Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35215

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale delle Repubblica ha proposto ricorso per cassazione avvero la sentenza che ha affermato la responsabilità di R.F. ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a); deducendo che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Il ricorso è fondato. Il reato, infatti, è stato commesso il 13 luglio 2007 ed è stato accertato in relazione a tasso alcolemico di 0,66, sicchè correttamente il giudice ha ritenuto l’esistenza della fattispecie di cui al novellato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), la più lieve tra quelle previste dalla disciplina della guida in stato di ebbrezza all’epoca della sentenza, ed ha irrogato la sanzione dell’ammenda.

Successivamente, tuttavia, per effetto della L. 29 luglio 2010, n. 120, la fattispecie in questione è stata trasformata in illecito amministrativo. In conseguenza, ai sensi degli art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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