TUED mediante denuncia di inizio di attività senza permesso di costruire. Secondo i ricorrenti la demolizione totale al fine dell’adeguamento sismico del fabbricato, con volumetria e sagoma inalterati necessiterebbe solo della denuncia di inizio di attività, mentre lamentano che il Comune erroneamente avrebbe sospeso i lavori e poi negato il condono.

3) Eccesso di potere per travisamento del fatto, l’intervento eseguito rientrerebbe nei meri interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art.3 e 22 del TUED e l’erroneità dell’accertamento da parte del Comune avrebbe comportato l’assunzione di un provvedimento sul presupposto dell’esistenza di una situazione fattuale diversa da quella reale.

4) Eccesso di potere per mancanza di corrispondenza all’interesse pubblico, alla causa del potere esercitato ad ai precetti di logica e imparzialità, il Comune adottando il provvedimento impugnato non avrebbe perseguito l’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio e alla corretta azione amministrativa.

5)Violazione di legge (tra cui quelle citate ai motivi 1 e 2) e l’eccesso di potere quanto al difetto di motivazione degli atti tutti e del diniego finale, sussistendo nel provvedimento impugnato il difetto di motivazione con riferimento alla rilevanza della Dia e al rigetto delle osservazioni dei ricorrenti.

6) Violazione e falsa applicazione della L.n. 241 del 1990 e succ. mod. in relazione agli art. 3 e 22 del DPR n. 380 del 2001, dell’art. 32 del DL n. 269 del 2003 conv. con mod. nella L. n. 326 del 2003 e della L.R. 8 novembre 2004, n. 12 in relazione all’art. 35 della L.n. 47 del 1985, O.M.P.C. n. 3274 del 2003 e succ. mod. allegato 2 punto 11.5.6.2., il Comune con gli atti adottati avrebbe negato ai ricorrenti la situazione giuridica che si era instaurata a seguito della Dia in data 20.2.2006, violando le regole procedimentali di cui alla Legge n. 241 del 1990.

Si è costituito in giudizio il Comune di Monterotondo per resistere al ricorso e con argomentate controdeduzioni ha contestato il gravame, attesa la infondatezza dello stesso, chiedendone pertanto la reiezione.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie conclusionali, insistendo sulle rispettive posizioni difensive.

All’udienza pubblica del 15 lulgio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

3. Nel merito il ricorso presenta profili di infondatezza per le seguenti ragioni.

3.1. In punto di fatto, non può ignorarsi che nella fattispecie in esame è stato completamente demolito, come rappresentato dai ricorrenti e confermato dal verbale in data 13 aprile 2006, il manufatto per il quale era stata presentata domanda di condono ex art. 32 del DL n. 269 del 2003 (prot. n. 45803); pertanto, non appare configurabile, per mancanza dell’oggetto, il preteso intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato per adeguamento sismico, come intervento di ristrutturazione senza modifica di volumi e sagoma, soggetto a semplice denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 22 del TUED, che i ricorrenti, con il primo e secondo mezzo di impugnazione, ritengono di accreditare sulla base di un’interpretazione non condivisibile degli artt 22 richiamato nonché dell’art.32 del D.L. n. 269 del 2003 e dell’art. 35, della Legge n. 47 del 1985, non essendovi dubbio che l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico su un immobile oggetto di sanatoria non possa prescindere dall’esistenza dello stesso e non possa, in ogni caso, consentire la totale eliminazione del manufatto esistente e la costruzione di un nuovo edificio con la richiesta dell’adeguamento sismico, venendo a mancare l’oggetto stesso del condono.

Al riguardo, occorre osservare che anche l’orientamento giurisprudenziale in tema di integrale demolizione, anche per cause di forza maggiore, di un edificio oggetto di ristrutturazione ritiene necessaria una nuova concessione per la ricostruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2001, n. 5253; Tar Lazio, Latina, 13 dicembre 2001, n.1168; Tar Campania, Napoli, sez. II, 28 novembre 2008, n. 20560).

Sulla base di ciò appaiono infondati anche il terzo e quarto motivo riguardo i quali si rileva che: 1) l’adeguamento sismico presuppone la permanenza dell’immobile soggetto a condono e non può consentirsi la sua demolizione totale e ricostruzione, essendo evidente che ove dovesse accedersi all’interpretazione di parte ricorrente risulterebbe travisata la "ratio" della normativa in materia di sanatoria edilizia; 2) sul piano fattuale e giuridico non appare convincente l’argomentazione di parte ricorrente tendente a configurare un intervento di ristrutturazione e/o di risanamento conservativo, poiché non può restaurarsi o risanarsi una costruzione che è stata completamente demolita per essere sostituita da una nuova opera realizzata in conformità ad un progetto di adeguamento sismico.

Non appare quindi condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui l’adeguamento sismico potrebbe effettuarsi con la rimozione del manufatto, essendo palese il contrasto con le norme sul condono che presuppongono la permanenza dell’immobile da condonare e non prevedono che possa avvenire la sua sostituzione con un nuovo manufatto, uguale per sagoma, superficie e volumetria, sulla base di un progetto di adeguamento antisismico.

Nella specie sussistono limiti oggettivi dell’adeguamento sismico in quanto anziché rendere staticamente e sismicamente idoneo il fabbricato esistente, si è demolito il manufatto per intraprendere la costruzione di una nuova opera che, tra l’altro, non rientra nei limiti temporali della sanatoria e che abbisogna di specifica concessione edilizia.

Deve quindi riconoscersi la piena legittimità del provvedimento di diniego correttamente adottato dal Comune sul presupposto della accertata completa demolizione del manufatto oggetto di domanda di condono, circostanza che emerge anche dagli atti depositati e che la ricorrente non smentisce pur tentando di giustificarne la necessità. Il provvedimento di diniego impugnato inoltre con riferimento alla domanda di condono rileva che il mancato riscontro da parte del Comune dell’istanza non può configurare ipotesi di silenzio assenso attesa la mancata decorrenza dei 36 mesi dalla presentazione avvenuta in data 9.12.2004. Anche sulla base di ciò non è ammissibile la censura di cui al quinto motivo riguardo il difetto di motivazione dell’atto di diniego tenuto conto delle articolate considerazioni ivi esposte quali presupposti dell’attività del Comune né appaiono violati i principi di cui alla legge n. 241 del 1990 in materia di partecipazione e trasparenza amministrativa, risultando adeguatamente comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza a garanzia del giusto procedimento.

In definitiva, le censure avanzate da parte ricorrente non sono fondate e il ricorso deve essere respinto.

Il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti atteso il particolare andamento del processo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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