Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-02-2012, n. 1952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente – dipendente del Ministero del lavoro – presentò istanza di rimborso delle ritenute irpef subite per le indennità di trasferta percepite, per gli anni dal 1994 al 1999, in occasione delle ispezioni effettuate fuori dell’orario di lavoro. Propose, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio.

A fondamento del ricorso, sosteneva la natura risarcitoria delle indennità, in quanto corrisposte a fronte delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, e la conseguente relativa intassabiiità.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello del contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale.

La decisione di appello risulta così testualmente motivata:

"l’appello merita accoglimento. La commissione rileva che il giudice di prime cure, a fronte di una corposa documentazione dottrinaria e giurisprudenziale esibita dalla parte appellante, si è Lapidariamente limitato a ritenere non accoglibili le richieste di parte in quanto la stessa non ha sufficientemente documentato la circostanza in base a cui gli emolumenti percepiti debbano imputarsi a prestazioni di lavoro ben precise e determinate".

Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè vizio di motivazione.

Il contribuente non si è costituito.

Motivi della decisione

La censura è manifestamente fondata.

In materia di rimborso di imposta che si assume indebitamente pagata, incombe sul contribuente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata e, in particolare, il titolo degli emolumenti assoggettati alla contestata ritenuta. A fronte di ciò, il giudice di appello, stigmatizzata l’apoditticità della decisione del primo giudice, nulla ha, in concreto, evidenziato in merito agli specifici elementi probatori idonei a suffragare la pretesa creditoria, del contribuente.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria.

P.Q.M.

la Corte: accoglie sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione della spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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