T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-10-2011, n. 8062 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al Presidente del Tribunale Civile di Roma il Sig. S.M., quale Presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione della controversia insorta tra l’Impresa G. S.p.a. ed il Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci, chiedeva la liquidazione del compenso spettante per l’attività svolta ai sensi dell’art. 814, comma 2, del c.p.c..

Successivamente, con ordinanza n. 5089/09 del 15 settembre 2009, l’adito Presidente ha provveduto a liquidare il compenso spettante al ricorrente ed agli altri componenti del collegio arbitrale per un importo complessivo di Euro 123.800,00.

Avverso la suindicata ordinanza non è stato proposto reclamo a norma dell’art. 825, comma 4, del c.p.c..

Successivamente, l’Amministrazione intimata non ha assunto alcuna determinazione.

Per l’esecuzione di tale giudicato, la parte istante ha inoltrato il ricorso indicato in epigrafe, notificato il 9 novembre 2010 e depositato il successivo 24 novembre.

Nell’odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in questione.

Per le considerazioni sopra esposte, il Collegio non può non rilevare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Non essendosi costituita in giudizio alcuna altra parte intimata, non si dispone alcunché sulle spese.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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