Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35217

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.P. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza che ne ha affermata la responabilità in ordine di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a); deducendo, con motivi aggiunti, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Il ricorso è fondato. Il reato, infatti, è stato commesso (OMISSIS) ed è stato qualificato in giudizio come violazione della fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett a), la più lieve tra quelle previste dalla disciplina della guida in stato di ebbrezza all’epoca della sentenza.

Successivamente, tuttavia, per effetto della L. 29 luglio 2010, n. 120, la fattispecie in questione è stata trasformata in illecito amministrativo. In conseguenza, ai sensi dell’art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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