Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-02-2012, n. 1955 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’ Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di M. R. (che non ha resistito), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap in relazione agli anni 1998/2000, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso introduttivo.

2. Col terzo motivo, da esaminare prioritariamente per ragioni logiche, la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., si duole che i giudici della C.T.R. non abbiano in alcun modo deciso in ordine a quanto dedotto nell’atto d’appello con particolare riferimento al fatto che la contribuente si era avvalsa della definizione automatica degli imponibili per il periodo in contestazione ed al fatto che, ai fini dello svolgimento della propria attività, si era avvalsa del lavoro di terzi, ai quali aveva corrisposto compensi. La censura è, prescindendo da ogni altra possibile considerazione, innanzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, per un verso, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, per altro verso, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esalti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto (come invece nella specie è avvenuto), nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisi vita delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (v. tra le altre cass. n. 6361 del 2007 e n. 21226 del 20010).

Col primo motivo, deducendo violazione di legge, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano riconosciuto il diritto al rimborso benchè la contribuente si sia avvalsa della definizione automatica degli imponibili.

Col secondo motivo, deducendo violazione di legge, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano riconosciuto il diritto al rimborso benchè la contribuente si sia avvalsa nella propria attività del lavoro altrui in modo non occasionale.

Le censure esposte nei due motivi che precedono sono inammissibili in quanto entrambe si fondano su circostanze di fatto (intervenuta definizione automatica e utilizzazione di lavoro altrui) che nella sentenza impugnata non risultano accertate e neppure allegate, senza che la ricorrente indichi gli elementi di prova – ritualmente acquisiti in atti – dalla quale tali circostanze risulterebbero e ne riporti in ricorso il contenuto, specificando se e quando sia stata ritualmente e tempestivamente proposta nel giudizio di merito eccezione avente ad oggetto i fatti risultanti dai suddetti elementi di prova. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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