T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 19-10-2011, n. 8023

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza, passata in giudicato, di cui in epigrafe il Tribunale di Roma:

a) ha dichiarato il diritto dell’odierna istante alla ricostruzione della pregressa carriera ed alla rideterminazione, ora per allora, dell’anzianità pensionistica e quindi del trattamento in godimento, con l’attribuzione delle maggiorazioni del servizio prestato all’estero nella misura di anni 12, ai sensi del DPR n.1092/73, 1° comma lett.a) e con condanna al pagamento di tutte le somme finora dovute e non corrisposte in applicazioni di tali disposizioni;

b) dichiara non dovute le somme richieste con il provvedimento di addebito del 13.3.2007 della Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Genova.

La suddetta sentenza è stata ritualmente notificata alle competenti amministrazioni, e non essendo stato adottato alcun provvedimento attuativo, con atto depositato il 27 aprile 2010 è stato promosso il presente giudizio ai sensi dell’art.37 della legge n.1034 del 1971.

Il ricorso è stato comunicato dalla Segreteria ai sensi dell’art.91 del R.D. n.642 del 1907.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 16 giugno 2010 ha versato agli atti il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico adottato in esecuzione della citata sentenza del n.17663/2008,

Con memoria versata agli atti il 27.10.2010 l’attuale istante ha fatto presente che l’amministrazione:

a) le ha erroneamente riconosciuto il servizio utile ai fini della pensione in anni 32 anzichè in anni 37, applicando una supervalutazione dei servizi prestati all’estero di anni 7 anzichè di anni 12, con la conseguenza che le è stata riconosciuta la posizione stipendiale del Livello 7 con anzianità 21/a.b, invece della corrispondente classe 28;

b) non le ha corrisposto le spese del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Roma;

c) non ha provveduto a revocare il provvedimento di addebito per un asserito danno erariale, dichiarato insussistente dalla ripetuta sentenza n.17663/2008.

Alla camera di consiglio del 24.11.2010 il ricorso de quo è stato spedito in decisione e la Sezione con ordinanza n.1674/2011, regolarmente ottemperata, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di depositare presso la Segreteria della Sezione, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, un’articolata relazione, firmata dal Dirigente preposto alla struttura competente per la materia oggetto della presente controversia, in cui:

a) devono essere analiticamente indicate con riferimento alla citata sentenza del Tribunale di Roma le ragioni sulla base delle quali alla odierna istante è stato riconosciuto un servizio utile ai fini della pensione di anni 32 anzichè di anni 37;

b) deve essere specificato con riferimento alla ripetuta sentenza n.17663/2008 se alla ricorrente sono state corrisposte le spese di cui al citato giudizio civile e se è stato revocato il provvedimento di addebito per un asserito credito erariale ritenuto dalla predetta decisione insussistente, indicando in caso negativo le ragioni che ne hanno precluso l’integrale esecuzione.

Alla camera di consiglio del 1° luglio 2011 il ricorso è stato nuovamente assunto in decisione.

Motivi della decisione

Il proposto gravame deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, atteso che l’intimata Amministrazione con nota regolarmente versata agli atti in data 18.6.2011 ha fatto presente:

a) di aver proceduto con provvedimento del 7.6.2011, sostituivo di quello in questa sede contestato, alla riliquidazione del trattamento pensionistico in favore della odierna ricorrente, attribuendo alla stessa anni 37 di servizio utile ai fini pensionistici alla data di cessazione;

b) di aver autorizzato in data 24.3.2010 il pagamento di Euro 1.795,60= a favore del difensore antistatario della signora C..

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III – definitivamente pronunciando sul ricorso n.3671 del 2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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