T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-10-2011, n. 2481 Legittimazione processuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il presente ricorso è stato promosso dall’Associazione Legambiente Lombardia, associazione ambientalista che opera nell’ambito del territorio della Lombardia, il cui Statuto (articolo 3) individua fra i suoi scopi istituzionali "la tutela della natura e dell’ambiente".

Legambiente Lombardia ha impugnato la delibera di approvazione del progetto definitivo, alla nuova autostrada Brebemi, opera strategica inclusa nel programma delle Infrastrutture Strategiche approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, lamentando l’illegittimità del provvedimento suddetto, sia per invalidità derivata dagli atti presupposti, sia per vizi propri.

Si sono costituite in giudizio, tra gli Enti territoriali intimati, la Regione Lombardia, il CIPE e la Provincia di Brescia, nonché le società interessate alla progettazione e alla realizzazione dell’autostrada.

Le difese di parte resistente hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, in quanto articolazione locale, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

All’udienza del 7 luglio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

2) L’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva della Legambiente Lombardia Onlus è fondata e va accolta.

Sul punto il Collegio ritiene ci si possa limitare a richiamare le precedenti decisioni, sia di questo Tribunale che del Consiglio di Stato, tutte riconducibile all’orientamento, oramai consolidato, secondo cui la rappresentanza degli interessi diffusi in materia ambientali è appannaggio esclusivo delle associazioni riconosciute ex artt. 13 e 18 L. 349\86, e non già delle loro articolazioni territoriali, le quali possono al massimo essere dotate di una legittimazione processuale a rappresentare l’Associazione nazionale laddove lo statuto lo consenta (TAR Lombradia MI, sez. IV n. 5786/2008, Cons. Stato n. 1876/2011).

Dal momento che Legambiente Lombardia Onlus ha promosso i ricorsi autonomamente e non su mandato dell’Associazione nazionale omonima, deve dedursi la carenza di legittimazione attiva, richiamando la ben nota posizione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con la decisione 11.1.2007 ha, tra l’altro, evidenziato che in situazioni come quella in esame, in cui "la legittimazione ad agire discende direttamente dalla legge, neppure la previsione statutaria potrebbe assegnare ad articolazioni interne dell’ente associativo la contitolarità della predetta legittimazione, che resta in capo all’ente di carattere nazionale accreditato in sede ministeriale", sottolineando come, in relazione ad un’articolazione locale di un’associazione nazionale (come quella di cui trattasi), la legittimazione restava in capo all’ente di carattere nazionale accreditato in sede nazionale.

Detto orientamento è stato da ultimo confermato dal CGA, sez. Giurisdizionale (30 marzo 2011 n. 279), che ha ribadito come "la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi nei giudizi per danno ambientale, prevista dall’art. 18 della L. 8 luglio 1986 n. 349, spetta alla sola associazione ambientalista nazionale – destinataria del decreto di individuazione di cui all’art. 13 della legge citata – e non già alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l’impugnazione di un provvedimento a efficacia territoriale limitata".

Si deve precisare che, in linea di principio, potrebbe anche ritenersi ammissibile, in ragione delle previsioni dello statuto, una sorta di delega ai presidenti regionali affinché essi possano sostituirsi, a livello locale, al Presidente nazionale, ma ciò implica che il soggetto agente sia comunque rappresentato dall’Associazione nazionaledelegante e non anche dalla sua articolazione locale (in tal senso T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 28 ottobre 2010, n. 4456), presupposti che nel caso in esame non sono stati dimostrati.

3) Per tali ragioni il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione attiva.

La complessità della vicenda e la finalità di tutela ambientale per la quale la ricorrente agisce, giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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