Cass. civ. Sez. V, Sent., 10-02-2012, n. 1944

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.A. ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI 1998/2001 notificatigli dal Comune di Lavena Ponte Tresa per un terreno a destinazione "commerciale artigianale". La CTR di Varese ha rigettato il ricorso e la CTR di Milano l’appello del contribuente, che ricorre con quattro motivi per la cassazione della decisione di secondo grado. Il Comune intimato si difende con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo è dedotta violazione di legge (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12) e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’istituto della continuazione nella determinazione delle sanzioni irrogate con l’avviso impugnato. La CTR ha respinto il corrispondente motivo d’appello del contribuente motivando: "…per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni per reiterazione della violazione deve ritenersi non applicabile l’istituto della continuazione in quanto le sanzioni irrogate riguardano diversi periodi d’imposta". Il ricorso rileva che "l’istituto della continuazione non soffre di alcun vincolo a livello di periodi di imposta diversi, tant’è che il comma 2 espressamente prevede anche la fattispecie della violazione "in tempi diversi".

Il motivo è fondato. In tema di sanzioni amministrative tributarie, le previsioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, secondo cui, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la continuazione e la stessa viene interrotta dalla contestazione, opera anche in caso di violazioni della stessa disposizione in materia di ICI commesse in periodi di imposta diversi, non rilevando la natura periodica del tributo, rapportato all’anno solare, con la conseguenza che, quando, come nella specie, le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l’interruzione solo per quelle successive (Cass. 16051/2010; 15554/2009).

Col secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla doglianza, reiterata coi motivi d’appello, di difetto di motivazione dell’avviso impugnato per mancata allegazione della deliberazione comunale di approvazione del valore venale di riferimento delle aree fabbricabili. La CTR ha motivato che "la mancata allegazione delle delibere relative alle aliquote ICI indicate negli avvisi di accertamento non determina carenza di motivazione degli avvisi stessi in quanto tali aliquote devono ritenersi conosciute a seguito della loro rituale pubblicazione all’albo pretorio del Comune". Si sostiene che in base alle disposizioni del L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 bis – in quanto successive e speciali rispetto al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124, del quale la CTR avrebbe fatto applicazione ("Tutte le deliberazioni del Comune… sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio") – dalla allegazione delle deliberazioni all’avviso notificato non avrebbe potuto prescindersi.

Il motivo è infondato. In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.

Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. (Cass. 25371/2008).

Col terzo motivo si denuncia violazione di legge (L. n. 448 del 2001, art. 27 comma 9, L. n. 212 del 2000, art. 2) e vizio di motivazione circa la doglianza, sulla quale la CTR avrebbe omesso di pronunciare, "di decadenza dei termini in quanto la norma relativa alla proroga dei termini era entrata in vigore a termini già scaduti".

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non riproduce il tenore della doglianza sulla quale la CTR avrebbe omesso di pronunciare. Per quanto è dato comprenderne, la censura è del resto infondata, perchè "i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), relativa all’anno 1999, aventi scadenza al 31 dicembre 2001, in applicazione del termine biennale originariamente stabilito dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, sono stati prorogati al 31 dicembre 2002 dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 9, ed ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 16, senza che tra le due proroghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo" (Cass. 13143/2010).

E’ inammissibile anche il quarto motivo, col quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a doglianze (che sarebbero state esposte in primo grado e "richiamate nel ricorso in appello") delle quali è solo accennato il contenuto e non riprodotto il preciso e completo tenore. Sicchè questa corte non può verificare nè la sufficienza nè la correttezza della decisione stadi esse adottata dalla CTR. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso e respinti gli altri. La causa va rimessa ad altra sezione della CTR della Lombardia perchè determini la sanzione da irrogare per le violazioni contestate in applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 cpv.. Con la decisione definitiva saranno regolate anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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