T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-10-2011, n. 8059 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Provincia di Roma ha indetto in data 11 giugno 2009 una procedura di preselezione relativa alla richiesta della società Consel Consorzio E., per conto di A. S.p.a., per 200 autisti di mezzi pesanti, da inserire presso A. S.p.a. con contratto a tempo indeterminato part time, per 18 ore settimanali.

Tra i requisiti individuati come indispensabili, da possedere alla data di pubblicazione dell’avviso di preselezione, venivano indicati i seguenti:

– età compresa tra i diciotto ed i cinquanta anni;

– avere come titolo di studio la partecipazione alla scuola dell’obbligo;

– possedere la patente di guida categoria C da consegnare in copia;

– il possesso del certificato di abilitazione professionale se di età inferiore ai 21 anni compiuti;

– il possesso dell’idoneità fisica alla mansione specifica;

– non essere interdetti dai pubblici uffici;

– essere residenti nel Comune di Roma.

I candidati preselezionati dai Centri per l’impiego, nel numero di 400, avrebbero seguito un corso di formazione obbligatorio con esame selettivo finalizzato all’assunzione, della durata di 10 giorni lavorativi continui, compreso l’esame finale. I 200 candidati che avessero ottenuto i migliori risultati, sarebbero stati inseriti presso A. s.p.a., con l’inquadramento contrattuale meglio specificato nell’avviso.

Il ricorrente provvedeva alla presentazione della relativa domanda in data 12 giugno 2009, allegando le certificazioni richieste.

Dopo essere stato ammesso alla preselezione ed avere partecipato al corso di formazione superava la prova scritta ma all’esito del colloquio orale veniva dichiarato non idoneo.

Con il ricorso in trattazione il ricorrente ha impugnato tutti gli atti della procedura deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la mancata assoluta sottoscrizione degli atti posti in essere dalla commissione giudicatrice, e per violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo nonché per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria.

L’A. s.p.a. si è costituita in giudizio depositando memoria in data 21.11.2009 con la quale ha dedotto in via preliminare l’inammissibilità del giudizio nonché nel merito la sua infondatezza; con la memoria conclusiva del 13.1.2011 ha reiterato le proprie difese.

Con memoria del 21.1.2011 il ricorrente ha argomentato sul dedotto difetto di giurisdizione, confermando la ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo adito.

All’udienza pubblica del 6.4.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Come anticipato, il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento della graduatoria finale degli idonei pubblicata in data 23 luglio 2009, relativa alla procedura di preselezione inerente la richiesta della società Consel Consorzio E., pubblicata dalla Provincia di Roma Dipartimento XI Servizio 1 Servizi per l’Impiego Centro Impiego di Roma Cinecittà.

Ciò precisato, va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla Provincia di Roma e dall’A. S.p.a.

L’eccezione è fondata ed il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo (negli esatti termini che seguono si è già pronunciato questo TAR, sez. II quater, 22 novembre 2010, n. 33711).

"Al riguardo si osserva, infatti, che l’art. 63, primo comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 devolve "al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni…incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro…" ad eccezione, ai sensi del successivo terzo comma, delle sole "…controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché…le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3", che restano devolute al giudice amministrativo.

Escluso ovviamente che il rapporto di lavoro di cui trattasi rientri tra quelli di cui al richiamato art. 3, che riguarda i magistrati, gli avvocati dello Stato e le altre categorie espressamente indicate, si osserva che la magistratura ha più volte affermato che le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. TAR Campania, Napoli, V, 12.9.2007, n. 7530; TAR Sicilia, Catania, IV, 20.2.2006, n. 250, T.A.R. Basilicata, n. 531 del 17 luglio 2002; T.A.R. LombardiaMilanoSezione 1^, n. 258 del 10 febbraio 2005).

In particolare, è stato affermato che "…rientra nella giurisdizione del Giudice del lavoro e non in quella del Giudice amministrativo unacontroversia riguardante una procedura di assunzione mediante selezione effettuata dalla P.A. sulla base degli iscritti nelle liste di collocamento…" (T.A.R. Emilia RomagnaParma, n. 46 dell’8 febbraio 2002, resa in materia di selezione effettuata tramite le graduatorie compilate dalle Sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui all’art. 16 della legge n. 56/1987). Tanto perché la procedura per l’assunzione mediante avviamento e selezione dei lavoratori non è assimilabile alle procedure concorsuali cui fa riferimento l’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha modificato l’art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Né potrebbe sostenersi che la giurisdizione del giudice ordinario nella specifica materia venga meno in favore di quella del giudice amministrativo allorquando sorgano questioni che attengono specificatamente ed esclusivamente alla fase procedurale di "selezione" di competenza dell’Amministrazione.

In tale fase di verifica, infatti – a differenza di quanto avviene nelle procedure concorsuali vere e proprie, tese alla formulazione di apposite graduatorie, anteriori e preliminari rispetto agli atti d’assunzione – l’Amministrazione procede esclusivamente ad una mera verifica, in capo ad un soggetto avviato, del possesso della capacità necessarie per lo svolgimento delle mansioni che dovranno essergli affidate (T.A.R. Basilicata Potenza, 17 luglio 2002, n. 531).

A tale stregua, non potendosi ritenere il procedimento di assunzione mediante selezione operata per il tramite delle liste di collocamento di cui trattasi assimilabile alle procedure concorsuali, il ricorso in trattazione deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deve dichiarasi la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. ".

In applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue la devoluzione della causa al Giudice Ordinario munito di giurisdizione, previa riassunzione del processo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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