Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-02-2012, n. 1951

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente – dipendente del Ministero del lavoro – presentò istanza di rimborso delle ritenute irpef subite per le indennità di trasferta percepite, per gli anni 2001 e 2001, in occasione delle ispezioni effettuate fuori dell’orario di lavoro. Propose, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio.

A fondamento del ricorso sosteneva la natura risarcitoria delle indennità, in quanto corrisposte a fronte delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, e la conseguente relativa intassabilità.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 e dell’art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione.

La contribuente ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

In merito al regime di tassazione delle somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del lavoro in occasione dell’espletamento di incarichi fuori sede, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata (cfr. Cass. 798/11, 1491/09, 12178/08, 2833/07, 6518/06 e 132/04) nel senso che, in tema di redditi di lavoro dipendente, le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell’espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi, in ogni caso riconducibili all’istituto della indennità di trasferta, riflettendone la natura mista da importi destinati, in parte, a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed, in parte, a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta; con la conseguenza che dette somme vanno assoggettate al regime irpef dettato per l’indennità di trasferta, ratione temporis, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, come modificato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 33, comma 3, convertito in L. n. 85 del 1995, e, a decorrere dall’1 gennaio 1998, dall’art. 48, comma 5, del medesimo decreto, nel testo sostituito del D.Lgs. n. 314 del 1997 (ora, art. 51, comma 5, del t.u.i.r., introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1), temporalmente applicabile alla fattispecie concreta.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non risultando la sentenza impugnata in linea con l’indicato criterio, s’impone l’accoglimento del ricorso nei limiti dell’esposto principio.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

la Corte: accoglie sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione della spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissiono tributaria regionale della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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