Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35212

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Pistoia ha affermato la responsabilità di B. G. in ordine al reato di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronunzia escludendo solo la sospensione della patente di guida.

Secondo i giudici di merito l’imputato, alla guida di un veicolo Ape, investì una ciclista determinandone la caduta in terra, subito dandosi alla fuga e pochi metri dopo tamponando un’auto.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo motivo si censura la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della vittima sebbene costei non sia stata neppure in grado di riferire la dinamica del sinistro e non abbia risposto alle contestazioni. Si censura altresì il credito attribuito al teste Z., sebbene costui abbia dichiarato di non aver visto il momento dell’investimento. Si sottolineano inoltre le contraddizioni in cui sono incorsi lo stesso teste nonchè il teste C.. La Corte d’appello ha inoltre eluso l’obbligo motivazionale quanto al dolo e quindi alla consapevolezza di essere incorso in un incidente, essendosi limitata a ripetere apoditticamente le considerazioni del primo giudice.

2.2 Con il secondo motivo si deduce che il giudice di merito non ha tenuto conto dell’esito del controesame condotto dalla difesa.

2.3 Con il terzo motivo si rappresenta che il reato non si configura, in quanto non vi era una esigenza di soccorso atteso che la vittima è stata subito assistita da alcuni avventori di un bar.

2.4 L’ultimo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche, basato sui precedenti, trascurando che si trattava di fatti risalenti nel tempo.

3. Il ricorso è infondato. La ricostruzione dei fatti proposta dai giudici di merito emerge dalle dichiarazioni della ciclista e di due testi. Infatti tale Z., pur non avendo visto l’attimo specifico, ha connesso il veicolo in questione con la caduta ed ha riferito del subitaneo allontanamento. L’altro teste, tale C., conducente dell’auto tamponata, ha riferito dell’indisponibilità dell’imputato a render conto delle generalità nonchè dell’allontanamento posto in essere appena possibile. Infine, la Corte d’appello rileva che, attese anche le caratteristiche del veicolo e la visibilità frontale e laterale l’imputato non potè non rendersi conto dell’investimento.

Costui, del resto, si è anche allontanato dal luogo del secondo incidente dopo che gli era stato riferito della caduta della donna.

Tale argomentazione dimostrativa è con tutta evidenza immune da vizi logico-giuridici, appare fondata su definite e significative acquisizioni probatorie e non può essere quindi sindacata nella presente sede di legittimità. 2.2 Il secondo motivo è privo di reale specificità, limitandosi a porre in discussione l’apprezzamento di merito e ad evocare frammenti delle dichiarazioni rese in giudizio, con ciò di fatto sollecitando pure ad una impropria revisione del merito.

2.3 Il terzo motivo si fonda su un assunto in fatto indimostrato e comunque irrilevante, posto che l’assistenza apprestata da altri non esonera per nulla l’investitore dall’intervenire per prestare soccorso.

2.4 Quanto alle attenuanti generiche, infine, la sentenza da conto che ostano plurime e gravi condanne che vengono analiticamente considerate: apprezzamento non sindacabile nel presente giudizio.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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