Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35216

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Sanremo ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di P.D. in ordine ai cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e art. 187 C.d.S., in relazione alla guida di un’auto in stato di ubriachezza e sotto l’effetto di stupefacenti, commessi il 7 ottobre 2007. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando che erroneamente non è stata disposta la confisca obbligatoria del veicolo.

3. Il ricorso è infondato. La confisca obbligatoria di cui si discute è stata introdotta in epoca successiva a quella del fatto, per effetto della novella di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, così come convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

D’altra parte, tale confisca ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza; tanto che le Sezioni unite di questa Corte, hanno recentemente ritenuto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria (S.U. 25 febbraio 2010, Caligo, Rv. 247042).

Infine, pure la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca del veicolo utilizzato dal conducente responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ed ha dunque ritenuto illegittima l’estensione alla medesima della disciplina codicistica delle misure di sicurezza patrimoniali, decretando l’inapplicabilità della misura ablativa ai fatti commessi prima della sua introduzione (Sent. n. 196 del 4 giugno 2010).

Dunque, la natura afflittiva dell’atto, tipica delle sanzioni penali, implica l’applicazione dell’art. 2 c.p. e quindi non consente l’irrogazione della sanzione con effetto retroattivo. Nè rileva, ai fini che qui interessano, che la confisca ridetta sia stata da ultimo trasformata da illecito penale in illecito amministrativo per effetto della L. n. 120 del 2010.

Il ricorso deve essere quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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