T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 19-10-2011, n. 8025 Pensioni indirette o di reversibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 6 giugno 2000 e depositato il successivo 19 giugno la sig.ra I.C., in qualità di vedova del sig. F.F., ha chiesto l’accertamento del suo diritto "all’attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità" di cui all’art. 87, comma 6, C.c.n.l. del Comparto enti pubblici non economici, pubblicato in G.U. n. 258 del 1986.

Espone, in fatto, che il marito F.F. era dipendente dell’I.N.P.S., in qualità di avvocato superiore inquadrato nella X qualifica funzionale. A seguito della sua morte, avvenuta il 14 aprile 1968, le è stata liquidata la pensione integrativa di reversibilità che non è stata ricalcolata con riferimento al II livello differenziato di professionalità che sarebbe spettato al de cuius ai sensi dell’art. 87, comma 6, C.c.n.l. del Comparto enti pubblici non economici, pubblicato in G.U. n. 258 del 1986.

Di tale diritto la ricorrente chiede l’accertamento.

3. Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

4. All’udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perché ripropone, senza il supporto di apprezzabili argomentazioni, questioni che la Sezione aveva già definito negativamente con decisioni precedenti la sua proposizione. Può infatti ritenersi principio acquisito nella giurisprudenza della Sezione che ai dipendenti degli enti pubblici non economici, cessati dal servizio anteriormente all’1 luglio 1990 (e tale è il caso del coniuge della ricorrente, deceduto oltre venti anni prima), non è consentito l’accesso ai livelli differenziati di professionalità istituiti dall’art. 14, comma 12, D.P.R. 13 gennaio 1990 n. 43, come integrato dal D.L. 24 novembre 1990 n. 344, convertito nella L. 23 gennaio 1991 n. 21, in quanto – trattandosi non di mera attribuzione economica ma di vera e propria promozione conseguente all’utile inserimento dei dipendenti nelle graduatorie conclusive della prevista procedura concorsuale – essa è finalizzata alla migliore organizzazione funzionale dell’Amministrazione e, solo mediatamente, all’interesse del dipendente, che non può al riguardo vantare alcun titolo ove sia medio tempore cessato dal servizio, non potendo offrire alcun contributo al processo riformatore perseguito dalla normativa innanzi richiamata né può essere utilmente utilizzato a tale precipuo fine dall’Amministrazione di appartenenza.

Non è in grado di condurre a diversa conclusione il richiamo, da parte della ricorrente, all’art. 87, comma 6, C.c.n.l. 19941997, combinato con l’art. 33 del Regolamento del Fondo di previdenza dell’Istituto, essendo palese anche alla luce del comune buon senso la loro inapplicabilità al caso in esame. L’art. 87, comma 6, prevede, infatti, in sede di prima applicazione, l’attribuzione automatica del secondo livello differenziato di professionalità ai professionisti che – alla data del 1° luglio 1990 (di decorrenza degli effetti dell’istituzione dei livelli differenziati) – avevano conseguito sotto il precedente regime la qualifica dirigenziale apicale o sub apicale e compiuto il periodo minimo previsto per l’accesso a detto livello dall’art. 14, comma 12, D.P.R. 13 gennaio 1990, n.43.

E’ palese, dalla mera lettura del predetto art. 87, che esso in sede di inquadramento ha inteso riservare un trattamento di favore a dipendenti che, in servizio alla suddetta data dell’1 luglio 1990, fossero in possesso di determinati requisiti professionali e di servizio atti a differenziarli rispetto al rimanente personale parimenti interessato all’inquadramento. Tale non era certamente la posizione del coniuge della ricorrente, deceduto ventidue anni prima della suddetta data, sicchè risulta priva di qualsiasi giustificazione logica e giuridica la pretesa volta ad ottenere la riliquidazione della sua pensione di riversibilità sulla base di un più elevato trattamento retributivo al quale il defunto marito avrebbe potuto aspirare, in via automatica o a seguito di procedura concorsuale, solo se fosse stato vivo al momento in cui il nuovo regime cominciava a produrre i suoi effetti.

2. Non è in grado di condurre a diversa conclusione la lettura congiunta del cit. art. 87 e dell’art. 33 del Regolamento del Fondo di previdenza integrativo, che la ricorrente propone nell’ultima pagina del suo scritto. Anche a questo riguardo è utile il richiamo a principi già enunciati dalla Sezione in precedenti occasioni, nel corso delle quali ha chiarito che lo scopo perseguito dal cit. art.33 non è quello di garantire, in ogni caso, al dipendente pensionato o ai suoi aventi causa lo stesso trattamento economico che il primo avrebbe avuto se fosse rimasto in servizio bensì, più limitatamente, di mantenere inalterato il valore reale della retribuzione spettantegli all’atto del collocamento a riposo mediante aggancio alla dinamica delle retribuzioni riconosciute di volta in volta in costanza di rapporto alla posizione funzionale corrispondente a quella a suo tempo rivestita dal pensionato, "ferma restando l’inalterabilità di tali posizioni", e fatte salve le modificazioni necessarie per il mutamento formale di esse nell’ente.

Di qui l’infondatezza della pretesa ad una revisione del trattamento pensionistico di riversibilità a carico del Fondo di previdenza integrativa riferita ad un trattamento economico afferente ad una posizione funzionale del tutto distinta da quella assegnata al defunto dipendente ed istituita dopo che sono decorsi oltre venti anni dalla sua morte.

3. Il ricorso deve pertanto essere respinto ma, quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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