Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-02-2012, n. 1957

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia del territorio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la illegittimità della rendita catastale attribuita dall’Ufficio ad una unità immobiliare di proprietà della Ferronavi s.r.l., sulla cui base era stato ad essa notificato un avviso di liquidazione dell’ICI relativa al 1998 da parte del Comune di Follo.

In particolare, il giudice a quo, premesso che "l’Ufficio non ha svolto appello riguardo al primo motivo della sentenza di prime cure, la nullità dell’accertamento per difetto di motivazione, pertanto su questo punto si è pacificamente formato il giudicato", ha ritenuto, in ordine alla determinazione dell’ammontare della rendita, che dovesse essere confermata quella proposta dalla contribuente, in virtù della considerazione della natura perentoria del termine annuale previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, in tema di procedura cd. DOCFA, entro il quale l’Amministrazione deve provvedere in ordine alla rendita proposta.

2. La società Ferronavi resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 è censurata la sentenza impugnata là dove è stato dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto della nullità dell’accertamento per difetto di motivazione.

Il motivo è fondato, risultando chiaramente dall’esame degli atti di causa che il giudice di prime cure ha dichiarato detta nullità con riguardo all’avviso di liquidazione dell’ICI emesso dal Comune (il quale non ha proposto appello), e non con riferimento alla determinazione della rendita catastale (punto sul quale l’Agenzia del territorio ha proposto gravame).

2. Con il secondo motivo, è censurata l’affermazione della natura perentoria del termine di cui al D.M. n. 701 del 1994, citato art. 1.

Il motivo è fondato, in base al consolidato principio secondo il quale, in tema di catasto dei fabbricati, con il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, è stata introdotta una procedura – cd. DOCFA – per l’accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi; la procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicchè il termine massimo di un anno assegnato all’ufficio dall’art. 1, comma 3, del d.m. per la "determinazione della rendita catastale definitiva" non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere di rettifica, ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 a valere come "rendita proposta" fino a che l’ufficio non provvedere alla determinazione della rendita definitiva (Cass. nn. 16824 del 2006, 22230 del 2008, 21139 del 2009, 14810 del 2010, 7380 del 2011).

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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