Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35241 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di P.V. propone ricorso nei confronti dell’ ordinanza dell’8 marzo 2011 del Tribunale del riesame di Salerno che ha respinto l’impugnazione proposta in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere disposta con riferimento al capo 8 dell’imputazione, relativo a specifica attività di cessione di sostanza stupefacente.

Si lamenta con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per manifesta contraddittorietà della motivazione, ove si è fatto riferimento alla cessione di cocaina in più occasioni, a fronte delle dichiarazioni dei collaboratori che hanno individuato soltanto due occasioni di spaccio.

Ciascuno dei collaboranti ha riferito di un distinto episodio, lasciando conseguentemente sguarnite di riscontro le loro affermazioni; il Tribunale ha ritenuto di poter riscontrare vicendevolmente tali dichiarazioni in ragione dell’identità dei fatti, in quanto riferibili allo stesso settore merceologico, riconducendo le condotte descritte in unicità di disegno criminoso, dimenticando che i reati rimangono singoli sul piano probatorio, e che la loro autonomia viene meno soltanto nella determinazione della sanzione, con la conseguenza che le singole dichiarazioni risultano così prive di riscontro.

2. Si eccepisce con il secondo motivo falsa applicazione violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. ove, al fine di valutare le esigenze cautelari, è stato negativamente valorizzato l’atteggiamento processuale mantenuto dall’interessato, costituito dall’essersi avvalso della facoltà di non rispondere, con valutazione negativa non consentita, trattandosi di facoltà prevista dalla legge, che non può essere volta a danno dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato si fonda su un’opzione interpretativa non condivisibile, sulla base della quale si ritengono sufficienti gli elementi forniti dai collaboranti in ordine all’attività illecita di cessione di sostanza stupefacente, se pur non riferiti ai medesimi episodi, ove riguardino in generale attività svolte nel medesimo settore merceologico, e nel medesimo contesto spazio-temporale e personale. A riguardo deve al contrario osservarsi che le risultanze richiamate non appaiono idonee a sorreggere gli elementi di accusa relativi alla contestazione di cui all’art. 73 cit., che non può mai riguardare un’attività commerciale genericamente intesa, ma deve riferirsi a precise azioni collocate nel tempo e nello spazio, riguardanti ben individuati carichi illeciti. La gravità indiziaria, conseguentemente, non può che essere valutata in riferimento alla sussistenza di tali elementi concreti, sicchè nel caso in esame, l’accusa relativa al delitto richiamato deve necessariamente essere sorretta dalla convergenza di dichiarazioni sugli episodi specificamente contestati nel capo di imputazione, dato che non risulta possibile desumere dalla lettura del provvedimento.

Nè può valutarsi idoneo a sorreggere quanto riferito da M. in merito ad una cessione curata da tale E.G. nei confronti dell’odierno indagato la presenza di un contatto telefonico tra i due, il 30/9 non risultando che questo sia il giorno in cui la cessione cui si richiama M. è stata compiuta; la risultanza in esame può quindi fornire solo elementi di conferma del contatto tra i due e della loro conoscenza, non della finalizzazione di tale contatto allo svolgimento dell’attività illecita oggetto della contestazione.

2. Fondata risulta inoltre l’eccezione relativa all’insufficiente motivazione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Considerato che i dichiaranti non risultano aver fornito elementi rilevanti sulla reiterazione nel tempo dell’attività illecita e che le conversazioni identificate si riferiscono a tempi molto limitati, non appare possibile valutare sufficiente il richiamo all’intrinseca pericolosità dell’azione per giustificare l’applicazione della misura più invasiva della libertà personale. Del pari non risulta sufficiente a dimostrare l’elevato pericolo di reiterazione la condotta tenuta dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia, in quanto la scelta della strategia difensiva non può mal costituire elemento di valutazione ai fini richiamati.

In ragione di quanto esposto deve disporsi l’annullamento della misura, con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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