Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35236

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28/3/2011 il Tribunale di Catania, adito dall’indagato C.M.A. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari inflitta al predetto con ordinanza in data 5/3/2011 del G.I.P. in sede per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73.

Il C. era stato arrestato, siccome sorpreso mentre cedeva bustine di sostanza stupefacente del tipo "orange shunk" a due acquirenti al prezzo di Euro 10,00 ciascuna, e trovato in possesso della somma di Euro 50,00, suddivisa in banconote da Euro 10,00 ciascuna.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la manifesta e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla valutazione del quadro cautelare.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte difettano di specificità, laddove non si confrontano con i rilievi e gli argomenti contenuti nell’ordinanza impugnata, e sono comunque manifestamente infondate, avendo il Tribunale adeguatamente dato conto delle esigenze special-preventive, che giustificavano l’imposizione della misura in atto, formulando una prognosi positiva sulla pericolosità dell’imputato e valorizzando la gravità del fatto, l’entità edittale della pena e i precedenti penali da quest’ultimo riportati, ostativi comunque alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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