CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 10 marzo 2011, n.5733 APPARENZA DELLA SERVITÙ ED USUCAPIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, per avere palesemente errato in diritto nel non ritenere nella specie sussistere il requisito della apparenza; con il secondo motivo deducono il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere omesso inopinatamente di prendere in considerazione la documentazione topografica e la copiosa documentazione fotografica allegata agli atti.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto entrambi attengono alla valutazione delle risultanze probatorie fatta dal giudice distrettuale. Premesso che parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, per genericità della doglianza, prospettando una carenza nell’indicazione delle circostanze e degli elementi che hanno avuto incidenza causale sull’errore dedotto, che non può trovare accoglimento in quanto la parte parrebbe mettere sullo stesso piano l’inammissibilità con la manifesta infondatezza, occorre osservare che le censure sono destituite di fondamento poichè esse non colgono la vera ratio decidendi della sentenza impugnata e, quindi, non possono provocarne l’annullamento.

La corte distrettuale non ha negato l’esistenza di un tracciato visibile indicativo della servitù, ma ha basato la sua motivazione soprattutto sul rilievo che il sentiero, formatosi gradualmente e, nel tempo, mutato il tracciato per le mutate esigenze del proprietario (realizzando delle aiuole ovvero un pergolato o con della ghiaia), ai fini del requisito dell’apparenza, non facesse desumere, senza incertezze o ambiguità, di essere stato predisposto al servizio del fondo dominante e ciò fosse esistente e visibile sin dall’inizio del ventennio, necessario al dedotto acquisto per usucapione.

La correttezza della impostazione giuridica accolta dalla Corte di merito è ineccepibile. Infatti, l’acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell’art. 1061 c.c. presuppone, oltre all’esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l’esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall’inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell’apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere.

Nel caso di specie la Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici, ha analizzato le risultante probatorie, in particolare le prove testimoniali e la descrizione dei luoghi fornita dagli stessi nei dettagli (pagine 7 e 8 della sentenza), ed ha concluso per la inesistenza del requisito dell’apparenza. In altri termini, il giudice di appello ha escluso il requisito dell’apparenza, necessario, ai sensi dell’art. 1061 c.c., per l’acquisto della servitù affermando che le versioni contrastanti fornite dai testi escussi circa l’intervenuto passaggio in vari tempi sul terreno di proprietà del convenuto, mancavano dei requisiti per potere dichiarare l’intervenuta usucapione di servitù apparente, non avendo nessuno dei testi specificato lungo quale tracciato si svolgeva il transito pedonale e veicolare, nonchè, segnatamente, che lo stesso fosse visibile. Le richiamate affermazioni del giudice di appello sono sufficienti di per sè a sorreggere la decisione adottata.

Giova ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "…il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù" (v. Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994). Non v’è dubbio, peraltro, che il giudizio circa la esistenza o meno di segni visibili sul fondo, di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio della servitù di passaggio, introduce inevitabilmente questioni di fatto, non rilevabili nel giudizio di legittimità, stante la corretta motivazione posta a corredo della decisione.

Le argomentazioni proposte dai ricorrenti non appaiono risolutive in quanto non indicano aspetti contraddittori della motivazione adottata dalla Corte territoriale (che offre una lettura delle risultanze probatorie esente da critiche), ma propongono ancora una volta una propria lettura del complessivo materiale probatorio, diversa rispetto a quella del giudice. Neppure può imputarsi al giudice di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio (nella specie il materiale fotografico) ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione la circostanza che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2005, n. 15096; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2003, n. 996; Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2000, n. 3904).

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Al rigetto consegue, come per legge, la condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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