Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35242 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di C.D. propone ricorso nei confronti dell’ordinanza del 18 marzo 2011 del Tribunale del riesame di Salerno, con la quale è stato respinta l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, operata in relazione ad acquisti realizzati dal ricorrente presso tale E., ed a cessioni di sostanza stupefacente in favore di tali S. e G..

Si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione osservando che il Tribunale, dopo aver genericamente escluso la possibilità di riscontrare dichiarazioni relative alla fase di acquisto dello stupefacente con altre relative alla vendita, stante l’autonomia delle due attività, aveva ritenuto riscontro utile le dichiarazioni rese da M., relative all’acquisto da parte dell’odierno ricorrente di mezzo chilo di cocaina da E., anche per le successive cessioni di tale sostanza agli acquirenti. Conseguentemente, contraddicendo il principio generale espresso, sopra richiamato, la chiamata di correo proveniente dal singolo dichiarante, relativa ad acquisti realizzati dall’odierno ricorrente, era stata ritenuta riscontrata da quando riferito da altro dichiarante, che aveva invece parlato di cessioni di droga realizzate dal C. in favore di tale S..

Inoltre, nella medesima ordinanza, venivano posti in evidenza i contrasti sulla ricostruzione offerta da vari dichiaranti circa l’episodio relativo alla consegna di una moto ad estinzione del debito maturato dal citato S. nei confronti di C., che risulta descritto in maniera divergente, e non permette di giungere a accertare la convergenza del molteplice, posto che i vari propalanti hanno individuato gruppi diversamente composti per numero partecipanti; nè tale discrasia può essere superata con il richiamo contenuto nell’ordinanza all’attendibilità frazionata dei collaboranti, poichè la profondità delle divergenze non permette comunque di concludere per l’attendibilità delle dichiarazioni offerte.

Inoltre si rileva che nel provvedimento impugnato si ritiene l’unicità della sostanza che C. avrebbe comprato da E. e poi ceduto a S., ed in tal senso si osserva che, nel caso, ci sarebbe in presenza di un’indebita duplicazione della contestazione.

2. Si contesta con il secondo motivo assoluta mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

L’individuazione dei gravi indizi di colpevolezza sugli episodi contestati a C. risulta ricevere solo generico riscontro.

Invero, stante l’imputazione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 contestata, l’elemento di conforto delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboranti deve necessariamente riguardare gli specifici episodi oggetto del capo di imputazione;

nella specie, le dichiarazioni che vedono l’interessato coinvolto in attività di cessione per conto di E. sono riferite, in merito alla singola fornitura, dal solo M., cui non può offrire riscontro la generica indicazione della qualità di soci del ricorrente ed E., riportata dai due dichiaranti D.L..

Gli ulteriori elementi di rinforzo di tale ricostruzione dovrebbero desumersi, sulla base della ricostruzione offerta nel provvedimento impugnato, dall’interessamento di E. alle cessioni curate da C., in relazioni alle quali si è ritenuta valida conferma la circostanza che il primo si sia interessato ad un recupero crediti di C., eseguito con la sottrazione della moto del debitore, a compensazione del credito. L’attività, sia pur riferita da tre diversi collaboranti, oltre che non essere descritta nelle sue modalità operative nei medesimi termini, offre in realtà, sulla base della ricostruzione riportata nel provvedimento impugnato, una conferma generica, poichè solo uno dei collaboranti riferisce del coinvolgimento diretto di E. nell’attività, ed anche in quanto la causale del credito non risulta sia stata individuata dagli esecutori materiali dell’azione, che pure avrebbero indicato in E. il loro mandante, ma riportata solo dal debitore.

Il complesso di tali incongruenze non permette di ritenere esaustivamente valorizzata la gravità indiziaria con riferimento al reato contestato, nei due momenti esecutivi che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa ben potrebbero coesistere come autonome accuse, non risultando che le due azioni siano correlate temporalmente, e quindi attengano al medesimo quantitativo di stupefacente.

2. Risulta inoltre fondato il secondo motivo di ricorso poichè l’ordinanza impugnata ha del tutto omesso qualsiasi riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, che risulta raggiunto dalla misura solo in relazione al delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, per il quale non opera quindi la presunzione di pericolosità derivante dalla previsione associativa, contestata ai compiutati dell’odierno ricorrente.

Conseguentemente deve disporsi l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Salerno per una nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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