Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Treviso, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di T.V. il ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. in relazione alla sottrazione da un negozio, con effrazione, di danaro e sigarette.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge: si lamenta che, sebbene si procedesse col rito abbreviato, il giudizio è stato in realtà celebrato in pubblica udienza, posto che vi era la presenza di diverse persone: avvocati e parti di altri processi.

La camera di consiglio avrebbe consentito di evitare la diffusione di informazioni sulla dipendenza da cocaina.

Il ricorso è con tutta evidenza manifestamente infondato. Le caratteristiche di un rito sono determinate dalle regole processuali che lo disciplinano e non da contingenti accidenti come l’occasionale presenza in aula di alcuno che non vi sia legittimato. In particolare, quanto al giudizio abbreviato, rileva che la decisione venga assunta allo stato degli atti. Nè si comprende quale rilievo abbia, ai fini della decisione di merito, l’assunta diffusione di informazioni personali.

Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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