Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35239 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.V. e G.C. propongono ricorso avverso l’ordinanza del 16 marzo 2011 con la quale è stata respinta l’istanza di riesame della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei loro confronti in relazione ai reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74.

Entrambi i ricorrenti eccepiscono la mancanza di riscontri esterni individualizzati alla chiamata di correità sulla base della quale sono stati indicati quali cedenti sostanze stupefacenti ed accusati inoltre del reato associativo finalizzato al medesimo traffico.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. L’esame del provvedimento impugnato consente, contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, di valutare l’ampiezza e la correttezza del percorso motivazionale seguito dal giudice nel fornire indicazioni sulla presenza di plurime chiamate di correità che individuano i ricorrenti quali parte attiva dell’organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, con specifici riferimenti alla loro costante partecipazione, ed attribuzione agli stessi di ruoli di responsabilità.

A fronte della generica contestazione di responsabilità contenuta nel ricorso, si richiamano le convergenti dichiarazioni dei correi indicate nel provvedimento, poste a conferma del coinvolgimento degli odierni ricorrenti nella regolare attività di cessione, scandita da quantitativi fissi settimanali che venivano smerciati per conto del gruppo facente capo a tale Esposito. La collaborazione della G. risulta inoltre, sulla base delle medesime fonti convergenti, essersi esplicata anche nella movimentazione di grossi quantitativi di stupefacente. Tali convergenti dichiarazioni risultano ottenere ulteriore riscontro dalle intercettazioni richiamate nel provvedimento.

Risulta pacificamente accertato in giurisprudenza (Sez. 4, Sentenza n. 37878 del 06/07/2007, dep. 15/10/2007, imp. Iannelli, Rv. 237475) che in sede di applicazione delle misure cautelari, se inesorabilmente debbono trovarsi riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei chiamanti in correità, tuttavia tali riscontri possono essere costituiti da ulteriori chiamate convergenti; sicchè nella specie può ritenersi idoneo riscontro il riferimento operato da tutti dichiaranti alla cooperazione prestata dei ricorrenti nel complesso dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti, che per la sua regolarità di esplicazione, in uno con l’ampiezza della collaborazione ulteriormente prestata, rivela inoltre il collegamento stabile con il gruppo, legittimando la contestazione associativa.

Le convergenti dichiarazioni richiamate e le conferme desumibili dalle intercettazioni impongono valutare l’inammissibilità del ricorso per genericità in quanto in esso, a fronte degli specifici elementi indicati nell’ordinanza, ci si limita ad una allegazione di assenza di riscontri, smentita in maniera letterale dal testo del provvedimento.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado, nonchè della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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