Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35240

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I.M. ricorre, con atto del difensore di fiducia Fabrizio Aronica, contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale sono state ritenute sussistenti le condizioni per la sua estradizione in Romania.
2. Ha presentato "incidente di esecuzione per mancato passaggio in giudicato" della sentenza in esame il secondo difensore della I. avvocato S. R. Assumendo che siccome la sentenza era stata a lei notificata solo il 21 marzo 2011 l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe alla data del 31 marzo 2011 era erronea. Richiede quindi di essere rimessa in termini per l’impugnazione.
3. Il ricorso dell’avvocato A. è inammissibile in quanto presentato oltre i termini per l’impugnazione (sentenza notificata il 15 marzo 2011 ricorso del 14 aprile successivo). Ma infondata è anche l’istanza dell’avv.to Simona Roncato, dato che l’attestazione amministrativa di giudicato, priva di ogni effetto giuridico, non le impediva certo la proposizione del ricorso (dopo che l’atto le era stato notificato il 21 marzo 2011).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende. Rigetta l’istanza di restituzione in termini per impugnare. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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